ROTTAMAZIONE QUATER – REMISSIONE IN BONIS

I debitori che hanno presentato domanda entro il 30/06/2023 potevano ottenere la rottamazione per i carichi affidati alla riscossione tra il 2000 e il 30 giugno 2022, beneficiando dello stralcio delle sanzioni amministrative, degli interessi di mora e degli aggravi di riscossione.

Il decreto “Milleproroghe” prevede che, in relazione ai debiti inclusi nell’istanza di adesione originaria alla “rottamazione-quater”, presentata entro il 30/06/2023, i soggetti che al 31/12/2024 sono decaduti a causa di omesso/insufficiente/tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme dovute, possono essere riammessi alla procedura agevolata.

I soggetti che hanno regolarmente effettuato i pagamenti in scadenza entro il 31/12/2024, non essendo decaduti, sono estranee alla procedura di riammissione.
Come indicato nell’Avviso AdE-R del 25/02/2025, tali soggetti dovranno proseguire con il piano di pagamento già in corso, inclusa la prossima rata che scade al 28/02/2025.

Per accedere alla remissione in termini, i soggetti decaduti dovranno presentare apposita istanza telematica all’Agenzia Entrate e della Riscossione entro il 30/04/2025. Le modalità  di presentazione dell’istanza saranno rese disponibili dall’AdE-R entro il prossimo 16/03/2025.

Rientrano nella possibilità di riammissione solo i debiti già oggetto di un piano di pagamento della Rottamazione quater.

L’Agente della riscossione, entro il 30/06/2025, comunica l’ammontare complessivo di quanto dovuto.

Il pagamento può avvenire in unica soluzione o in un massimo di 10 rate consecutive con le stesse scadenze previste per la Rottamazione quater.

https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/il-gruppo/lagenzia-comunica/novita/Riammissione-alla-Definizione-agevolata-Rottamazione-quater/

 

ISI ED IVA 2025

Entro il prossimo 17/03/2025 gli utilizzatori di “apparecchi da intrattenimento” meccanici ed elettromeccanici (biliardi, flipper, calcetto ecc.) devono versare l’ISI e l’IVA dovuti per l’anno 2025.
L’ISI va determinata in via forfettaria sulla base di “imponibili medi” fissati a regime; tali imponibili:
– confermati nelle misure dello scorso anno (Circ. Dogane 6/2023)
– rilevano anche per l’Iva, per la quale, tuttavia, è possibile optare per il regime ordinario.

L’imposta è dovuta da parte, alternativamente:

  • dall’ESERCENTE DEL LOCALE. Titolare del pubblico esercizio, del circolo, ecc. se “proprietario” degli apparecchi installati (diviene lui il “gestore”)
  • dal “GESTORE” (c.d. noleggiatore”). Colui che esercita l’attività, installando gli apparecchi presso locali aperti al pubblico, in circoli e simili in tutti gli altri casi (non rileva il titolo del possesso degli apparecchi: se in proprietà, a noleggio, ecc.)

In relazione agli apparecchi con vincite non denaro si applica un criterio “forfetario” di determinazione delle imposte indirette (ISI/IVA) sugli incassi, non rilevando le somme effettivamente incassate dal gioco. È soggetta ad imposta sugli intrattenimenti “ISI” l’utilizzazione di qualsiasi tipo di apparecchio da intrattenimento che funzioni a gettone/moneta o con scheda, automatico, semiautomatico o meccanico, installato:

  • in luoghi pubblici o aperti al pubblico (es.: bar, ristoranti, sale giochi, ecc.)
  • in circoli o associazioni di qualunque specie.

Il DM 10/03/2010 ha individuato gli imponibili forfettari applicabili di anno in anno facendo riferimento non all’art. 110 c. 7 TULPS, ma alle caratteristiche dell’apparecchio. Ciò comporta che agli apparecchi espressamente individuati dal DM (all. A), si applicano i relativi imponibili; agli apparecchi diversi, non presenti nell’allegato, si applica ancora l’imponibile unico del co-3bis dell’art. 14-bis Dpr 640/73. Gli imponibili medi forfetari sono:

  1. AM1 Biliardo e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone (o affittati a tempo) € 3.800
  2. AM2 Elettrogrammofono e apparecchi simili attivabili a moneta o gettone Esempi: Juke-box, riproduttori di dischi e CD, musicassette/videocassette, ecc. € 540
  3. AM3 Apparecchi meccanici attivabili a moneta o gettone (o affittati a tempo): Esempi: calcetto (cd. calcio balilla o biliardino) e apparecchi similari € 510
  4. AM4 Apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone (o affittati a tempo): Esempi: Flipper; freccette elettromeccaniche; apparecchi similari € 1.090
  5. AM5 Apparecchi meccanici e/o elettromeccanici per bambini attivabili a moneta o gettone (o affittati a tempo) Esempi: congegno a vibrazione tipo “Kiddie rides” (cd. “dondolo”); apparecchi similari € 520
  6. AM6 Apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone (o affittati a tempo): Esempi: gioco a gettone azionato da ruspe (senza vincita); apparecchi similari € 1.630

Ai sensi della Tariffa allegata al Dpr 640/72, per tali tipologie di apparecchi l’aliquota è pari all’8% da applicare all’imponibile medio, come sopra individuato.
In presenza delle seguenti fattispecie operano delle riduzioni degli imponibili medi forfetari:
1. Attività stagionali per gli apparecchi installati stabilmente in locali che chiudono per almeno 6 mesi l’anno (attività stagionali) si applica l’abbattimento al 50%
2. Pubbliche amministrazioni per gli apparecchi installati stabilmente in sale ricreative delle Amministrazioni militari, dei Corpi di polizia e dei Vigili del fuoco si applica la riduzione pari a 1/3.

Per quanto riguarda la determinazione dell’Iva dovuta per gli apparecchi/congegni precedenti, questa viene assolta, alternativamente:
a) quale regime “naturale”: tramite la detrazione forfettizzata del 50% (art. 74 c. 6 DPR 633/72), sulla medesima base imponibile prevista per l’ISI (imponibili “medi”).
b) su opzione: nei modi “ordinari” (l’ISI rimane determinata a forfait). L’opzione (per la quale si applica il comportamento concludente) va comunicata sia all’Ufficio SIAE che a quadro VO: barrando la specifica casella.
Il versamento dell’ISI e dell’IVA dovute va effettuato, alternativamente:

  • entro il 17/03/2025 (il 16/03 cade di domenica), per l’intero anno solare (il 2025), in relazione agli apparecchi/congegni: non disinstallati entro il 31/12/2024 o installati entro il 28/02/2025
  • entro il 16° giorno del mese successivo a quello di prima installazione per gli apparecchi/congegni installati a partire dall’1/03/2025 (l’imposta va calcolata in 12° a partire dal mese di prima installazione fino al 31/12/2025).

ISI ed IVA vanno versate in unica soluzione utilizzando il modello F24 “accise”.
Il soggetto obbligato al versamento (gestore o esercente del locale), entro 5 gg lavorativi successivi al versamento dell’ISI e dell’IVA, deve presentare apposita dichiarazione all’Ufficio Regionale dei Monopoli di cui al mod. “Dichiarazione di liquidazione dell’imposta sugli intrattenimenti”

CESSIONE DI BENI A TITOLO DI SCONTO

Con la Risposta n. 25/2025 l’Agenzia delle Entrate ha definito il trattamento fiscale delle cessioni di beni a titolo di sconto, nel caso siano previste in accordi commerciali basati sul raggiungimento di soglie di fatturato predefinite.

Ai fini IVA, in base all’articolo 15 del DPR 633/72, il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono non concorre a formare la base imponibile, a condizione però che la cessione sia espressamente pattuita nel contratto di vendita iniziale e l’aliquota IVA dei beni concessi a titolo di sconto non sia superiore a quella applicata sui prodotti principali.

Ai fini dell’imposta sul reddito delle società, la deducibilità dei costi è regolata dall’articolo 109 del TUIR, che stabilisce il principio di correlazione tra costi e ricavi. L’Agenzia riconosce che i costi sostenuti per l’acquisto dei beni promozionali, siano deducibili in quanto direttamente collegati alla vendita. Lo stesso trattamento è previsto ai fini IRAP. L’Agenzia conferma che i costi sono deducibili, purché rispettino i criteri di imputazione contabile e competenza temporale.

Il Caso

L’Istante è una società che esercita l’attività di distribuzione di pneumatici e accessori per autoveicoli. Ha attivato un programma di fidelizzazione dei clienti ai quali riserva sia un kit promozionale contenente prodotti di abbigliamento che un piano di accumulo di punti per l’ottenimento di prodotti premio.

La società acquista direttamente i beni promozionali e ne garantisce la consegna ai clienti al raggiungimento degli obiettivi prestabiliti.

RENTRI

Il Rentri è il nuovo sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal ministero dell’Ambiente con il supporto tecnico operativo dall’Albo nazionale gestori ambientali.

Con il Rentri si intende realizzare un modello di gestione digitale per l’assolvimento degli adempimenti quali l’emissione dei formulari e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico.

Il Rentri è costituito da una sezione anagrafica e da una sezione tracciabilità.

I soggetti obbligati ad iscriversi al Rentri, sono:

  1. gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
  2. i produttori di rifiuti pericolosi;
  3. gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
  4. i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
  5. i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, del Dlgs 152/2006, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, da intendersi come: i trasportatori di rifiuti non pericolosi; gli intermediari di rifiuti non pericolosi; i produttori di rifiuti non pericolosi di cui ai punti c) d) e g) dell’articolo 184 del Dlgs 152/2006e s.m.i. con più di 10 dipendenti.

Per rifiuti non pericolosi si fa riferimento alla seguente classificazione:

  1. prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali diversi da quelli urbani;
  2. prodotti nell’ambito delle lavorazioni artigianali diversi da quelli urbani;
  3. derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.

Gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti si iscrivono a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025.

Gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 e fino a 50 dipendenti compresi si iscrivono a decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025.

Gli enti o imprese produttori iniziali di soli rifiuti speciali pericolosi con un numero di dipendenti inferiore o uguale a 10 sono tenuti a iscriversi al Rentri a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026.

I produttori di rifiuti speciali pericolosi non rientranti in organizzazioni di ente e impresa sono tenuti a iscriversi al Rentri a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026, a prescindere dal numero di dipendenti.

Entro il 13 febbraio 2025, dovranno perciò iscriversi obbligatoriamente al Rentri:

  • impianti di recupero e smaltimento di rifiuti
  • trasportatori e intermediari di rifiuti;
  • imprese con più di 50 dipendenti che producono rifiuti pericolosi o non pericolosi da lavorazioni industriali o artigianali, e trattamento di rifiuti, acque e fumi.

Questi soggetti dovranno tenere i registri di carico e scarico con i nuovi modelli, in formato digitale, utilizzando i propri sistemi gestionali o i servizi del Rentri.

Per l’iscrizione, occorre accedere al servizio tramite strumenti digitali di autenticazione (Spid di persona fisica o giuridica, Cns, Cie) da parte di uno o più utenti che rappresentano l’operatore

Con la medesima decorrenza del 13 febbraio 2025, tutti gli operatori dovranno utilizzare i nuovi modelli di Registro carico scarico e Formulari di identificazione rifiuti (Fir). I nuovi Fir dovranno essere vidimati digitalmente: se non si dispone di un sistema gestionale, si potranno utilizzare i servizi messi a disposizione dal Rentri.

nuovi Registri di carico scarico in formato cartaceo dovranno essere vidimati dalle Camere di Commercio prima di essere utilizzati (dal 13 febbraio 2025).

La mancata o irregolare iscrizione al Rentri, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500 a Euro 2.000 per i rifiuti non pericolosi e da Euro 1.000 a Euro 3.000 per i rifiuti pericolosi.