Fisco: Sospensione Feriale

Ad agosto, l’Agenzia delle Entrate sospende l’invio di alcune comunicazioni e la scadenza di determinati versamenti, ma ci sono eccezioni importanti per casi urgenti o particolari.

Sospensione dell’invio di atti e comunicazioni

Dal 1° al 31 agosto (e dal 1° al 31 dicembre), l’Agenzia delle Entrate non invia le seguenti comunicazioni:

  • Esiti di controlli automatici (Art. 36-bis DPR 600/73 e 54-bis DPR 633/72).
  • Esiti di controlli formali (Art. 36-ter DPR 600/73).
  • Esiti della liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata.
  • Lettere di compliance.

Eccezioni: La sospensione non si applica in casi di urgenza e indifferibilità, come:

  • Pericolo per la riscossione: ad esempio, rischio di dispersione dei beni del contribuente o di scadenza dei termini di prescrizione.
  • Segnalazione di reati alle autorità giudiziarie.
  • Atti destinati a soggetti sottoposti a procedure concorsuali (es. fallimento, concordato preventivo), per consentire la tempestiva insinuazione al passivo.

Sospensione dei versamenti da avvisi bonari

I termini per il pagamento delle somme dovute a seguito di controlli automatici e formali e per la liquidazione delle imposte a tassazione separata sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre.

  • Esempio: se ricevi una comunicazione di controllo automatico a luglio, i 60 giorni per il pagamento sono sospesi per tutto agosto e fino al 4 settembre.
  • Attenzione: La sospensione non vale per le rate successive alla prima, derivanti da pagamenti rateizzati di avvisi bonari.

Sospensione generale di versamenti e adempimenti fiscali

Dal 1° al 20 agosto, tutti i termini per gli adempimenti e i versamenti fiscali (imposte, contributi INPS, somme dovute a Stato, Regioni ed enti previdenziali, incluse le rateizzazioni) sono sospesi. Ciò significa che le scadenze che cadono in questo periodo possono essere differite al 20 agosto senza alcuna maggiorazione di interessi o sanzioni.

Sospensione per le richieste al contribuente

Le richieste di documenti e informazioni dall’Agenzia delle Entrate al contribuente sono sospese dal 1° agosto al 4 settembre.

  • Sono incluse le richieste a seguito di inviti a comparire, questionari e i termini per le osservazioni a schemi d’atto.
  • Non sono sospese le richieste fatte durante controlli sostanziali come accessi, ispezioni, verifiche e procedure di verifica dei rimborsi IVA.

Sospensioni processuali

Infine, esistono specifiche norme che prevedono la sospensione dei termini processuali e pre-processuali nell’ambito dei contenziosi con il Fisco.

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Socio Unico e Amministratore: Ricavi Occulti

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 17108 del 25 giugno 2025, ha ribadito un principio fondamentale nel diritto tributario: la piena coincidenza tra il socio unico e l’amministratore unico di una società legittima la presunzione che i movimenti bancari ingiustificati sui conti personali siano da ricondurre alla società stessa.

Il caso specifico riguardava una S.r.l. il cui socio e amministratore unico era stato oggetto di accertamenti fiscali per oltre 1 milione di euro di ricavi non dichiarati, desunti da movimenti su conti personali e accessi a cassette di sicurezza. Dopo un iniziale accoglimento in primo grado, la sentenza era stata ribaltata in appello, portando il caso in Cassazione.

Il Contesto Normativo e la Decisione della Corte

La disciplina di riferimento è l’articolo 32 del D.P.R. n. 600/1973, che attribuisce all’Amministrazione finanziaria il potere di utilizzare i dati bancari. Per gli imprenditori, ogni versamento non giustificato si presume essere un ricavo occulto. Sebbene per i prelievi questa presunzione non valga più dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 228/2014, la giurisprudenza ammette l’estensione delle indagini a conti non formalmente intestati all’ente, ma a soci o amministratori, in presenza di una comprovata coincidenza di interessi.

La Cassazione ha rigettato il ricorso della società, sottolineando come la combinazione delle cariche di socio unico e amministratore unico crei un “controllo totale e incondizionato”, configurando una “sostanziale sovrapposizione tra interessi personali e societari”. In questo scenario, l’amministratore dispone liberamente del patrimonio sociale senza contrappesi interni, rendendo legittima la presunzione di riferibilità alla società dei movimenti, anche se su conti personali.

Di conseguenza, scatta l’inversione dell’onere della prova: spetta al contribuente dimostrare, con documentazione specifica e puntuale, la totale estraneità di ogni singolo movimento rispetto all’attività d’impresa. La Cassazione ha anche evidenziato la natura fittizia della struttura societaria nel caso esaminato, finalizzata a schermare le disponibilità economiche.

È stato chiarito che la mera approvazione del bilancio da parte dell’assemblea non è sufficiente a giustificare fiscalmente i movimenti, se non accompagnata da una ricostruzione analitica della destinazione dei fondi. Questa decisione consolida la giurisprudenza, rafforzando i criteri per l’estensione dell’attività istruttoria ai conti personali in presenza di indici di identità economica tra soggetto e società.

Codice EORI: attenzione alle truffe

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) lancia un forte avviso agli operatori economici e ai professionisti: prestate la massima attenzione ai numerosi portali online a pagamento che offrono servizi di registrazione del Codice EORI. La registrazione di questo identificativo, essenziale per le operazioni doganali, è totalmente gratuita e gestita esclusivamente dall’Agenzia stessa.

Proliferazione di Siti Fraudolenti

A seguito di un’ondata di segnalazioni, la Direzione Dogane dell’ADM ha emesso un comunicato (Avviso del 23 luglio 2025) per denunciare una pratica ingannevole in rapida crescita. Molti siti web privati si presentano come intermediari autorizzati per il rilascio del Codice EORI, chiedendo un compenso per un servizio che, in realtà, è accessibile gratuitamente attraverso i canali ufficiali. Questi operatori non solo inducono in errore gli utenti ignari, ma minano anche la fiducia nelle procedure doganali ufficiali.

Che Cos’è il Codice EORI e Perché È Fondamentale

Il Codice EORI (Economic Operator Registration and Identification) è un identificativo unico e obbligatorio per qualsiasi operatore economico che intenda effettuare operazioni doganali all’interno dell’Unione Europea. È indispensabile per presentare dichiarazioni doganali, richiedere autorizzazioni alle autorità e partecipare ad attività legate alla sicurezza delle merci. Il suo scopo è garantire un riconoscimento univoco degli operatori all’interno del sistema informativo doganale dell’UE.

La Chiarificazione dell’Agenzia: La Procedura è Semplice e Gratuita

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha ribadito in maniera categorica che:

  • Il rilascio del Codice EORI è completamente gratuito.
  • Nessun soggetto terzo è autorizzato a svolgere attività di intermediazione per conto dell’Agenzia.
  • La richiesta deve essere presentata direttamente agli Uffici delle Dogane territorialmente competenti, secondo le modalità ufficiali.

L’unico canale autorizzato e dettagliatamente descritto per l’attribuzione del codice è la sezione “EOS (EORI + AEO)” sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Come Richiedere Correttamente il Codice EORI

Per ottenere il Codice EORI, gli operatori economici devono inoltrare la richiesta direttamente all’Ufficio delle Dogane nella cui circoscrizione ha sede legale l’attività. Questo garantisce che la procedura sia gestita in modo trasparente, sicuro e, soprattutto, senza alcun costo aggiuntivo.

L’ADM invita tutti gli operatori a diffidare di qualsiasi offerta a pagamento per l’ottenimento del Codice EORI e a consultare sempre i canali ufficiali per evitare spiacevoli sorprese e costi non dovuti.

Fringe Benefit Auto Aziendali

Circolare n. 10/E del 3 luglio 2025: Chiarimenti su tassazione dei veicoli in uso promiscuo

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 10/E del 3 luglio 2025 , ha fornito un quadro completo delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024) e dal “decreto Bollette” (D.L. n. 19/2025, convertito dalla L. n. 60/2025) in merito alla tassazione dei fringe benefit derivanti dalla concessione in uso promiscuo di autoveicoli, motocicli e ciclomotori ai dipendenti.

Cosa cambia dal 2025

A partire dai contratti stipulati dal 1° gennaio 2025, e per i veicoli immatricolati e consegnati dal medesimo anno , le nuove percentuali di tassazione si basano su criteri di transizione ecologica ed energetica:

  • 50% del valore convenzionale per la maggior parte dei veicoli (basato su 15.000 km/anno ACI).
  •  

    20% per i veicoli ibridi plug-in.

  • 10% per i veicoli completamente elettrici a batteria.

Questi benefici fiscali si applicano se il veicolo è stato immatricolato dal 1° gennaio 2025, il contratto di concessione è stato stipulato a partire dalla stessa data, e la consegna del mezzo al lavoratore è avvenuta dal 1° gennaio 2025. La Circolare sottolinea che la sottoscrizione del contratto e l’effettiva assegnazione sono eventi distinti ma entrambi essenziali per l’applicazione della nuova normativa.

Il Regime Precedente (fino al 31 dicembre 2024)

Fino al 31 dicembre 2024, i benefit in natura per veicoli nuovi in uso promiscuo erano tassati in misura percentuale forfetaria, variabile in base alle emissioni di CO2:

  • 25% per emissioni fino a 60 g/km.
  •  

    30% per emissioni da 61 a 160 g/km.

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    50% per emissioni superiori a 160 g/km (con una fase intermedia al 40%).

  • 60% per emissioni oltre 190 g/km.

La base di calcolo era una percorrenza convenzionale di 15.000 km annui, utilizzando i costi chilometrici ACI, al netto di eventuali trattenute a carico del dipendente.

Disciplina Transitoria e Regola di Salvaguardia

Per garantire una transizione agevole, il nuovo comma 48-bis, introdotto dall’art. 6, comma 2-bis del D.L. 19/2025 , prevede l’applicazione della disciplina previgente (fino al 31/12/2024) nei seguenti casi:

  • Veicoli concessi in uso promiscuo tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024, con contratto e immatricolazione compatibili.
  • Veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e consegnati al dipendente entro il 30 giugno 2025.

Tuttavia, se la nuova disciplina dovesse risultare più favorevole (ad esempio, per un veicolo elettrico ordinato nel 2024 ma assegnato nel 2025), si applicherà quest’ultima, in linea con il principio che non devono esserci effetti peggiorativi per il contribuente.

Quando si applica il “valore normale”

Nei casi non contemplati né dalla nuova disciplina né da quella transitoria, il fringe benefit sarà quantificato secondo il criterio generale del “valore normale” previsto dall’art. 51, comma 3, del TUIR. Questo significa che il valore tassabile corrisponde alla quota del valore del bene riferibile all’uso personale del dipendente, scorporato dall’utilizzo aziendale e basato su elementi oggettivi e documentabili, come chiarito nella risoluzione n. 46/E del 2020.

Un esempio tipico è un veicolo ordinato e con contratto di concessione firmato nel 2024, ma immatricolato nel 2025 e consegnato al dipendente a luglio 2025. In questa situazione, non si applica né la disciplina transitoria (consegna oltre il 30/06/2025) né quella nuova (contratto stipulato nel 2024), rendendo necessaria la tassazione sul valore normale netto.

Proroghe Contrattuali e Riassegnazioni

La circolare affronta anche i casi di proroga del contratto e riassegnazione:

  • In caso di

    proroga contrattuale, si continua ad applicare la disciplina originaria, a meno che non ci siano modifiche sostanziali (novazione soggettiva o oggettiva).

  • In caso di

    riassegnazione a un nuovo dipendente, si considera un nuovo contratto, e si applica la normativa vigente al momento della riassegnazione. Pertanto, se il veicolo era già in uso al 31/12/2024 e la riassegnazione avviene entro il 30/06/2025 con contratto e ordine del 2024, si applica il vecchio regime forfetario. Se la riassegnazione avviene dal 1° luglio 2025, si applica il criterio del valore normale, poiché non si verificano le condizioni per le altre discipline.

Patente a Punti per la Sicurezza sul Lavoro

Rivoluzione in vista per la gestione della patente a crediti destinata a imprese e lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili. A partire dal prossimo 10 luglio, il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) implementerà nuove funzionalità che promettono di semplificare la visualizzazione e l’incremento dei crediti, rafforzando così l’incentivo alla sicurezza sul lavoro.

Introdotta alla fine del 2024 con la riscrittura dell’articolo 27 del D.Lgs. 81/2008, la patente a punti è uno strumento chiave per qualificare le imprese e promuovere ambienti di lavoro più sicuri. Attualmente, circa 450.000 aziende sono già in possesso di questa patente, rilasciata inizialmente con 30 crediti e potenzialmente incrementabile fino a 100.

Come Aumentare i Crediti: Le Nuove Possibilità

Le nuove funzionalità del portale INL aprono diverse strade per le imprese e i lavoratori autonomi che desiderano aumentare il proprio punteggio. L’obiettivo è premiare l’esperienza, la formazione e gli investimenti in sicurezza.

Anzianità dell’impresa (Camera di Commercio):

  • 3 crediti per imprese iscritte da 5 a 10 anni.
  • 5 crediti per quelle con 11 a 15 anni di attività.
  • 8 crediti per un’anzianità da 16 a 20 anni.
  • 10 crediti per le imprese con oltre 20 anni di iscrizione.

Crediti temporali: Un credito aggiuntivo ogni 2 anni dalla data di rilascio della patente, fino a un massimo di 20 crediti, salvo sospensioni dovute a gravi violazioni.

Formazione e investimenti in sicurezza: Le attività documentate in questo ambito potranno portare fino a 30 crediti, con ulteriori 10 crediti per attività specifiche come indicato nelle tabelle del DM 132/2024.

L’accredito dei crediti per anzianità CCIAA sarà automatico, mentre per le altre tipologie avverrà il giorno successivo alla richiesta, previa presentazione della documentazione necessaria.

Accesso al Portale e Sistema di Deleghe

Per accedere alle nuove funzionalità del portale INL è necessaria un’attestazione preventiva per il legale rappresentante, il titolare d’impresa individuale o il lavoratore autonomo. L’identificazione avviene tramite SPID, CIE o CNS, con una verifica incrociata dei dati con la Camera di Commercio. Chi è già in possesso della patente ha già superato questa fase.

Una delle novità più attese è l’introduzione di un sistema di deleghe. Sarà possibile delegare soggetti terzi, come professionisti, associazioni o fiduciari, all’utilizzo del portale. Il titolare potrà inserire le deleghe specificando il codice fiscale e la validità, e l’accesso sarà consentito dal giorno successivo tramite SPID, CIE o CNS del delegato.

La visualizzazione dei dati della patente, regolata dal decreto direttoriale INL 43/2025, prevede diversi livelli di visibilità a seconda del ruolo dell’utente (legale rappresentante, delegato, committente), garantendo trasparenza e controllo.

Queste nuove funzionalità rappresentano un passo significativo verso una maggiore trasparenza e flessibilità nella gestione della patente a punti, contribuendo a rafforzare l’impegno per la sicurezza nei cantieri italiani.