STOP ALLE CESSIONE DEI CREDITI

Con il D.L. 11/2023 pubblicato ieri 16 febbraio 2023 in Gazzetta Ufficiale, il Governo frena sulle cessione dei crediti di imposta relativi i bonus edili.

Il blocco riguarda le cessioni e gli sconti in fattura per tutte le tipologie di bonus edilizi e quindi quelli su superbonus, bonus ristrutturazioni, sismabonus, bonus facciate, ecobonus e barriere architettoniche. Sono esclusi dal blocco le cessione e gli sconti in fattura relativi a superbonus per le abitazioni unifamiliari per le quali sia stata presentata la Cilas  o se si dimostra l’inizio lavori in caso di edilizia libera, prima dell’entrata in vigore del provvedimento. Per i condomini si fa riferimento alla data della delibera e alla Cilas. Per i lavori diversi dal 110% sarà essenziale avere richiesto il titolo abilitativo o iniziato i lavori prima dell’entrata in vigore del decreto.

PRONTE LE PROCEDURE PER DEFINIRE I RUOLI DELLA ROTTAMAZIONE QUATER

L’Agenzia delle Entrate e Riscossione (AdeR) mette a disposizione il servizio per la compilazione guidata della domanda di rottamazione quater che dovrà essere inviata entro il prossimo 30 aprile.  Attraverso il canale dedicato presente nel sito dell’AdeR (https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/prospetto-informativo/) è inoltre possibile conoscere i ruoli e i carichi che rientrano nella rottamazione quater e gli importi dovuti nel caso la richiesta di definizione, venga accolta.

Sono due le possibili strade per ottenere il prospetto informativo: tramite lo scambio di mail oppure accedendo con proprie credenziali (Spid, Cie, CNS o area riservata). Sul sito di AdeR sono fornite tutte le istruzioni da seguire. L’utilizzo di mail prevede un tempo di risposta di circa una settimana; accedendo all’area riservata, i tempi di risposta si dimezzano.

Una volta ottenuta la lista dei debiti rientranti nella rottamazione quater e gli importi dovuti (nel prospetto informativo non si tiene conto di interessi su possibili rateizzi delle somme agevolabili), sarà possibili presentare l’istanza per aderire alla definizione agevolata di tali cartelle.

Da segnalare la possibilità di presentare più istanze, nelle quali far rientrare carichi separati, a ognuna delle quali corrisponderà un distinto piano di pagamenti. Si tratta di una opportunità da valutare qualora si tema di non riuscire a rispettare per intero le scadenze di versamento. Si ricorda è sufficiente non pagare una qualsiasi delle rate del piano, entro il ritardo tollerato di cinque giorni, per perdere tutti i benefici di legge, con ripristino integrale del debito iniziale, inclusi sanzioni, aggio e interessi. La separazione delle domande eviterà che la decadenza da uno dei piani richiesti comporti la perdita dei benefici di tutte le definizioni agevolate.

Si ricordare che gli Enti Locali hanno ancora tempo per deliberare in merito alla definizione agevolata dei tributi di loro competenza; tale termine è fissato al 31 marzo 2023.

 

DEFINITA LA ISI – LA TASSA SUGLI APPARRECCHI DI INTRATTENIMENTO

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato le istruzioni della Isi (Imposta sugli intrattenimenti). Nella circolare 6/2023 vengono riportate le basi imponibili forfettarie da applicare ad alcuni degli apparecchi da intrattenimento più diffusi. Entro la metà di marzo i gestori di apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro, dovranno versare all’Erario una tassa dell’8 per cento. Le basi imponibili su cui applicare tale tassazione, sono state elencate nella circolare. Questi beni non sono soggetti ad autorizzazione, verifica tecnica e certificazione ma soltanto all’obbligo del versamento dell’Isi.

I gestori saranno chiamati alla cassa entro il 16 marzo a partire dal 2023 oppure entro il 16 del mese successivo a quello di prima installazione. Si versa ogni anno e in un’unica soluzione.

Alcuni esempi di beni che rientrano nella norma:

  • biliardo e apparecchi similari
  • elettrogrammofoni, jukebox, videojukebox, apparecchi cinemavisioni senza interazione e apparecchi similari ai precedenti
  • apparecchi totalmente meccanici fra cui calciobalilla, biliardini, freccette senza l’ausilio di componenti elettroniche, pugnometro, calciometro e apparecchi a forza muscolare e apparecchi similari ai precedenti
  • apparecchi elettromeccanici fra cui flipper, freccette elettroniche, pugnometro, calciometro e apparecchi a forza muscolare con componenti elettroniche, basket e apparecchi similari ai precedenti
  • apparecchi meccanici e/o elettromeccanici fra cui Kiddie rides, dondolanti per bambini, giostrine (fino a 3 posti), baby karts senza operatore e apparecchi similari ai precedenti
  • ruspe e apparecchi similari ai precedenti

 

NUOVA STRETTA SUI COSTI “BLACK LIST”

La UE ha aggiornato la lista dei Paesi “non collaborativi” rientranti nella norma dell’art.110 co.9bis del TUIR (Paesi Black list).

Dal 2023, i costi sostenuti per acquisti da soggetti residenti nei Paesi rientranti nella lista citata, dovranno essere separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi. Per la loro deducibilità, si dovranno rispettare le esimenti richiamate dalla norma dei Paesi Black list.

Riassumendo le esimenti: il fornitore dovrà essere un soggetto impresa effettivamente esistente ed operante nel proprio Paese; l’acquisto deve essere una vera operazione commerciale il cui scopo non dovrà essere solo quello di spostare denaro verso il Paese di residenza del fornitore.

La lista è stata aggiornata ieri 14/2 aggiungendo la RUSSIA. La lista completa dei Paesi:

Russia,

Isole Vergini Britanniche,

Costa Rica e Isole Marshall,

Samoa Americane,

Anguilla, Bahamas,

Fiji,

Guam,

Palau,

Panama,

Samoa,

Trinidad e Tobago,

Turks e Caicos,

Isole Vergini Americane

Vanuatu