Nuove rateazioni con l’agente della riscossione, a partire dalle istanze presentate da gennaio 2025. In attuazione della riforma della riscossione (Dlgs 110/2024) si stabiliscono i casi in cui sussiste lo stato di difficoltà del debitore e si indica il numero massimo di rate concedibili, a seconda del valore dei parametri di riferimento. La riforma allunga la durata massima dei piani di rientro con l’agente della riscossione.
Per quanto attiene ai piani aventi ad oggetto somme non superiori a 120mila Euro, il debitore si può limitare ad attestare lo stato di difficoltà, senza allegare alcuna documentazione a supporto; si stabiliscono i seguenti scaglioni di durata massima del piano:
- 84 rate mensili, per domande presentate negli anni 2025 e 2026;
- 96 rate mensili, per domande presentate negli anni 2027 e 2028;
- 108 rate mensili, per domande presentate a partire da gennaio 2029.
Nelle ipotesi in cui il debitore comprovi lo stato di difficoltà, per somme maggiori di 120mila Euro, la durata massima può raggiungere le 120 rate mensili, a prescindere dalla data di presentazione della domanda. Per somme fino a 120mila Euro, la durata massima viene così suddivisa:
- da 85 a 120 rate, per istanze presentate negli anni 2025 e 2026;
- da 97 a 120 rate, per istanze presentate nel 2027 e 2028;
- da 109 a 120 rate, per istanze presentate a partire da gennaio 2029.
I parametri per segnalare lo stato di difficoltà del debitore:
- per le persone fisiche e per le imprese individuali in semplificata, il valore Isee del nucleo familiare;
- per i soggetti diversi dai primi, si assume il valore dell’indice di liquidità e il rapporto tra il totale del debito verso l’agente della riscossione e il valore della produzione.
Con riguardo ai primi, la situazione di difficoltà sussiste se il rapporto tra totale del debito e l’Isee mensile è superiore a 1. Il medesimo rapporto indica il numero massimo di rate concedibili. Per gli altri soggetti, la situazione di difficoltà è comprovata dal fatto che l’indice di liquidità abbia valore inferiore a 1.
Il numero massimo di rate concedibili viene parametrato al valore attribuito all’indice Alfa, dato dal rapporto tra debito totale e valore della produzione. Per ditte individuali e società di persone, il denominatore è rappresentato dal totale dei ricavi e dei proventi.
L’ipotesi in cui l’unica unità immobiliare adibita ad abitazione, a studio o all’attività d’impresa è diventata inagibile per eventi eccezionali e/o catastrofici, è identificata come unico caso di situazione oggettiva per cui sussistono sempre i presupposti di difficoltà.
Sul sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione sono già disponibili i nuovi modelli per richiedere la dilazione dei debiti.
Infine si segnala, che la riforma non ha soppresso la facoltà di chiedere la proroga della rateazione, per una sola volta. Ciò è possibile in tutti i casi in cui, successivamente alla prima domanda, i parametri di legge hanno subito un peggioramento. In tali ipotesi, è possibile chiedere la proroga del piano di rientro per un’ulteriore durata massima, determinata secondo i criteri stabiliti del Dm delle Finanze, a condizione però che non sia già intervenuta decadenza della rateazione (8 rate non pagate).