La legge di Bilancio 2025 prevede una agevolazione in materia contributiva. Il comma 186 della legge 207/2024 consente ai lavoratori che nell’anno 2025 si iscrivono per la prima volta nella gestione artigiani o commercianti e che percepiscono redditi di impresa, di chiedere una riduzione contributiva del 50%. La riduzione contributiva è attribuita per 36 mesi ed è applicabile anche dai contribuenti che applicano il regime forfettario ed è alternativa ad altre misure che prevedono riduzioni di aliquote. Si ricorda che per i contribuenti forfettari, la legge 190/2014 già disciplina un regime contributivo agevolativo che prevede un’aliquota contributiva ridotta del 35%. Per ottenere la riduzione contributiva prevista dalla legge di Bilancio sarà necessario l’invio di una apposita comunicazione telematica all’Inps.
Categoria: Senza categoria
Nuovi rateizzi delle cartelle
Nuove rateazioni con l’agente della riscossione, a partire dalle istanze presentate da gennaio 2025. In attuazione della riforma della riscossione (Dlgs 110/2024) si stabiliscono i casi in cui sussiste lo stato di difficoltà del debitore e si indica il numero massimo di rate concedibili, a seconda del valore dei parametri di riferimento. La riforma allunga la durata massima dei piani di rientro con l’agente della riscossione.
Per quanto attiene ai piani aventi ad oggetto somme non superiori a 120mila Euro, il debitore si può limitare ad attestare lo stato di difficoltà, senza allegare alcuna documentazione a supporto; si stabiliscono i seguenti scaglioni di durata massima del piano:
- 84 rate mensili, per domande presentate negli anni 2025 e 2026;
- 96 rate mensili, per domande presentate negli anni 2027 e 2028;
- 108 rate mensili, per domande presentate a partire da gennaio 2029.
Nelle ipotesi in cui il debitore comprovi lo stato di difficoltà, per somme maggiori di 120mila Euro, la durata massima può raggiungere le 120 rate mensili, a prescindere dalla data di presentazione della domanda. Per somme fino a 120mila Euro, la durata massima viene così suddivisa:
- da 85 a 120 rate, per istanze presentate negli anni 2025 e 2026;
- da 97 a 120 rate, per istanze presentate nel 2027 e 2028;
- da 109 a 120 rate, per istanze presentate a partire da gennaio 2029.
I parametri per segnalare lo stato di difficoltà del debitore:
- per le persone fisiche e per le imprese individuali in semplificata, il valore Isee del nucleo familiare;
- per i soggetti diversi dai primi, si assume il valore dell’indice di liquidità e il rapporto tra il totale del debito verso l’agente della riscossione e il valore della produzione.
Con riguardo ai primi, la situazione di difficoltà sussiste se il rapporto tra totale del debito e l’Isee mensile è superiore a 1. Il medesimo rapporto indica il numero massimo di rate concedibili. Per gli altri soggetti, la situazione di difficoltà è comprovata dal fatto che l’indice di liquidità abbia valore inferiore a 1.
Il numero massimo di rate concedibili viene parametrato al valore attribuito all’indice Alfa, dato dal rapporto tra debito totale e valore della produzione. Per ditte individuali e società di persone, il denominatore è rappresentato dal totale dei ricavi e dei proventi.
L’ipotesi in cui l’unica unità immobiliare adibita ad abitazione, a studio o all’attività d’impresa è diventata inagibile per eventi eccezionali e/o catastrofici, è identificata come unico caso di situazione oggettiva per cui sussistono sempre i presupposti di difficoltà.
Sul sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione sono già disponibili i nuovi modelli per richiedere la dilazione dei debiti.
Infine si segnala, che la riforma non ha soppresso la facoltà di chiedere la proroga della rateazione, per una sola volta. Ciò è possibile in tutti i casi in cui, successivamente alla prima domanda, i parametri di legge hanno subito un peggioramento. In tali ipotesi, è possibile chiedere la proroga del piano di rientro per un’ulteriore durata massima, determinata secondo i criteri stabiliti del Dm delle Finanze, a condizione però che non sia già intervenuta decadenza della rateazione (8 rate non pagate).
WELFARE AZIENDALE
La Legge di Bilancio prevede importanti novità in tema di welfare aziendale. In particolare, per i fringe benefit, viene replicata la disciplina agevolativa prevista per l’anno 2024, prorogandola per il triennio 2025-2027.
Il beneficio consiste nell’esenzione fiscale e contributiva dei compensi in natura fino a 1.000 Euro. L’esenzione aumenta a 2.000 Euro in caso di presenza di figli a carico. Superata questa soglia, l’intero importo dovrà essere tassato. Rientrano nell’agevolazione sia i compensi in natura ma anche le somme erogate per il pagamento di utenze domestiche, per l’affitto dell’abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale. Sono agevolati sia i lavoratori subordinati sia coloro che percepiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
L’incremento dell’esenzione a 2.000 Euro riguarda i lavoratori con figli, compresi quelli nati fuori dal matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, che si trovano nelle condizioni di essere fiscalmente a carico. La norma è applicabile quando:
- i lavoratori dichiarano di averne diritto indicando il codice fiscale dei figli a carico;
- il datore di lavoro informa dell’applicazione del beneficio le rappresentanze sindacali unitarie ove presenti.
In merito alla tassazione dei fringe benefit è utile ricordare che il Dlgs 192/2024 ha modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il concetto di «valore normale» fiscalmente utile ove il bene o il servizio concesso ai dipendenti sia prodotto dal datore di lavoro stesso. Il decreto prevede, infatti, che il valore di tali beni e servizi è determinato in base al prezzo mediamente praticato nel medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi a favore del lavoratore o, in mancanza, in base al costo sostenuto dal datore di lavoro. È così superato il concetto di prezzo mediamente praticato al grossista.
Particolarmente interessante la norma che prevede per le somme rimborsate per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati, locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato nel 2025, la non concorrenza a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 Euro annui. L’esenzione non riguarda la base imponibile contributiva. Possono fruire del beneficio i soli lavoratori dipendenti assunti nel 2025 con un contratto a tempo indeterminato, sia full time sia part time anche in apprendistato, e con un reddito da lavoro dipendente non superiore a 35mila Euro nel 2024. Il beneficio sembrerebbe applicabile alle sole nuove assunzioni e non anche alle trasformazioni di contratto da tempo determinato a indeterminato. Per ottenere l’esenzione, i lavoratori dovranno trasferire la residenza nel Comune della sede di lavoro distante più di 100 Km dal Comune di precedente residenza. L’agevolazione fiscale dura due anni dall’assunzione, per un totale massimo agevolabile di 10.000 Euro. La misura sembra cumulabile con la disciplina dei fabbricati concessi ai dipendenti e con il maggior limite di esenzione dei fringe benefit che arriva a 2.000 Euro in presenza di figli a carico. Il lavoratore fuori zona con figli potrà ottenere un’esenzione di 14mila Euro nel biennio.
Le somme agevolate rilevano ai fini Isee e si computano per l’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali. Il lavoratore dovrà rilasciare al datore di lavoro una dichiarazione in base al Dpr 445/2000 nella quale attestare il luogo di residenza nei sei mesi precedenti la data di assunzione.
REGIME TRASFRONTALIERO IVA
Dal 1° gennaio 2025 è ufficialmente partito il nuovo regime speciale transfrontaliero di franchigia Iva per le piccole imprese. I soggetti stabiliti in uno Stato dell’Ue potranno realizzare prestazioni di servizio e cessioni di beni senza applicazione dell’imposta e senza, però, diritto a detrazione, anche in altri Stati membri.
Il nuovo regime speciale prevede per le piccole imprese la non applicazione dell’Iva in Stati membri diversi da quello di stabilimento, se rispettano tre requisiti:
- rispetto delle regole in ogni Stato membro per l’accesso al regime di franchigia nazionale. Regole che prevedono una o più soglie di accesso al regime, nonché regole particolari di esclusione, come ad esempio, distinte per settori di attività. In Italia, il regime è previsto solo per le persone fisiche; inoltre, il volume d’affari realizzato nel singolo Stato membro non deve superare l’importo di 85mila Euro.
- il volume d’affari annuo nell’Unione europea non deve essere superiore a 100mila Euro.
- il soggetto stabilito deve comunicare, allo Stato di stabilimento, la sua intenzione di avvalersi del regime di franchigia in uno o più Stati dell’Unione Europea. A seguito di tale comunicazione, lo Stato membro di stabilimento attribuisce al soggetto passivo un numero individuale di identificazione contenente il suffisso «EX» (in Italia tale numero è composto dalla partita Iva seguito dal suffisso «EX»).
In relazione a questa comunicazione e con specifico riferimento agli obblighi imposti ai soggetti passivi stabiliti in Italia, il provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate 460166 del 30 dicembre 2024 fissa le modalità attuative e gli adempimenti che devono essere rispettati dagli operatori economici per essere ammessi al regime speciale.
La comunicazione ha lo scopo di individuare anticipatamente quali sono gli Stati membri dell’Ue nei quali il contribuente vuole operare in franchigia ed è volta all’ottenimento del numero individuale di identificazione.
La comunicazione potrà essere trasmessa da parte degli intermediari abilitati.
Entro 35 giorni lavorativi dall’invio della comunicazione, l’agenzia delle Entrate attribuisce il numero individuale di identificazione.
A partire dall’attribuzione del numero di identificazione individuale, l’operatore potrà applicare il regime di franchigia nello Stato o negli Stati di esenzione indicati nella comunicazione.
LA PATENTE NEL SETTORE EDILE
Con la pubblicazione del DM n. 132 del 18 settembre 2024, in vigore il 1° ottobre 2024, è stato implementato il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi nei cantieri temporanei o mobili attraverso una “patente a crediti”. Questo sistema, regolato dall’art. 27 del D.Lgs. 81/2008, prevede un sistema di punteggio per garantire la sicurezza e la conformità nei luoghi di lavoro.
Di seguito un breve riassunto circa le regole e l’impianto sanzionatorio.
Caratteristiche della Patente a Crediti
- Requisito obbligatorio: imprese e “lavoratori autonomi” (artigiani) devono possedere la patente per operare nei cantieri; è escluso chi svolge mere “forniture” (vendita di beni) o prestazioni intellettuali (professionisti)
- Punteggio iniziale: ogni patente parte da 30 crediti, che possono aumentare fino a 100 crediti o ridursi in caso di violazioni
- Soglia minima: il punteggio non può scendere sotto i 15 crediti, pena l’impossibilità di operare nei In caso di decurtazione, le attività già avviate possono proseguire solo se i lavori completati superano il 30% del valore del contratto.
Eccezioni e Regime Transitorio
- Periodo transitorio: dal 23/09/2024 al 31/10/2024, è stato consentito operare tramite autocertificazione trasmessa via PEC
- Esenzioni: i soggetti che hanno avviato attività con almeno il 30% dei lavori completati possono concludere i contratti in corso, purché dimostrino il valore dei lavori già eseguiti.
Sanzioni Previste
1. Mancanza della Patente:
- sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori, con un minimo di €. 6.000
- l’importo è calcolato sul “valore netto” dei lavori, in base al contratto o ai preventivi sottoscritti.
2. Violazioni del Committente:
- l’omessa verifica della patente (o documento equivalente) comporta una sanzione da €. 711,92 a €. 562,91, con possibilità di diffida.
3. Provvedimenti interdittivi:
- esclusione dai lavori pubblici per 6 mesi, in caso di violazioni gravi.
Verifiche e Controlli
- Committente e Responsabile dei lavori per la sicurezza (che, nei cantieri di maggiori dimensioni, non coincide col Direttore lavori) sono obbligati a verificare il possesso della patente (o della qualificazione SOA, ove richiesta) delle imprese esecutrici (dal 1° novembre 2024, tutte le informazioni relative alla patente a crediti sono consultabili online, attraverso un portale dedicato di INL, Ispettorato Nazionale del Lavoro)
- Gli organi di vigilanza possono richiedere documenti contrattuali per verificare la conformità e applicare le sanzioni previste.
ATECO 2025
L’Istat ha elaborato la nuova classificazione ATECO 2025 (codici attività) che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2025, sostituendo la precedente versione Ateco 2007 (aggiornata al 2022).
Tuttavia, l’effettiva applicazione per fini amministrativi, statistici e fiscali sarà operativa a partire dal 1° aprile 2025, permettendo una transizione graduale.
La nuova classificazione si allinea agli standard europei della NACE Rev. 2.1.
I nuovi codici Ateco dovranno essere utilizzati per tutte le dichiarazioni e gli atti fiscali. Tuttavia non vi è obbligo di presentare una dichiarazione di variazione (modd. AA) per aggiornare il codice Ateco, salvo specifiche esigenze del contribuente.
Le CCIAA aggiorneranno automaticamente i codici delle imprese registrate (le imprese interessate saranno informate dell’aggiornamento tramite gli strumenti digitali messi a disposizione dalla propria CCIAA). Durante un periodo transitorio, i documenti camerali riporteranno sia i codici nuovi sia quelli vecchi.
L’Istat metterà a disposizione una tabella di corrispondenza tra i codici Ateco 2007 e Ateco 2025, oltre a strumenti online per consultare e individuare i nuovi codici. Le imprese potranno accedere gratuitamente a queste risorse tramite l’app “Impresa Italia” e i siti istituzionali.
SALDO IMU 2024
L’Imu è il principale tributo con cui si finanzia il Comune, che viene pagato sugli immobili in esso ubicati.
L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto tale possesso: a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
Il 16 dicembre 2024 scade il termine per il versamento della seconda rata Imu per l’anno d’imposta 2024
Il soggetto passivo dell’imposta è:
- il possessore di immobili: proprietario ovvero titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- il genitore assegnatario della casa familiarea seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli;
- ilsoggetto concessionarioin caso di concessione di aree demaniali;
- il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria (leasing).
Qualora per un medesimo immobile vi siano più soggetti passivi, ognuno di essi è tenuto a corrispondere l’imposta in relazione alla propria quota di possesso.
Non è tenuto al versamento dell’Imu:
- il nudo proprietario
- l’inquilino dell’immobile;
- la società di leasing concedente;
- il comodatario;
- l’affittuario dell’azienda;
- il coniuge non assegnatario.
Per un corretto calcolo dell’imposta è opportuno dotarsi di una visura catastale aggiornata, da cui desumere i dati dell’immobile (in particolare rendita catastale per i fabbricati e reddito dominicale per i terreni). Per le aree fabbricabili occorre invece individuare il valore venale.
Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile in catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Tale definizione tiene conto della sentenza dalla Corte Costituzionale 209/2022 che ha rivisto il concetto di abitazione principale eliminando, quale requisito per l’ottenimento dell’esenzione Imu, la dimora abituale e la residenza anagrafica anche dei componenti del nucleo familiare del possessore del fabbricato. La Suprema Corte, con l’ordinanza 18555/2024, ha stabilito che, ai fini Imu, l’esenzione per abitazione principale spetta al contribuente anche nel caso di scissione del nucleo familiare sia all’interno dello stesso territorio comunale, sia in comuni diversi.
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale sopra indicata, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo; le altre pertinenze possedute in aggiunta dovranno essere considerate come altri immobili ai fini della tassazione.
L’imposta, per l’anno d’imposta 2024, ai sensi dell’articolo 1, comma 762, della legge 160/2019, deve essere versata in due rate:
- la prima rata in acconto, pari al 50 per cento della singola impostacalcolata in base alle aliquote relative ai 12 mesi dell’anno precedente, è scaduto lunedì 17 giugno 2024, in quanto il 16 cadeva di domenica;
- la seconda rata a saldo, pari al conguaglio della singola imposta calcolata in base alle deliberazioni delle aliquote e delle detrazioni approvate da ciascun Comune, è da versare entro lunedì 16 dicembre 2024.
Ogni ente locale, a norma dell’articolo 1, comma 168, della legge 296/2006, deve stabilire, “per ciascun tributo di propria competenza”, gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o i rimborsi non sono eseguiti, ovvero gli importi minimi da corrispondere.
In particolare, il singolo Comune ha la facoltà di determinare l’importo minimo al di sotto del quale il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento dell’Imu.
In ogni caso, il limite minimo, riferito all’imposta complessivamente dovuta per tutti gli immobili situati nello stesso Comune, non deve essere inferiore a 12 euro (articolo 25 della legge 289/2002).
Con Rm 35/E/2012, l’agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo da utilizzare nel modello F24 per il versamento dell’Imu:
3912 – Imu abitazione principale e relative pertinenze – COMUNE;
3913 – Imu fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE;
3914 – Imu terreni – COMUNE;
3915 – Imu terreni – STATO;
3916 – Imu aree fabbricabili – COMUNE;
3917 – Imu aree fabbricabili – STATO;
3918 – Imu altri fabbricati – COMUNE;
3919 – Imu altri fabbricati – STATO;
3923 – Imu interessi da accertamento – COMUNE;
3924 – Imu sanzioni da accertamento – COMUNE.
I versamenti dell’Imu devono essere effettuati per mezzo del modello di versamento unitario (F24 ordinario o semplificato), ovvero tramite apposito bollettino postale.
In relazione all’Imu 2024 sono previste le seguenti casistiche:
- riduzione Imu per i pensionati esteri: l’Imu è stabilita al 50%se vi è una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia;
- esenzione Imu per i beni merce:dal 1° gennaio 2020 i fabbricati costruiti e destinati alla vendita da parte dell’impresa costruttrice sono esenti dall’Imu fino a che permane tale destinazione;
- esenzione abitazione principale: l’esenzione Imu per l’immobile, in cui il contribuente ha la residenza anagrafica e l’effettiva dimora abituale, spetta pertanto a prescindere dal luogo di residenza del coniuge;
- esenzione Imu:per gli immobili colpiti da sisma del 2012 nei Comuni di Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati.
Rottamazione-Quater è ancora possibile pagare la sesta rata
Il termine per il pagamento della sesta rata della Rottamazione-Quater è fissato al 9 dicembre 2024. La data è stata prorogata in virtù dei cinque giorni di tolleranza consentiti dalla legge, calcolati a partire dalla scadenza originaria del 30 novembre, considerando anche eventuali giorni festivi.
I contribuenti che intendono regolarizzare la loro posizione devono utilizzare i moduli di pagamento allegati alla Comunicazione delle somme dovute, scaricabili dall’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader) o richiedibili via mail.
Cosa succede in caso di mancato pagamento: il versamento parziale o oltre il termine stabilito comporta la perdita dei benefici della definizione agevolata.
In tale caso le Somme già versate saranno considerate come acconto sul debito residuo.
I contribuenti possono effettuare il pagamento attraverso i seguenti canali:
- Fisici: Banche, uffici postali, tabaccherie e ricevitorie.
- Digitali: Canali telematici di banche e Poste Italiane, piattaforme PagoPA, App Equiclick e il sito dell’Agenzia delle Entrate- Riscossione.
- Sportelli dell’Ader: Accesso previa prenotazione.
Sul sito dell’Ader sono disponibili strumenti per facilitare la gestione della Rottamazione-Quater:
- Recupero dei moduli di pagamento: Accessibile tramite area riservata o richiesta via mail con allegato un documento di riconoscimento.
- Servizio ContiTu: Permette di selezionare e pagare in modalità agevolata solo alcune delle cartelle indicate nella Comunicazione delle somme dovute.
TRANSIZIONE 5.0
Soggetti ammessi:
tutte le imprese residenti a prescindere dalla forma giuridica, dal settore di appartenenza e dal regime fiscale adottato purché non siano in uno stato di “crisi” (procedura concorsuale ed altra previsti dal codice della crisi d’impresa) e siano in regola con le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con i versamenti dei contributi previdenziali.
Ambito oggettivo:
sono agevolabili progetti che hanno come obiettivi, investimenti in:
- Beni materiali ed immateriali di cui agli allegati A e B Legge n.232 del 2016 (Transizione 4.0)
- Beni strumentali finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica (es.: fotovoltaico)
- Formazione personale che sia finalizzata all’acquisizione delle competenze nelle tematiche della transizione digitale ed energetica
L’acquisto di beni prevede che questi siano “nuovi”. È inoltre previsto che l’investimento produca un risparmio energetico minimo del 3% della struttura produttiva (oppure del 5% se il progetto riguarda uno o più processi produttivi).
Ambito temporale:
i progetti devono essere realizzati nel periodo 01/01/2024 – 31/12/2025.
Misura e utilizzabilità del credito:
la misura del beneficio riconosciuto è calcolata sulla base della riduzione dei consumi energetici conseguita dall’intero progetto di innovazione ed è subordinata al suo completamento, indipendentemente dall’ammontare di costi agevolabili.
| % DI RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI | |||
| QUOTE DI INVESTIMENTO | Struttura produttiva: 3-6% Processo interessato: 5-10% | Struttura produttiva: 6-10% Processo interessato: 10-15% | Struttura produttiva: oltre 10% Processo interessato: oltre 15% |
| Fino a 2,5 milioni di euro | 35% | 40% | 45% |
| Da 2,5 a 10 milioni di euro | 15% | 20% | 25% |
| Da 10 a 50 milioni di euro | 5% | 10% | 15% |
Le percentuali sopra vanno applicate al totale delle spese sostenute ed agevolabili.
Sono previsti ulteriori vantaggi a copertura delle spese per le certificazioni obbligatorie. Contributo di Euro 10.000 per le certificazioni legate al risparmio energetico è dedicato alle PMI (micro, piccole e medie imprese); la dimensione da rispettare per rientrare fra le PMI sono:
- 250 dipendenti, e
- fatturato fino a 50 mln oppure totale attivo fino a 43mln.
L’altro contributo arriva fino a 5.000 Euro ed è destinato a coprire le spese della certificazione contabile ma non è usufruibile dalle imprese che sono obbligate per legge alla revisione contabile.
Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 e solamente dopo la consegna dell’ultima ricevuta da parte del GSE (la procedura viene esplicitata nel seguito di questo documento). Può essere utilizzato anche in unica soluzione; il credito che dovesse residuare al 31/12/2025 dovrà essere ripartito in 5 quote annuali di pari importo da riportare negli anni successivi.
Procedura per richiesta credito
La procedura prevede l’invio minimo di 3 comunicazione. Tutta la gestione passa dall’area riservata del sito del GSE (gestore incaricato dal Ministero).
- Preventiva. Da inviare prima dell’avvio del progetto. Oltre alla documentazione di cui si dirà sotto, è necessario comunicare la tipologia di investimento (beni 4.0, autoproduzione di energia, formazione) e la spesa prevista. Il sistema rilascia un codice identificativo alfanumerico e unico del tipo TR5-XXXXX (molto importante per la redazione dei documenti quali ordini, fatture, bonifici). Al termine del caricamento di tutte le informazioni e documenti, la piattaforma del GSE rilascia: una prima ricevuta di invio ed una seconda ricevuta di prenotazione del credito. Quest’ultima è molto importante perché stabilisce se e quanto del credito richiesto è coperto dalle risorse disponibili. In caso di risorse terminate e mancata ricezione della prenotazione del credito, è possibile aspettarsi una risposta in un secondo momento se dovessero tornare disponibili delle risorse.
- Avanzamento di progetto. Entro 30gg dalla ricezione della “ricevuta di prenotazione del credito”, è necessario pagare un acconto di almeno il 20% delle spese totali previste e darne comunicazione al GSE tramite una nuova istanza. In questa nuova fase, è possibile rettificare le spese precedentemente comunicate ed aggiornare il credito prenotato. Anche in questo caso, la piattaforma rilascia due ricevute: una di avvenuta presentazione ed una per confermare l’avanzamento del progetto
- Consultiva. È necessario comunicare l’esecuzione del progetto; per i beni 4.0, combacia con le regole del TUIR e quindi con il completamento e la messa in attività del bene strumentale; per beni destinati all’autoproduzione, con la data di fine lavori; per la formazione, con il sostenimento dell’esame finale dopo un percorso minimo di 12 ore di corsi. Non sono stabiliti termini ma senza tale comunicazione, non è possibile utilizzare il credito. La piattaforma, rilascia la ricevuta di invio ed una seconda ricevuta di “credito utilizzabile in compensazione”.
In ogni momento è possibile inviare comunicazioni a rettifica di progetti precedentemente inviati. Inoltre è possibile comunicare eventuali SAL (adempimento non necessario che aumenta solamente i costi).
L’accesso all’area riservata del GSE avviene tramite Spid; se il legale rappresentante non possiede lo Spid, può incaricare un operatore delegato. Il Legale Rappresentante, dovrà comunque apporre la firma digitale sui documenti che verranno allegati ed inviati.
Documentazione necessaria
Sotto la lista dei documenti da produrre:
- Studio di “fattibilità”. Non è obbligatorio e può essere realizzato internamente all’azienda. Prevede la verifica e sussistenza dei requisiti tecnici dei beni, del risparmio energetico che si può ottenere e il calcolo costi/benefici
- Certificazioni risparmio energetico. Ne vanno prodotte due: ex ante, ex post investimento. Devono essere allegate alle rispettive comunicazioni da inviare al GSE. Sono redatte in base ai modelli allegati alla Circolare del Ministero e rilasciate esclusivamente da soggetti abilitati (Esperti in Gestione dell’Energia (EGE), Energy Service Company (ESCo) e ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell’albo professionale, nonché i periti industriali e i periti industriali laureati iscritti all’albo professionale nelle sezioni “meccanica ed efficienza energetica” e “impiantistica elettrica ed automazione”). La certificazione deve contenere informazioni sul progetto e soprattutto il risparmio energetico che viene calcolato in tonnellate equivalenti di petrolio (tep); nella Circolare del Ministero, sono riportati formule ed esempi numerici.
- Relazione tecnica. Non è un documento da inviare al GSE ma è vivamente consigliata nella Circolare del Ministero ai fini di eventuali controlli. Le informazioni da produrre sono sinteticamente contenute nella Certificazione di cui al punto precedente e consistono nell’individuazione dei processi produttivi impattati dal progetto, gli indicatori e i valori delle grandezze energetiche utilizzate negli algoritmi di calcolo indicati, nonché i criteri ed i beni alternativi disponibili sul mercato utilizzati per la definizione dell’eventuale scenario controfattuale. Non è obbligatorio richiederne il rilascio a soggetti abilitati come per le certificazioni, ma essendo i due documenti correlati fra loro, è consigliato far redigere entrambi dallo stesso soggetto.
- Autocertificazione rispetto requisiti DNSH. Il documento è generato in automatico dalla piattaforma del GSE compilandone le informazioni direttamente sul sito in fase di caricamento delle comunicazioni previste. Il principio del “non arrecare un danno significativo” accomuna tutte le norme agevolative del PNRR ed è stabilito dal sistema di tassonomia di cui al Regolamento UE nr.852 del 2020. In sintesi, la norma prevede il rispetto di alcuni obiettivi ambientali legati a:
- Emissioni di gas serra
- Limitazione impatto negativo al clima attuale e futuro
- Utilizzo e rispetto di risorse idriche
- Gestione ottimale dei rifiuti (vedi riciclaggio)
- Restrizioni emissioni di inquinanti
- Protezione e rispetto delle biodiversità e degli ecosistemi
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (DSAN). Il documento è redatto in automatico dalla piattaforma del GSE ed è compilato in sede di comunicazioni viste sopra. Corrisponde praticamente alla domanda di prenotazione e richiesta finale del credito.
- Certificazione contabile. Da allegare solo nella comunicazione di fine lavori. Deve essere redatta secondo il modello della Circolare ministeriale ed attesta il possesso della perizia asseverata rilasciata dalla società di revisione. La perizia dovrà contenere il rispetto delle risultanze contabili alle fatture e pagamenti inviati.
- Ci sono poi una serie di documenti burocratici che si elencano qua sotto:
- Documento di identità: legale rappresentante, eventuale delegato e soggetto certificatore energetico
- Eventuale delega nel caso in cui il legale rappresentante affidasse ad un terzo operatore la gestione delle comunicazioni sul sito del GSE (il documento è ricavabile direttamente dal sito)
- Documento che attesta l’idoneità del soggetto certificatore energetico (certificazione EGE o ESCO)
- Dichiarazione di indipendenza e terzietà dei soggetti certificatori (sia energetico che contabile). Il documento è scaricabile sempre dal sito del GSE ed è allegato alla Circolare ministeriale
- Dichiarazione del titolare effettivo (normativa sull’antiriciclaggio). Anche questo documento è ricavabile dal sito GSE e dalla Circolare ministeriale. Questi dati corrispondono a quanto già comunicato con l’adempimento “Titolare Effettivo”.
Tutta la documentazione deve essere conservata dall’impresa beneficiaria (cartaceo o digitale) ai fini accertativi da parte delle autorità. Oltre a quanto sopra, è bene tener presente che nei documenti quali: ordini, ddt, fatture, bonifici e ogni altro documento relativo agli acquisti dei beni agevolabili, deve apparire una serie di informazioni:
- Le singole voci di costo dell’investimento (se previste e comunicate nel progetto)
- Il riferimento alla norma: art.38 del D.L. nr.19 del 2024
- Il codice identificativo alfanumerico univoco rilasciato dal sito del GSE
Concordato Preventivo Biennale
Gli artt. 6-39 del D.Lgs. 13/2024 (modificati dall’art. 4 del D.Lgs. 108/2024) disciplinano il concordato preventivo biennale, riservato ai contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo che svolgono attività nel territorio dello Stato e che sono soggetti agli ISA (restano esclusi i contribuenti esonerati dagli ISA per ricavi superiori ai 5 milioni di Euro). Con la procedura, l’Agenzia delle Entrate propone al contribuente una definizione biennale del reddito rilevante ai fini Irpef/Ires ed Irap. Possono accedere anche i forfettari, ma la proposta riguarda una sola annualità.
Restano escluse dalla proposta del reddito definibile le plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze attive e passive, redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti in trasparenza. Il reddito minimo definibile sia ai fini Irpef/Ires ed Irap è di Euro 2.000.
Eventuali maggiori o minori redditi effettivi nel periodo di vigenza del concordato, non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell’Irap, nonché dei contributi previdenziali obbligatori.
Possono accedere al concordato, i contribuenti che nell’anno precedente non hanno debiti tributari amministrati dall’Agenzia delle Entrate o debiti contributivi; i debiti devono essere accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi. Possono comunque accedere al concordato i contribuenti che hanno estinto i debiti se l’ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, è inferiore alla soglia di 5.000 euro. Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione.
Rappresentano cause di esclusione:
- Omessa dichiarazione in relazione ad almeno uno dei 3 periodi precedenti a quelli di applicazione del concordato;
- Condanna per reati fiscali, false comunicazioni e relativi al riciclaggio;
- Con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, aver conseguito, nell’esercizio d’impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni;
- Adesione, per il primo periodo d’imposta oggetto del concordato, al regime forfetario;
- Nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato la società o l’ente risulta interessato da operazioni straordinarie (fusione, scissione, conferimento).
L’accettazione della proposta impegna il contribuente a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell’Irap relative ai periodi d’imposta oggetto di concordato. I contribuenti durante la validità dell’accordo sono tenuti agli obblighi contabili e dichiarativi e alla comunicazione dei dati mediante la presentazione dei modelli per l’applicazione degli Isa.
Al termine della proposta e in assenza di cause di esclusione, l’Agenzia formula una nuova proposta di concordato biennale relativa al biennio successivo, a cui il contribuente può aderire.
L’adesione non produce effetti ai fini Iva.
Il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d’imposta nel quale si verifica una delle seguenti condizioni:
- il contribuente modifica l’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso (tranne che si rimanga nello stesso Isa);
- il contribuente cessa l’attività;
- il contribuente aderisce al regime forfetario;
- la società o l’ente risulta interessato da operazioni straordinarie;
- il contribuente dichiara ricavi di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi Isa maggiorato del 50%.
Il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i suoi periodi di imposta nei seguenti casi:
- a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati;
- a seguito di dichiarazione integrativa, i dati dichiarati dal contribuente determinano una quantificazione diversa dei redditi del valore della produzione netta;
- nella dichiarazione dei redditi vengono riportati dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato;
- ricorre una delle ipotesi di esclusione o vengono meno i requisiti;
- è omesso il versamento delle somme dovute a seguito delle attività di controllo automatico, salvo l’applicazione del ravvedimento.
In presenza di circostanza eccezionali che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 50% rispetto a quelli oggetto di concordato, quest’ultimo cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposto in cui tale differenza si realizza. Le circostanze eccezionali sono legate ad eventi calamitosi, danni ai locali e/o alle scorte, sospensione dell’attività, cessione dell’azienda.
I contribuenti che aderiscono alla proposta hanno la facoltà di assoggettare la parte di reddito derivante dall’adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, applicando un’aliquota:
- del 10%, se nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 8;
- del 12%, se nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
- del 15%, se nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale inferiore a 6.
L’imposta sostitutiva è corrisposta entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito dovute per il periodo d’imposta in cui si è prodotta l’eccedenza.
Per i periodi di imposta oggetto del concordato, gli accertamenti di cui all’articolo 39 del Dpr 600/1973 non possono essere effettuati salvo che in esito all’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria ricorrano le cause di decadenza.