Reverse Charge esteso al trasporto merci

Il reverse charge (o inversione contabile) si estende in modo significativo anche agli appalti di trasporto merci, eliminando i precedenti vincoli che ne limitavano l’applicazione. Questa novità, introdotta dall’articolo 9 del DL 84/2025, amplia il perimetro del meccanismo a tutti gli appalti della logistica e dei trasporti.

Inizialmente, la Legge di Bilancio 2025 (Legge 207/2024, articolo 1, comma 57 e successivi) aveva previsto il reverse charge per i servizi resi tramite appalti e subappalti, con l’obbligo di utilizzo prevalente di manodopera e di beni strumentali del committente. L’obiettivo era contrastare le frodi nel settore della logistica e della fornitura di manodopera.

Tuttavia, queste limitazioni contrattuali (prevalenza di manodopera e uso di beni del committente) non erano applicabili ai tradizionali appalti di trasporto merci. Per questo motivo, il legislatore ha deciso di intervenire sul testo del comma 57, eliminando tali vincoli e rendendo il reverse charge applicabile in modo più ampio.

Regime transitorio

In attesa dell’autorizzazione del Consiglio dell’Unione Europea per l’introduzione definitiva del reverse charge, è stato introdotto un regime transitorio opzionale. In base a questa opzione, prestatore e committente possono accordarsi affinché l’IVA sia versata direttamente dal committente per conto del prestatore. Quest’ultimo rimane comunque responsabile in solido per l’imposta dovuta.

Caratteristiche del regime transitorio:

  • Durata: Triennale.
  • Comunicazione: Il committente comunica l’opzione all’Agenzia delle Entrate tramite un apposito modello.
  • Pagamento: L’IVA deve essere versata entro il 16 del mese successivo all’emissione della fattura da parte del prestatore.
  • Compensazione: Non è possibile utilizzare la compensazione per il versamento dell’IVA.
  • Rimborso: Il diritto al rimborso dell’IVA non dovuta spetta al committente, purché dimostri l’effettivo versamento.

Il legislatore ha inoltre chiarito che questa opzione può essere esercitata bilateralmente e facoltativamente anche in tutta la catena dei subappalti, senza che l’esercizio da parte di un soggetto sia subordinato a quello degli altri nella filiera.

Novità Decreto Fiscale

È stato ufficialmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 138 del 17 giugno 2025) il Decreto Legge n. 84/2025, noto come “Decreto Fiscale”. Approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 12 giugno, il decreto introduce una serie di misure urgenti in materia fiscale, con un impatto significativo su lavoratori, imprese e enti locali.

Tra le principali novità, si segnalano la proroga dei versamenti per i soggetti ISA, modifiche al trattamento fiscale delle spese di dipendenti e autonomi, e interventi sulla tassazione del reddito di lavoro autonomo e dei redditi diversi.

Tracciabilità delle Spese di Trasferta: Limiti Territoriali

L’articolo 1 del decreto introduce una limitazione territoriale per i nuovi obblighi di tracciabilità delle spese di trasferta. Al fine di semplificare l’operatività, in particolare per i pagamenti all’estero, l’obbligo di tracciabilità si applica solo alle spese sostenute sul territorio italiano da dipendenti per vitto, alloggio, viaggio e trasporto tramite autoservizi pubblici non di linea (taxi e NCC). Questa semplificazione è estesa anche alle imprese per la deducibilità fiscale delle spese, tramite una modifica all’articolo 95 del TUIR.

In assenza di tracciabilità, le somme ricevute come rimborso analitico per le suddette spese, se sostenute in Italia e non pagate con strumenti tracciabili (come bonifici o carte elettroniche), concorreranno al reddito. Queste regole si applicano anche ai fini IRAP a partire dall’anno d’imposta 2025.

Lavoro Autonomo: Chiarimenti sul Reddito Imponibile

Il medesimo articolo 1 chiarisce che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo gli interessi e proventi finanziari derivanti da attività professionali, in quanto classificati come redditi di capitale. Inoltre, le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione onerosa di partecipazioni in associazioni tra persone fisiche senza personalità giuridica, società semplici (S.s.) e società tra professionisti (STP) rientrano nella categoria dei redditi diversi e sono soggetti a imposta sostitutiva del 26%, analogamente alle partecipazioni in società di persone o capitali che svolgono attività d’impresa. Viene confermata la deducibilità di ammortamenti e canoni di leasing per immobili a uso promiscuo e strumentali nel periodo d’imposta in cui maturano.

Spese di Rappresentanza: Obbligo di Mezzi Tracciabili

A partire dal 2025, la deducibilità delle spese di rappresentanza sarà subordinata all’effettuazione dei pagamenti con mezzi tracciabili, allineandosi agli obblighi già previsti per le imprese dalla legge di bilancio 2025.

Nuova Stretta sulle Perdite Fiscali e Superdeduzione Neoassunti

L’articolo 2 del decreto integra il regime di riporto delle perdite fiscali, introducendo come nuovo limite quantitativo il valore economico del patrimonio netto, in sostituzione del precedente riferimento al patrimonio netto contabile. Questo valore sarà calcolato al netto di conferimenti e versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti la data di efficacia di fusione o scissione, per evitare azzeramenti dell’importo delle perdite riportabili.

L’articolo 3 modifica il regime della superdeduzione del costo dei neoassunti (D.Lgs. n. 216/2023), escludendo le società collegate e a controllo congiunto dal perimetro del gruppo ai fini del calcolo dell’incremento occupazionale.

Proroga e Sanatoria per le Delibere IMU

Per il solo anno 2025, l’articolo 6 deroga al termine ordinario per l’approvazione delle aliquote e tariffe da parte degli enti locali per l’IMU. I comuni che non hanno adottato la delibera o non hanno predisposto il relativo Prospetto entro il 28 febbraio 2025 potranno farlo fino al 15 settembre 2025, utilizzando l’applicazione informatica sul Portale del federalismo fiscale.

Terzo Settore: Decorrenza delle Disposizioni Fiscali dal 2026

L’articolo 8 rende effettiva, a partire dal 2026, l’applicazione della disciplina fiscale del Terzo settore, eliminando la clausola di standstill e stabilendo che le disposizioni contenute nel Titolo X del D.Lgs. n. 117/2017 si applichino dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Analoga disposizione è introdotta per le imprese sociali dall’articolo 14.

Estensione del Reverse Charge nei Trasporti e Logistica

L’articolo 9 estende il meccanismo del reverse charge (inversione contabile) alle prestazioni di trasporto merci effettuate tramite appalti, subappalti o altri rapporti negoziali che prevedano un prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi operative del committente. L’estensione riguarda le prestazioni rese a imprese attive nei settori del trasporto, movimentazione di merci e logistica. Viene anche prevista la facoltà di opzione bilaterale per il reverse charge per tutti i soggetti della filiera dei subappalti. Rimangono escluse le operazioni verso Pubbliche Amministrazioni e soggetti già assoggettati allo split payment.

Split Payment: Esclusione delle Società FTSE MIB

L’articolo 10 prevede che, dal 1° luglio al 31 dicembre 2025, le operazioni effettuate nei confronti di società quotate incluse nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana e identificate ai fini IVA non saranno più soggette al meccanismo dello split payment, a condizione che la fattura sia emessa in tale periodo.

Dichiarazioni 2024: Rimessione nei Termini

Considerati i disservizi nel sistema informativo dell’Agenzia, l’articolo 12 stabilisce che le dichiarazioni dei redditi ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP, con scadenza originaria al 31 ottobre 2024, si considerano validamente presentate se trasmesse entro l’8 novembre 2024. Eventuali importi già versati a titolo di ravvedimento operoso non saranno rimborsati.

Proroga Termini di Versamento 2025 per Soggetti ISA

Infine, l’articolo 13 dispone la proroga al 21 luglio 2025 dei versamenti delle imposte in acconto e a saldo con scadenza al 30 giugno 2025 per i soggetti ISA.

Proroga Imposte 2025

Anche per il 2025 si profila una proroga per i versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi. La nuova scadenza per il saldo 2024 e il primo acconto 2025 è fissata al 21 luglio 2025, senza alcuna maggiorazione. Viene inoltre confermata la possibilità di effettuare i pagamenti entro il 20 agosto, applicando una maggiorazione dello 0,40%.

La misura, attesa da professionisti e imprese, è finalizzata a concedere più tempo ai contribuenti e ai loro intermediari per far fronte ai complessi adempimenti fiscali.

A Chi si Applica la Proroga

La proroga interesserà una vasta platea di contribuenti. Potranno beneficiare del rinvio dei termini di pagamento:

  • Titolari di partita IVA che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA).
  • Contribuenti che, pur non essendo direttamente soggetti agli ISA, dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per l’applicazione degli stessi.
  • Soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese le cui attività rientrano nel perimetro degli ISA.
  • Contribuenti che adottano il regime forfettario o il cosiddetto “regime di vantaggio”.

Quali Imposte Rientrano nella Proroga

Il rinvio al 21 luglio (che slitta rispetto al 20 luglio in quanto giorno festivo) copre il versamento delle principali imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi:

  • IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)
  • IRES (Imposta sul Reddito delle Società)
  • IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive)
  • Imposta sostitutiva per i regimi agevolati (forfettari e minimi)
  • Cedolare secca sugli affitti
  • Altre imposte e contributi che seguono le scadenze del saldo e del primo acconto IRPEF/IRES.

Il Calendario Aggiornato dei Versamenti

Alla luce della proroga, le scadenze fiscali per l’estate 2025 vengono così ridefinite:

  1. Entro il 21 luglio 2025: ultimo giorno utile per versare il saldo 2024 e il primo acconto 2025 senza alcuna maggiorazione.
  2. Entro il 20 agosto 2025: termine ultimo per regolarizzare i pagamenti, con l’applicazione di una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.