LA PATENTE NEL SETTORE EDILE

Con la pubblicazione del DM n. 132 del 18 settembre 2024, in vigore il 1° ottobre 2024, è stato implementato il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi nei cantieri temporanei o mobili attraverso una “patente a crediti”. Questo sistema, regolato dall’art. 27 del D.Lgs. 81/2008, prevede un sistema di punteggio per garantire la sicurezza e la conformità nei luoghi di lavoro.

Di seguito un breve riassunto circa le regole e l’impianto sanzionatorio.

Caratteristiche della Patente a Crediti

  • Requisito obbligatorio: imprese e “lavoratori autonomi” (artigiani) devono possedere la patente per operare nei cantieri; è escluso chi svolge mere “forniture” (vendita di beni) o prestazioni intellettuali (professionisti)
  • Punteggio iniziale: ogni patente parte da 30 crediti, che possono aumentare fino a 100 crediti o ridursi in caso di violazioni
  • Soglia minima: il punteggio non può scendere sotto i 15 crediti, pena l’impossibilità di operare nei In caso di decurtazione, le attività già avviate possono proseguire solo se i lavori completati superano il 30% del valore del contratto.

Eccezioni e Regime Transitorio

  • Periodo transitorio: dal 23/09/2024 al 31/10/2024, è stato consentito operare tramite autocertificazione trasmessa via PEC
  • Esenzioni: i soggetti che hanno avviato attività con almeno il 30% dei lavori completati possono concludere i contratti in corso, purché dimostrino il valore dei lavori già eseguiti.

Sanzioni Previste

1. Mancanza della Patente:

  • sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori, con un minimo di €. 6.000
  • l’importo è calcolato sul “valore netto” dei lavori, in base al contratto o ai preventivi sottoscritti.

2. Violazioni del Committente:

  • l’omessa verifica della patente (o documento equivalente) comporta una sanzione da €. 711,92 a €. 562,91, con possibilità di diffida.

3. Provvedimenti interdittivi:

  • esclusione dai lavori pubblici per 6 mesi, in caso di violazioni gravi.

Verifiche e Controlli

  • Committente e Responsabile dei lavori per la sicurezza (che, nei cantieri di maggiori dimensioni, non coincide col Direttore lavori) sono obbligati a verificare il possesso della patente (o della qualificazione SOA, ove richiesta) delle imprese esecutrici (dal 1° novembre 2024, tutte le informazioni relative alla patente a crediti sono consultabili online, attraverso un portale dedicato di INL, Ispettorato Nazionale del Lavoro)
  • Gli organi di vigilanza possono richiedere documenti contrattuali per verificare la conformità e applicare le sanzioni previste.
LA PATENTE NEL SETTORE EDILE STUDIO PICCOLI - Tax & Corporate Consulting ultima modifica: Dicembre 20th, 2024 da STUDIO PICCOLI