Reverse Charge esteso al trasporto merci

Il reverse charge (o inversione contabile) si estende in modo significativo anche agli appalti di trasporto merci, eliminando i precedenti vincoli che ne limitavano l’applicazione. Questa novità, introdotta dall’articolo 9 del DL 84/2025, amplia il perimetro del meccanismo a tutti gli appalti della logistica e dei trasporti.

Inizialmente, la Legge di Bilancio 2025 (Legge 207/2024, articolo 1, comma 57 e successivi) aveva previsto il reverse charge per i servizi resi tramite appalti e subappalti, con l’obbligo di utilizzo prevalente di manodopera e di beni strumentali del committente. L’obiettivo era contrastare le frodi nel settore della logistica e della fornitura di manodopera.

Tuttavia, queste limitazioni contrattuali (prevalenza di manodopera e uso di beni del committente) non erano applicabili ai tradizionali appalti di trasporto merci. Per questo motivo, il legislatore ha deciso di intervenire sul testo del comma 57, eliminando tali vincoli e rendendo il reverse charge applicabile in modo più ampio.

Regime transitorio

In attesa dell’autorizzazione del Consiglio dell’Unione Europea per l’introduzione definitiva del reverse charge, è stato introdotto un regime transitorio opzionale. In base a questa opzione, prestatore e committente possono accordarsi affinché l’IVA sia versata direttamente dal committente per conto del prestatore. Quest’ultimo rimane comunque responsabile in solido per l’imposta dovuta.

Caratteristiche del regime transitorio:

  • Durata: Triennale.
  • Comunicazione: Il committente comunica l’opzione all’Agenzia delle Entrate tramite un apposito modello.
  • Pagamento: L’IVA deve essere versata entro il 16 del mese successivo all’emissione della fattura da parte del prestatore.
  • Compensazione: Non è possibile utilizzare la compensazione per il versamento dell’IVA.
  • Rimborso: Il diritto al rimborso dell’IVA non dovuta spetta al committente, purché dimostri l’effettivo versamento.

Il legislatore ha inoltre chiarito che questa opzione può essere esercitata bilateralmente e facoltativamente anche in tutta la catena dei subappalti, senza che l’esercizio da parte di un soggetto sia subordinato a quello degli altri nella filiera.

REGIME TRASFRONTALIERO IVA

Dal 1° gennaio 2025 è ufficialmente partito il nuovo regime speciale transfrontaliero di franchigia Iva per le piccole imprese. I soggetti stabiliti in uno Stato dell’Ue potranno realizzare prestazioni di servizio e cessioni di beni senza applicazione dell’imposta e senza, però, diritto a detrazione, anche in altri Stati membri.

Il nuovo regime speciale prevede per le piccole imprese la non applicazione dell’Iva in Stati membri diversi da quello di stabilimento, se rispettano tre requisiti:

  1. rispetto delle regole in ogni Stato membro per l’accesso al regime di franchigia nazionale. Regole che prevedono una o più soglie di accesso al regime, nonché regole particolari di esclusione, come ad esempio, distinte per settori di attività. In Italia, il regime è previsto solo per le persone fisiche; inoltre, il volume d’affari realizzato nel singolo Stato membro non deve superare l’importo di 85mila Euro.
  2. il volume d’affari annuo nell’Unione europea non deve essere superiore a 100mila Euro.
  3. il soggetto stabilito deve comunicare, allo Stato di stabilimento, la sua intenzione di avvalersi del regime di franchigia in uno o più Stati dell’Unione Europea. A seguito di tale comunicazione, lo Stato membro di stabilimento attribuisce al soggetto passivo un numero individuale di identificazione contenente il suffisso «EX» (in Italia tale numero è composto dalla partita Iva seguito dal suffisso «EX»).

In relazione a questa comunicazione e con specifico riferimento agli obblighi imposti ai soggetti passivi stabiliti in Italia, il provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate 460166 del 30 dicembre 2024 fissa le modalità attuative e gli adempimenti che devono essere rispettati dagli operatori economici per essere ammessi al regime speciale.

La comunicazione ha lo scopo di individuare anticipatamente quali sono gli Stati membri dell’Ue nei quali il contribuente vuole operare in franchigia ed è volta all’ottenimento del numero individuale di identificazione.

La comunicazione potrà essere trasmessa da parte degli intermediari abilitati.

Entro 35 giorni lavorativi dall’invio della comunicazione, l’agenzia delle Entrate attribuisce il numero individuale di identificazione.

A partire dall’attribuzione del numero di identificazione individuale, l’operatore potrà applicare il regime di franchigia nello Stato o negli Stati di esenzione indicati nella comunicazione.