Superbonus, donazione e plusvalenze

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 62/2025, ha chiarito che ricevere un immobile in donazione non è sufficiente per evitare la tassazione speciale sulle plusvalenze in caso di vendita dopo lavori con il Superbonus. La norma (Legge di Bilancio 2024) mira a tassare le vendite speculative di immobili riqualificati con fondi pubblici, se venduti entro 10 anni dalla fine dei lavori.

Le regole sulla tassazione

La tassa sulla plusvalenza non si applica solo in due casi specifici:

  1. Se l’immobile è stato acquisito per successione (eredità).
  2. Se l’immobile è stato adibito ad abitazione principale (dal proprietario o da un familiare) per la maggior parte del tempo richiesto dalla legge.

Il caso specifico e la decisione

Il dubbio era stato sollevato da un contribuente che aveva ricevuto un immobile in donazione, lo aveva ristrutturato con il Superbonus (lavori finiti nel 2024) e non lo aveva mai usato come abitazione principale. L’Agenzia delle Entrate ha stabilito che la donazione non può essere equiparata alla successione. Di conseguenza, mancando anche il requisito dell’abitazione principale, il contribuente che vende l’immobile prima dei 10 anni dovrà pagare la tassa sulla plusvalenza. L’Agenzia ha inoltre confermato che, nel caso di successione, l’esenzione vale indipendentemente da chi (il defunto o l’erede) abbia effettivamente eseguito i lavori del Superbonus.

Bonus Veicoli Elettrici

Dal 22 ottobre 2025 alle ore 12:00 sarà possibile presentare le domande per accedere ai nuovi contributi a fondo perduto per l’acquisto di veicoli elettrici, destinati a privati cittadini e microimprese. L’iniziativa, attuata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), è finanziata dal PNRR e mira alla decarbonizzazione dei trasporti e alla sostituzione dei veicoli più inquinanti.

Beneficiari e Veicoli Ammessi:

  • Persone fisiche: residenti in aree urbane funzionali (FUA – Fonte ISTAT) con ISEE inferiore o pari a 40.000 euro per l’acquisto di un solo veicolo elettrico nuovo di categoria M1 (autovetture per trasporto persone).
  • Microimprese: con sede legale in un’area urbana funzionale (FUA – Fonte ISTAT) per l’acquisto di massimo due veicoli commerciali elettrici nuovi, categorie N1 (trasporto merci fino a 3,5 t) o N2 (fino a 12 t).

Condizione Necessaria:

  • La concessione del contributo è subordinata alla rottamazione di un veicolo, posseduto dal almeno 6 mesi, della stessa tipologia omologato in una classe ambientale fino a Euro 5.

Entità del Contributo:

  • Persone fisiche: l’importo varia tra 9.000 e 11.000 euro, in base all’ISEE del richiedente e all’area urbana di residenza, con possibili maggiorazioni per i residenti in Comuni ad alto inquinamento o aree metropolitane soggette a limitazioni del traffico veicolare.
  • Microimprese: l’incentivo copre fino al 30% del prezzo di acquisto del veicolo (IVA esclusa), con un massimale di 20.000 euro per ciascun mezzo e fino ad un massimo di nr. 2 voucher.

Requisiti e Vincoli Principali:

  • Mantenere la proprietà del veicolo per almeno ventiquattro mesi dalla data di immatricolazione.
  • Non cumulare il contributo con altri incentivi pubblici aventi la stessa finalità, salvo diverse disposizioni del MASE o del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
  • Per le Microimprese, il sistema verifica anche il rispetto dei limiti del regime de minimis collegandosi direttamente al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato

Modalità di Domanda:

  • Le domande si presentano online tramite la piattaforma telematica gestita dal MASE, accedendo tramite Spid o Cie.
  • La valutazione delle domande avviene secondo l’ordine cronologico di presentazione, fino a esaurimento delle risorse disponibili.
  • La procedura richiede la targa del veicolo da rottamare; per le imprese, viene richiesto il costo di acquisto del nuovo veicolo; per le persone fisiche, è possibile richiedere il rilascio del voucher per un altro componente del nucleo familiare
  • Il voucher può essere prenotato direttamente dai concessionari aderenti all’iniziativa
  • il voucher dura 30 gg dalla data del rilascio e può essere revocato e chiesto nuovamente

IVA Ue ed Esportazioni

Secondo una recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, un’esportazione di beni al di fuori dell’UE ha diritto all’esenzione dall’IVA anche se il venditore non ne era a conoscenza e l’operazione era inizialmente configurata come una cessione intracomunitaria. Il principio fondamentale è che la sostanza economica prevale sulla forma.

Il caso specifico Una società polacca aveva venduto delle mele a un’azienda lituana, emettendo fattura senza IVA come cessione intracomunitaria. Tuttavia, le autorità fiscali hanno scoperto che l’acquirente lituano aveva in realtà esportato le mele in Bielorussia. Di conseguenza, hanno riqualificato l’operazione come interna, applicando IVA e sanzioni al venditore polacco.

La decisione della Corte di Giustizia UE La Corte ha stabilito che l’esenzione IVA per l’esportazione si applica se sono soddisfatte tre condizioni oggettive:

  1. È avvenuto il trasferimento della proprietà del bene.
  2. Il bene è stato spedito al di fuori dell’Unione Europea.
  3. Il bene è effettivamente uscito dal territorio doganale dell’UE.

L’esenzione è dovuta indipendentemente dal fatto che il fornitore fosse a conoscenza dell’esportazione finale o non avesse ricevuto la documentazione doganale, specialmente se le stesse autorità fiscali hanno le prove dell’avvenuta esportazione.

In sintesi Una cessione nata come intracomunitaria può trasformarsi in un'”esportazione indiretta” e mantenere il diritto all’esenzione IVA. Le autorità non possono negare questo diritto basandosi solo su formalità documentali se la realtà dei fatti (l’uscita fisica dei beni dall’UE) è comprovata. Sebbene le aziende debbano continuare a curare la documentazione, questa sentenza offre una maggiore certezza, proteggendo gli operatori da un formalismo eccessivo e riaffermando la neutralità dell’IVA.

Vivere e Lavorare in Montagna

La legge 131/2025 introduce tre nuovi crediti d’imposta per incentivare la residenza e l’attività lavorativa nei comuni montani, affiancandosi alle già previste agevolazioni per agricoltori e piccole imprese. Le nuove misure, con decorrenza dal 2025, sono rivolte a medici, insegnanti e giovani che acquistano casa.

Ecco in sintesi i principali beneficiari e le agevolazioni previste:

1. Personale Sanitario Medici, infermieri e altri operatori sanitari che lavorano in strutture di montagna e prendono una casa in affitto o la acquistano con un mutuo nel comune di servizio (o in uno limitrofo) possono beneficiare di un credito d’imposta.

  • Importo: È pari al minore tra il 60% del costo annuo (affitto o mutuo) e un massimo di 2.500 euro.
  • Dotazione: 20 milioni di euro annui.
  • Note: L’incentivo è maggiorato (fino a 3.500 euro) in comuni con minoranze linguistiche. Non è cumulabile con altre detrazioni sugli affitti o sugli interessi del mutuo.

2. Personale Scolastico Un’agevolazione simile è prevista per il personale docente e amministrativo delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie situate in comuni montani, che prendano in affitto o acquistino un’abitazione tramite mutuo.

  • Importo: Le condizioni sono identiche a quelle del personale sanitario (60% del costo annuo fino a 2.500 euro, con maggiorazione nei comuni con minoranze linguistiche).
  • Dotazione: 20 milioni di euro annui.
  • Note: Anche questo bonus non è cumulabile con altre detrazioni fiscali simili.

3. Giovani che Acquistano o Ristrutturano Casa Le persone fisiche fino a 40 anni che stipulano un mutuo per acquistare o ristrutturare la loro abitazione principale in un comune montano hanno diritto a un credito d’imposta.

  • Destinatari: Giovani che non abbiano compiuto 41 anni nell’anno di stipula del mutuo.
  • Importo: Il credito è calcolato sugli interessi passivi del mutuo per i primi cinque anni. L’entità effettiva dipenderà dal numero di richieste, data la dotazione limitata.
  • Dotazione: 16 milioni di euro.
  • Note: L’agevolazione si applica ai finanziamenti contratti dal 21 settembre 2025 e non è cumulabile con la tradizionale detrazione del 19% sugli interessi del mutuo.

Per l’applicazione di tutte queste misure si attendono decreti attuativi che definiranno i criteri specifici e le modalità di concessione, specialmente in caso di domande superiori alle risorse disponibili.

Aree F01 tassate come “edificabili”

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26673 depositata il 6 ottobre, ha confermato la linea dura in tema di IMU per le aree urbane (come cortili, giardini contigui ad abitazioni, classificati in Catasto come F1).

I Comuni le considerano aree edificabili e quindi soggette autonomamente a imposta (IMU) basata sul valore di mercato. I Contribuenti le ritengono pertinenze del fabbricato. In questo caso, l’area concorrerebbe al massimo alla rendita catastale del fabbricato principale, senza essere tassata a parte.

La Cassazione ha dato ragione agli enti impositori, qualificando le aree come edificabili. Ha motivato la decisione sostenendo che si tratta di porzioni di suolo derivanti da manipolazione intensiva del terreno e funzionali all’edificazione, non qualificabili come terreni agricoli o fabbricati.

Perché un’area possa essere considerata una pertinenza (e quindi non tassata autonomamente), la destinazione a servizio o ornamento del bene principale deve:

  1. Essere oggettivamente manifesta.
  2. Non essere revocabile se non con una radicale trasformazione del terreno.

La Corte avverte che, se così non fosse, si eluderebbe la ratio della normativa.

Con la riforma dell’IMU (Legge 160/2019), la possibilità di considerare un’area urbana come pertinenza è subordinata a una doppia condizione:

  1. Tale qualificazione deve discendere esclusivamente dalla disciplina urbanistica.
  2. L’area deve essere accatastata unitariamente al fabbricato.

Si ritiene che l’accatastamento unitario sia un elemento costitutivo della nozione di pertinenza e, a rigore, non possa avere effetto retroattivo.

Incentivi Autoimpiego e Imprenditoria Giovanile

Dal 15 ottobre sono attive le nuove agevolazioni per l’autoimpiego previste dal Decreto Coesione (Dl 60/2024), con l’obiettivo di sostenere l’inclusione attiva dei giovani under 35 inoccupati, inattivi o disoccupati.

  1. Incentivi Autoimpiego e Resto al Sud 2.0

Questi incentivi, attuati dal decreto del Ministero del Lavoro dell’11 luglio 2025, finanziano:

Attività di lavoro autonomo con Partita IVA.

Imprese individuali o società (Snc, Sas, Srl, cooperative).

Attività libero-professionali, anche in forma di società tra professionisti.

Area Geografica Incentivo a Fondo Perduto (Voucher) Contributi per Investimenti Organici Fondi Disponibili
Centro/Nord Fino a €30.000 (fino a €40.000 per investimenti innovativi/sostenibili) Fino al 65% (entro €120k) / 60% (tra €120k e €200k) €305 milioni
Sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) Fino a €40.000 (fino a €50.000 per investimenti innovativi/sostenibili) Fino al 75% (entro €120k) / 70% (tra €120k e €200k) €495 milioni

Entrambe le misure includono anche interventi di formazione, tutoraggio e accompagnamento.

 

  1. Bonus Contributivo per Artigiani e Commercianti

La Manovra 2025 ha introdotto un bonus contributivo triennale per chi si iscrive per la prima volta nel 2025 alla gestione speciale autonoma Artigiani o Commercianti:

Riduzione del 50% dei contributi previdenziali IVS per 36 mesi.

Riservato a chi si iscrive entro il 31 dicembre 2025.

Applicabile anche a imprese individuali, familiari e società.

 

  1. Sostegno all’Autoimpiego tramite Prestazioni Sociali

L’autoimpiego è supportato anche da strumenti strutturali legati al sostegno al reddito:

Assegno di Inclusione (ADI)

L’attività autonoma è compatibile con l’ADI se i redditi non superano i €3.000 annui.

È previsto un contributo una tantum pari a sei mensilità (fino a €3.000) per chi avvia l’attività entro i primi 12 mesi di fruizione dell’ADI.

Obbligo di comunicazione preventiva all’INPS e trimestrale degli incassi effettivi.

Naspi Anticipata

È possibile richiedere l’anticipazione in un’unica soluzione della Naspi residua per avviare un’attività autonoma o imprenditoriale.

La domanda va presentata entro 30 giorni dall’avvio dell’attività.

L’importo anticipato deve essere restituito se il beneficiario trova un’occupazione subordinata prima della scadenza teorica della Naspi.

Questo sistema integrato mira a sostenere il rischio imprenditoriale iniziale, combinando inclusione sociale e sviluppo economico.