TRANSIZIONE 5.0

 

 

 

Soggetti ammessi:

tutte le imprese residenti a prescindere dalla forma giuridica, dal settore di appartenenza e dal regime fiscale adottato purché non siano in uno stato di “crisi” (procedura concorsuale ed altra previsti dal codice della crisi d’impresa) e siano in regola con le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con i versamenti dei contributi previdenziali.

Ambito oggettivo:

sono agevolabili progetti che hanno come obiettivi, investimenti in:

  1. Beni materiali ed immateriali di cui agli allegati A e B Legge n.232 del 2016 (Transizione 4.0)
  2. Beni strumentali finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica (es.: fotovoltaico)
  3. Formazione personale che sia finalizzata all’acquisizione delle competenze nelle tematiche della transizione digitale ed energetica

L’acquisto di beni prevede che questi siano “nuovi”. È inoltre previsto che l’investimento produca un risparmio energetico minimo del 3% della struttura produttiva (oppure del 5% se il progetto riguarda uno o più processi produttivi).

Ambito temporale:

i progetti devono essere realizzati nel periodo 01/01/2024 – 31/12/2025.

Misura e utilizzabilità del credito:

la misura del beneficio riconosciuto è calcolata sulla base della riduzione dei consumi energetici conseguita dall’intero progetto di innovazione ed è subordinata al suo completamento, indipendentemente dall’ammontare di costi agevolabili.

% DI RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI
QUOTE DI INVESTIMENTO Struttura produttiva:    3-6%   Processo interessato:   5-10% Struttura produttiva:   6-10%   Processo interessato:  10-15% Struttura produttiva: oltre 10%    Processo interessato: oltre 15%
Fino a 2,5 milioni di euro 35% 40% 45%
Da 2,5 a 10 milioni di euro 15% 20% 25%
Da 10 a 50 milioni di euro 5% 10% 15%

Le percentuali sopra vanno applicate al totale delle spese sostenute ed agevolabili.

Sono previsti ulteriori vantaggi a copertura delle spese per le certificazioni obbligatorie. Contributo di Euro 10.000 per le certificazioni legate al risparmio energetico è dedicato alle PMI (micro, piccole e medie imprese); la dimensione da rispettare per rientrare fra le PMI sono:

  • 250 dipendenti, e
  • fatturato fino a 50 mln oppure totale attivo fino a 43mln.

L’altro contributo arriva fino a 5.000 Euro ed è destinato a coprire le spese della certificazione contabile ma non è usufruibile dalle imprese che sono obbligate per legge alla revisione contabile.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 e solamente dopo la consegna dell’ultima ricevuta da parte del GSE (la procedura viene esplicitata nel seguito di questo documento). Può essere utilizzato anche in unica soluzione; il credito che dovesse residuare al 31/12/2025 dovrà essere ripartito in 5 quote annuali di pari importo da riportare negli anni successivi.

Procedura per richiesta credito

La procedura prevede l’invio minimo di 3 comunicazione. Tutta la gestione passa dall’area riservata del sito del GSE (gestore incaricato dal Ministero).

  1.  Preventiva. Da inviare prima dell’avvio del progetto. Oltre alla documentazione di cui si dirà sotto, è necessario comunicare la tipologia di investimento (beni 4.0, autoproduzione di energia, formazione) e la spesa prevista. Il sistema rilascia un codice identificativo alfanumerico e unico del tipo TR5-XXXXX (molto importante per la redazione dei documenti quali ordini, fatture, bonifici). Al termine del caricamento di tutte le informazioni e documenti, la piattaforma del GSE rilascia: una prima ricevuta di invio ed una seconda ricevuta di prenotazione del credito. Quest’ultima è molto importante perché stabilisce se e quanto del credito richiesto è coperto dalle risorse disponibili. In caso di risorse terminate e mancata ricezione della prenotazione del credito, è possibile aspettarsi una risposta in un secondo momento se dovessero tornare disponibili delle risorse.
  2. Avanzamento di progetto. Entro 30gg dalla ricezione della “ricevuta di prenotazione del credito”, è necessario pagare un acconto di almeno il 20% delle spese totali previste e darne comunicazione al GSE tramite una nuova istanza. In questa nuova fase, è possibile rettificare le spese precedentemente comunicate ed aggiornare il credito prenotato. Anche in questo caso, la piattaforma rilascia due ricevute: una di avvenuta presentazione ed una per confermare l’avanzamento del progetto
  3. Consultiva. È necessario comunicare l’esecuzione del progetto; per i beni 4.0, combacia con le regole del TUIR e quindi con il completamento e la messa in attività del bene strumentale; per beni destinati all’autoproduzione, con la data di fine lavori; per la formazione, con il sostenimento dell’esame finale dopo un percorso minimo di 12 ore di corsi. Non sono stabiliti termini ma senza tale comunicazione, non è possibile utilizzare il credito. La piattaforma, rilascia la ricevuta di invio ed una seconda ricevuta di “credito utilizzabile in compensazione”.

In ogni momento è possibile inviare comunicazioni a rettifica di progetti precedentemente inviati. Inoltre è possibile comunicare eventuali SAL (adempimento non necessario che aumenta solamente i costi).

L’accesso all’area riservata del GSE avviene tramite Spid; se il legale rappresentante non possiede lo Spid, può incaricare un operatore delegato. Il Legale Rappresentante, dovrà comunque apporre la firma digitale sui documenti che verranno allegati ed inviati.

Documentazione necessaria

Sotto la lista dei documenti da produrre:

  • Studio di “fattibilità”. Non è obbligatorio e può essere realizzato internamente all’azienda. Prevede la verifica e sussistenza dei requisiti tecnici dei beni, del risparmio energetico che si può ottenere e il calcolo costi/benefici
  • Certificazioni risparmio energetico. Ne vanno prodotte due: ex ante, ex post investimento. Devono essere allegate alle rispettive comunicazioni da inviare al GSE. Sono redatte in base ai modelli allegati alla Circolare del Ministero e rilasciate esclusivamente da soggetti abilitati (Esperti in Gestione dell’Energia (EGE), Energy Service Company (ESCo) e ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell’albo professionale, nonché i periti industriali e i periti industriali laureati iscritti all’albo professionale nelle sezioni “meccanica ed efficienza energetica” e “impiantistica elettrica ed automazione”). La certificazione deve contenere informazioni sul progetto e soprattutto il risparmio energetico che viene calcolato in tonnellate equivalenti di petrolio (tep); nella Circolare del Ministero, sono riportati formule ed esempi numerici.
  • Relazione tecnica. Non è un documento da inviare al GSE ma è vivamente consigliata nella Circolare del Ministero ai fini di eventuali controlli. Le informazioni da produrre sono sinteticamente contenute nella Certificazione di cui al punto precedente e consistono nell’individuazione dei processi produttivi impattati dal progetto, gli indicatori e i valori delle grandezze energetiche utilizzate negli algoritmi di calcolo indicati, nonché i criteri ed i beni alternativi disponibili sul mercato utilizzati per la definizione dell’eventuale scenario controfattuale. Non è obbligatorio richiederne il rilascio a soggetti abilitati come per le certificazioni, ma essendo i due documenti correlati fra loro, è consigliato far redigere entrambi dallo stesso soggetto.
  • Autocertificazione rispetto requisiti DNSH. Il documento è generato in automatico dalla piattaforma del GSE compilandone le informazioni direttamente sul sito in fase di caricamento delle comunicazioni previste. Il principio del “non arrecare un danno significativo” accomuna tutte le norme agevolative del PNRR ed è stabilito dal sistema di tassonomia di cui al Regolamento UE nr.852 del 2020. In sintesi, la norma prevede il rispetto di alcuni obiettivi ambientali legati a:
    • Emissioni di gas serra
    • Limitazione impatto negativo al clima attuale e futuro
    • Utilizzo e rispetto di risorse idriche
    • Gestione ottimale dei rifiuti (vedi riciclaggio)
    • Restrizioni emissioni di inquinanti
    • Protezione e rispetto delle biodiversità e degli ecosistemi
  • Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (DSAN). Il documento è redatto in automatico dalla piattaforma del GSE ed è compilato in sede di comunicazioni viste sopra. Corrisponde praticamente alla domanda di prenotazione e richiesta finale del credito.
  • Certificazione contabile. Da allegare solo nella comunicazione di fine lavori. Deve essere redatta secondo il modello della Circolare ministeriale ed attesta il possesso della perizia asseverata rilasciata dalla società di revisione. La perizia dovrà contenere il rispetto delle risultanze contabili alle fatture e pagamenti inviati.
  • Ci sono poi una serie di documenti burocratici che si elencano qua sotto:
    • Documento di identità: legale rappresentante, eventuale delegato e soggetto certificatore energetico
    • Eventuale delega nel caso in cui il legale rappresentante affidasse ad un terzo operatore la gestione delle comunicazioni sul sito del GSE (il documento è ricavabile direttamente dal sito)
    • Documento che attesta l’idoneità del soggetto certificatore energetico (certificazione EGE o ESCO)
    • Dichiarazione di indipendenza e terzietà dei soggetti certificatori (sia energetico che contabile). Il documento è scaricabile sempre dal sito del GSE ed è allegato alla Circolare ministeriale
    • Dichiarazione del titolare effettivo (normativa sull’antiriciclaggio). Anche questo documento è ricavabile dal sito GSE e dalla Circolare ministeriale. Questi dati corrispondono a quanto già comunicato con l’adempimento “Titolare Effettivo”.

Tutta la documentazione deve essere conservata dall’impresa beneficiaria (cartaceo o digitale) ai fini accertativi da parte delle autorità. Oltre a quanto sopra, è bene tener presente che nei documenti quali: ordini, ddt, fatture, bonifici e ogni altro documento relativo agli acquisti dei beni agevolabili, deve apparire una serie di informazioni:

  • Le singole voci di costo dell’investimento (se previste e comunicate nel progetto)
  • Il riferimento alla norma: art.38 del D.L. nr.19 del 2024
  • Il codice identificativo alfanumerico univoco rilasciato dal sito del GSE

Concordato Preventivo Biennale

 

 

 

Gli artt. 6-39 del D.Lgs. 13/2024 (modificati dall’art. 4 del D.Lgs. 108/2024) disciplinano il concordato preventivo biennale, riservato ai contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo che svolgono attività nel territorio dello Stato e che sono soggetti agli ISA (restano esclusi i contribuenti esonerati dagli ISA per ricavi superiori ai 5 milioni di Euro). Con la procedura, l’Agenzia delle Entrate propone al contribuente una definizione biennale del reddito rilevante ai fini Irpef/Ires ed Irap. Possono accedere anche i forfettari, ma la proposta riguarda una sola annualità.

Restano escluse dalla proposta del reddito definibile le plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze attive e passive, redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti in trasparenza. Il reddito minimo definibile sia ai fini Irpef/Ires ed Irap è di Euro 2.000.

Eventuali maggiori o minori redditi effettivi nel periodo di vigenza del concordato, non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell’Irap, nonché dei contributi previdenziali obbligatori.

Possono accedere al concordato, i contribuenti che nell’anno precedente non hanno debiti tributari amministrati dall’Agenzia delle Entrate o debiti contributivi; i debiti devono essere accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi. Possono comunque accedere al concordato i contribuenti che hanno estinto i debiti se l’ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, è inferiore alla soglia di 5.000 euro. Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione.

Rappresentano cause di esclusione:

  • Omessa dichiarazione in relazione ad almeno uno dei 3 periodi precedenti a quelli di applicazione del concordato;
  • Condanna per reati fiscali, false comunicazioni e relativi al riciclaggio;
  • Con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, aver conseguito, nell’esercizio d’impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni;
  • Adesione, per il primo periodo d’imposta oggetto del concordato, al regime forfetario;
  • Nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato la società o l’ente risulta interessato da operazioni straordinarie (fusione, scissione, conferimento).

L’accettazione della proposta impegna il contribuente a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell’Irap relative ai periodi d’imposta oggetto di concordato. I contribuenti durante la validità dell’accordo sono tenuti agli obblighi contabili e dichiarativi e alla comunicazione dei dati mediante la presentazione dei modelli per l’applicazione degli Isa.

Al termine della proposta e in assenza di cause di esclusione, l’Agenzia formula una nuova proposta di concordato biennale relativa al biennio successivo, a cui il contribuente può aderire.

L’adesione non produce effetti ai fini Iva.

Il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d’imposta nel quale si verifica una delle seguenti condizioni:

  • il contribuente modifica l’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso (tranne che si rimanga nello stesso Isa);
  • il contribuente cessa l’attività;
  • il contribuente aderisce al regime forfetario;
  • la società o l’ente risulta interessato da operazioni straordinarie;
  • il contribuente dichiara ricavi di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi Isa maggiorato del 50%.

Il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i suoi periodi di imposta nei seguenti casi:

  • a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati;
  • a seguito di dichiarazione integrativa, i dati dichiarati dal contribuente determinano una quantificazione diversa dei redditi del valore della produzione netta;
  • nella dichiarazione dei redditi vengono riportati dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato;
  • ricorre una delle ipotesi di esclusione o vengono meno i requisiti;
  • è omesso il versamento delle somme dovute a seguito delle attività di controllo automatico, salvo l’applicazione del ravvedimento.

In presenza di circostanza eccezionali che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 50% rispetto a quelli oggetto di concordato, quest’ultimo cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposto in cui tale differenza si realizza. Le circostanze eccezionali sono legate ad eventi calamitosi, danni ai locali e/o alle scorte, sospensione dell’attività, cessione dell’azienda.

I contribuenti che aderiscono alla proposta hanno la facoltà di assoggettare la parte di reddito derivante dall’adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, applicando un’aliquota:

  • del 10%, se nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 8;
  • del 12%, se nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
  • del 15%, se nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale inferiore a 6.

L’imposta sostitutiva è corrisposta entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito dovute per il periodo d’imposta in cui si è prodotta l’eccedenza.

Per i periodi di imposta oggetto del concordato, gli accertamenti di cui all’articolo 39 del Dpr 600/1973 non possono essere effettuati salvo che in esito all’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria ricorrano le cause di decadenza.

Assegnazione codice CIN

 

 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 03/09/2024 l’Avviso dall’art. 13-ter, DL 145/2023, attestante l’entrata in funzione della Banca Dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche e del portale telematico (BDSR) del Ministero del turismo per l’assegnazione del CIN.

Termine ultimo per la richiesta del codice CIN è il 02 novembre 2024. Alla scadenza di tale termine diventano operative le norme sanzionatorie contenute nel DL 145/2023

I soggetti obbligati a richiedere il codice CIN sono:

  • I titolari o gestori delle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere
  • i locatori di unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche
  • i locatori di unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi

La richiesta del CIN avviene tramite la Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive (BDSR), accedendo alla piattaforma bdsr.ministeroturismo.gov.it con SPID o CIE.