Mance: tassazione agevolata ma solo nel settore Horeca

 

 

Operativa la disciplina sulla tassazione agevolata delle mance nel settore Horeca (hotel, ristoranti e bar). L’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo con il quale il datore di lavoro dovrà versare l’imposta sostitutiva sulle mance attribuite ai propri lavoratori dipendenti.

La norma è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 e prevede la tassazione del 5% in capo al lavoratore dipendente, sostitutiva sia delle trattenute Irpef che della parte contributiva. Si ricorda che dopo una sentenza della Cassazione, le mance sono considerate come proventi integrativi della retribuzione e come tali, soggetti a tassazione e contribuzione ordinaria. L’agevolazione in commento, riguarda unicamente il settore turistico ricettivo e quello della somministrazione (settore Horeca) ed oltre la tassazione al 5% prevede un limite di reddito di 50.000 Euro, al superamento di tale soglia, si torna ad applicare la tassazione ordinaria.

Il versamento deve essere fatto entro il 16 del mese successivo all’erogazione delle mance.

È opportuno quindi che i datori di lavoro accentrino la gestione e l’erogazione delle mance. Non esistono norme in materie e quindi è lasciata piena libertà nel fissare le regole interne.

Per evitare contestazioni, ciascun esercente è invitato a istituire un regolamento che disciplina le modalità con le quali organizzare le mance, meglio ancora se a tale regolamento i dipendenti prestano espressa adesione. Dove ciascuno trattiene il proprio, meglio prevedere che il dipendente comunichi l’importo al datore di lavoro. In tal modo il sostituto di imposta non corre il rischio di sanzioni per eventuali omissioni: la mance non dichiarate saranno imponibili in capo al dipendente.

La norma generale sulla tassazione delle mance è molto controversa e contestata; in particolare, l’agevolazione per il settore Horeca è discriminante verso settore simili (rider, NCC, facchinaggio, barbieri, etc).

In arrivo le lettere per ritardi di fatture e scontrini elettronici

 

 

L’Agenzia delle Entrate ha avviato la procedura per promuovere l’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA per i quali emergono tardività nella trasmissione delle fatture elettroniche e dei corrispettivi giornalieri telematici. Con il provvedimento emanato lo scorso 06 marzo, sono state previste le modalità con le quale l’Agenzia informerà i contribuenti ritardatari.

La data di invio al Sistema di interscambio corrisponde alla data di emissione di una fattura elettronica. Per la data di effettuazione dell’operazione rileva invece quanto riportato nel campo “data” della sezione “dati generali». Le fatture immediate devono essere emesse e quindi trasmesse allo SDI, entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione. Il termine per inviare le fatture differite è previsto per il giorno 15 del mese successivo a quello di conclusione dell’operazione con riferimento al mese precedente. Per i contribuenti in regime forfettario, tenuti dallo scorso mese di luglio all’invio delle fattura elettronica, valgono le stesse regole; per tali soggetti era previsto uno speciale periodo “moratorio” relativo al terzo trimestre del 2022: non si applicano le sanzioni se l’invio è stato effettuato entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

In caso di certificazione dell’operazione con corrispettivi telematici, i relativi dati devono essere trasmessi al più tardi entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione. Occorre però tenere conto dei periodi di malfunzionamento del registratore telematico o del server RT; queste situazioni devono essere state comunicate tramite il portale «Fatture e corrispettivi».

Le “lettere di compliance” verranno inviate alla propria casella Pec ovvero sono consultabili nell’area personale del sito «Fatture e corrispettivi». I contribuenti devono quindi valutare attentamente la possibilità di definire i ritardi e/o le omesse trasmissioni delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici avvalendosi del ravvedimento operoso ordinario, oppure di quello speciale in scadenza il 31 marzo 2023.