LAVORO OCCASIONALE

 

 

Il contratto di prestazione occasionale è rivolto a: lavoratori autonomi, associazioni e altri enti di natura privata, imprese agricole, pubbliche amministrazioni, enti locali, aziende del settore turismo, onlus e associazioni che decidono di assumere prestazioni di lavoro attraverso contratti di carattere occasionale, per attività lavorative saltuarie, nel rispetto dei limiti economici previsti in ragione delle diverse categorie di utilizzatori, ognuno con propri limiti e caratteristiche peculiari.

I limiti economici (riferiti all’anno solare):

  • per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
  • per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro;
  • per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, compensi di importo non superiore a 2.500.

Gli importi sono da considerare al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione.

È prevista una riduzione del 75% della base di calcolo del compenso massimo con riferimento a particolari categorie di prestatori:

  • titolari di pensione;
  • studenti con meno di 25 anni di età;
  • persone disoccupate;
  • percettori di prestazioni integrative del salario.

Ogni utilizzatore, ai fini del rispetto del limite economico, dovrà computare nella misura del 75% i compensi erogati a favore dei lavoratori appartenenti alle categorie sopra indicate.

Il prestatore ha diritto all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione Separata e all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Il compenso giornaliero del prestatore non può essere inferiore a 36,00 Euro, pari al corrispettivo di quattro ore lavorative. Il compenso orario è liberamente fissato dalle parti, ma non può mai essere inferiore a 9,00 Euro l’ora. Al compenso spettante al prestatore si applicano alcuni oneri a carico dell’utilizzatore: la contribuzione alla Gestione Separata, nella misura del 33% e l’assicurazione INAIL, nella misura del 3,5%. Sui versamenti complessivi effettuati dall’utilizzatore è trattenuto dall’INPS l’onere di gestione nella misura dell’1%.

Sono previsti divieti per l’utilizzo del contratto di prestazione occasionale:

  • per utilizzatori con più di dieci dipendenti a tempo indeterminato;
  • da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o di lavorazione di materiale lapideo;
  • nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi;
  • da parte delle imprese del settore agricolo.

Inoltre è vietato fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionale da parte di lavoratori con i quali l’utilizzatore abbia in corso, o abbia avuto negli ultimi sei mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

Per sfruttare prestazioni di lavoratori occasionali, gli utilizzatori si devono preventivamente accreditare nell’apposita piattaforma digitale messa a disposizione dell’INPS.

Nell’area riservata di deve quindi procedere a caricare il proprio portafoglio virtuale prima di proseguire all’invio della comunicazione relativa alla prestazione lavorativa. Per alimentare il portafoglio si possono effettuare i versamenti tramite modello F24 modello Elide, con causale CLOC, oppure tramite il portale dei pagamenti.

L’attivazione del contratto deve essere fatta dall’utilizzatore, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione. Devono essere comunicati:

  • dati anagrafici del prestatore;
  • compenso pattuito;
  • luogo di svolgimento, durata e tipologia della prestazione;
  • settore dell’attività.

Per le imprese del settore turistico la dichiarazione preventiva deve prevedere un monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a dieci giorni consecutivi.

Definizione Agevolata Avvisi Bonari

 

 

A norma dell’art.1 co.153 e seguenti della Legge di Bilancio è possibile fruire della definizione agevolata degli avvisi bonari. È stata emanata la circolare 1/E del 13 gennaio 2023 da parte dell’Agenzia delle Entrate nella quale si chiariscono i perimetri ed i calcoli della definizione.

L’agevolazione consiste nella riduzione delle sanzioni dal 10% al 3%; restano dovute per intero le somme per imposte, contributi, interessi e somme aggiuntive.

La norma riguarda le comunicazioni da controlli automatizzati di cui agli art.36-bis del DPR n.600/73 e 54-bis del DPR 633/72 relative alle dichiarazioni per gli anni 2019, 2020 e 2021 ed i pagamenti rateali in corso al 1° gennaio 2023, anche se riferiti ad anni precedenti, a condizione che le rate siano state pagate e per le quali, alla stessa data, non si è verificata alcuna causa di decadenza.

Con riferimento agli avvisi per le annualità 2019, 2020 e 2021, rientrano nella definizione agevolata:

  • le comunicazioni per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023, ossia le comunicazioni già recapitate per le quali, alla stessa data, non è ancora scaduto il termine di 30 giorni;
  • le comunicazioni recapitate successivamente alla medesima data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023.

Le modalità di pagamento restano quelle previste ordinariamente per gli avvisi bonari e quindi in unica soluzione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione o in un numero massimo di rate di 20 la cui prima rata scadente sempre nei 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione e le successive con cadenza trimestrale.

Per i rateizzi in corso al 31 dicembre 2022 è prevista una rideterminazione delle rate successive a tale data; per gli importi già versati, non sono possibili rimborsi e si intendono quindi acquisiti definitivamente da parte dell’Agenzia delle Entrate. Eventuali rate non versate nei termini entro il 31 dicembre 2022, devono essere ravvedute nei termini della rata successiva senza poter beneficiare dell’agevolazione in oggetto.

Infine è prevista la soppressione della norma che prevede un numero massimo di rate pari ad 8 per importi a debito richiesti fino ad Euro 5.000,00. Per tutti gli avvisi bonari, a prescindere quindi dall’importo richiesto, si può ora richiedere un rateizzo con un numero massimo di 20 rate trimestrali. Questo vale anche per avvisi bonari per i quali sono in essere piani di rateizzi.

Per assistenza e richieste di informazioni in merito a questa agevolazione, lo Studio è a disposizione e si prega di inviare richieste alla mail presente nei contatti. Lo Studio ha adottato il foglio di calcolo predisposto dall’Agenzia delle Entrate per i ricalcoli delle sanzioni.

D.L. AIUTI QUATER Alcune delle novità più rilevanti

CREDITO IMPOSTA ENERGETICI

Viene stabilito che i crediti d’imposta di cui ai commi 1, primo periodo, 2, 3 e 4 dell’articolo 1 del Dl 144/2022, sono riconosciuti, alle stesse condizioni, anche con riferimento alla spesa sostenuta nel mese di dicembre 2022 per l’acquisto di energia

elettrica e gas naturale. Introdotto l’obbligo della comunicazione all’Agenzia delle Entrate di una apposita comunicazione per dichiarare i crediti maturati nell’esercizio 2022 pena la decadenza dal diritto alla fruizione del credito di imposta.

CEARO BOLLETT

Le imprese hanno la possibilità di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici ed eccedenti l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 01/01-31/12/2021, per i consumi effettuati dal 01/10/2022 al 31/03/2023 e fatturati entro il 30/09/2023. Per beneficiare della rateizzazione, le imprese dovranno espressa richiesta ai propri fornitori in base e nei modi stabiliti con successivo decreto.

CREDITO IMPOSTA ADEGUAMENTO REGISTRATORI TELEMATICI

Ai soggetti obbligati alla memorizzazione e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, è concesso un credito di imposta per l’adeguamento degli strumenti utilizzati per adempiere a tale obbligo. Il contributo è pari al 100% della spesa sostenuta, per un massimo di 50 euro per ogni strumento, da effettuarsi nell’anno 2023. Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno definiti le modalità per usufruire del credito d’imposta.

BONUS EDILI

Per gli interventi effettuati su unità immobiliari, dai condomini sulle parti comuni e dalle persone fisiche, su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari, la detrazione spetta nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31/12/2022, del 90% per le spese sostenute nell’anno 2023. La detrazione rimane pari al 70% per le spese sostenute nell’anno 2024 e al 65% per quelle sostenute nell’anno 2025.

Per gli interventi su unità immobiliari unifamiliari destinate ad abitazione principale effettuati dalle persone fisiche, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31/03/2023, a condizione che alla data del 30/09/2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati.

Per gli interventi avviati a partire dal primo gennaio 2023, su unità immobiliari unifamiliari, dalle persone fisiche, la detrazione spetta nella misura del 90% per le spese sostenute entro il 31/12/2023, a condizione che l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro (quoziente familiare).

Per gli interventi di efficientamento energetico, i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 31/10/2022 e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell’originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all’Agenzia delle Entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti abilitati. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

ESENZIONE IMU

La seconda rata dell’Imu non è dovuta per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Dl n.198/2022 “Milleproroghe” novità in vigore dal primo gennaio 2023

PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE IMU

La presentazione della dichiarazione sull’imposta municipale propria (IMU) relativa all’anno di imposta 2021, viene ulteriormente prorogato al 30 giugno 2023

PROROGA DEL DIVIETO DI EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA PER I SOGGETTI CHE INVIANO I DATI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA

Esteso anche al 2023 il divieto di emissione della fattura elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al predetto Sistema tessera sanitaria.

TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI GIORNALIERI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA

I soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, a decorrere dal 1° gennaio 2024, anziché dal 1° gennaio 2023 come precedentemente previsto, adempiono a tale obbligo esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria, attraverso strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di

debito e di credito, al fine di evitare onerosi interventi tecnici sui software gestionali e sui registratori telematici.

SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI PER GLI ESERCIZI IN CORSO AL 31 DICEMBRE 2023

Viene stabilito che anche per il periodo in corso al 31 dicembre 2023 i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, possono non effettuare l’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali. Per effetto di tale mancata imputazione a conto economico dei predetti ammortamenti, essi vengono imputati nell’esercizio successivo facendo slittare in avanti quelli dell’esercizio successivo, e così via, prolungando il periodo di ammortamento civile.

Chi si avvale di tale facoltà deve destinare una quota parte di utili, pari agli ammortamenti “sospesi”, ad una riserva indisponibile.

SOSPENSIONE DELLE PERDITE DI ESERCIZIO IN CORSO AL 31 DICEMBRE 2022

Viene stabilito che per l’esercizio in corso al 31 dicembre 2022 è possibile non applicare le seguenti norme degli artt 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter del c.c. che obbligano l’assemblea ed l’organo amministrativo a porre rimedio alle perdite che erodono il capitale sociale per oltre il terzo o che lo portano al di sotto del minimo legale. Le perdite generate nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2022 possono essere quindi “sospese” per cinque anni.

capitale sociale.

QUALIFICAZIONE DI DETERMINATI COMPENSI PER ATTIVITA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche non sono più qualificati come redditi diversi a partire dal 1° luglio 2023.

COMUNICAZIONE AIUTI DI STATO

L’inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell’erogazione degli aiuti medesimi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024, anziché fino al 31 dicembre 2023 come precedentemente previsto.

I nuovi termini di registrazione degli aiuti di Stato sono:

– i termini in scadenza dalla data del 22 giugno 2022 al 31 dicembre 2022, sono prorogati anziché al 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023;

– i termini in scadenza dalla data del 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, sono prorogati anziché al 31 dicembre 2023 al 31 marzo 2024;

– i termini in scadenza dalla data del 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, sono prorogati al 31 marzo 2024;

– i termini in scadenza dalla data del 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, sono prorogati al 30 settembre 2024.

Approvazione definitiva 29/12/2022, della Legge di Bilancio 2023.

Lavoro
Per tutto il 2023 è previsto un esonero contributivo per dipendenti, esclusi i domestici, pari al 2% se la retribuzione non supera i 2.692 euro (35mila euro annui), mentre il taglio sale al 3% se la retribuzione non supera i 1.923 euro (25mila euro all’anno). Previsto un esonero contributivo totale, entro 8mila euro, per le assunzioni a tempo indeterminato di percettori del reddito di cittadinanza, effettuate nel 2023, alternativo a quello già in vigore. E lo stesso meccanismo riguarda le assunzioni di donne svantaggiate (in base a fattori come l’età, la durata della disoccupazione, il settore di specializzazione e il territorio in cui risiedono) e di giovani sotto i 36 anni.

Reddito di cittadinanza
Tre gli interventi sul reddito di cittadinanza, che si perderà dopo il primo rifiuto dell’offerta di lavoro. I giovani tra 18 e 29 anni che non hanno completato il ciclo di istruzione dovranno iscriversi a percorsi formativi o comunque funzionali all’adempimento dell’obbligo scolastico. Inoltre la quota prevista per l’alloggio, in caso di abitazione in affitto, sarà erogata direttamente al locatore.

Energia
Gran parte delle risorse sono destinate alle misure contro il caro-bollette, in un pacchetto che proroga e in qualche caso rinforza le misure del governo Draghi. Per le famiglie viene rinnovato il bonus sociale con una soglia Isee alzato a 15mila euro. Ci sarà per altri tre mesi l’azzeramento degli oneri di sistema e il rifinanziamento del credito d’imposta in aumento dal 30 al 35%, e dal 40 al 45% per energivore e gasivore. Passa inoltre dal 22% al 5% l’aliquota Iva per le fatture dei consumi nel primo trimestre del 2023 dei servizi di teleriscaldamento e dal 22% al 10% quella del pellet per tutto il 2023. Esteso a 8mila euro il bonus per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici di determinate classi energetiche.

Cultura
La 18App viene sostituita da due strumenti, una carta cultura giovani e una legata al merito scolastico. Le due nuove card, cumulabili, assegnano 500 euro per i consumi culturali, una per coloro che hanno un Isee familiare fino a 35mila euro e l’altra per chi si diploma con il massimo dei voti alle scuole superiori.

Fisco
Ampio il pacchetto della nuova “rottamazione” che spazia dalle definizioni agevolate di cartelle, liti pendenti alla revisione di sanzioni per avvisi bonari e remissione in bonis per dichiarazioni omesse. Cancellata la norma che eliminava le multe per gli esercenti che rifiutavano di utilizzare il Pos sotto i 60 euro. Resta in vigore l’aumento della soglia del contante da mille a 5mila euro.

Pensioni
Quota 103 permette il riposo con 62 anni di età e 41 di versamenti. Opzione donna è limitata a chi ha 60 anni (o 58 se con 2 figli) a condizione di essere cargiver o portatrice di invalidità.