Bonus Casa

 

 

 

BONUS RISTRUTTURAZIONI

Non ci sono modifiche all’agevolazione per il recupero edilizio, confermata fino al 31 dicembre 2024. Il bonus è una detrazione Irpef del 50% su una spesa di 96mila euro, da recuperare in 10 anni. È riservata agli immobili residenziali e loro pertinenze.

Agevolati gli interventi indicati all’articolo 16-bis del Tuir, che cita tutti i lavori di recupero edilizio e altri interventi “puntuali” (prevenzione atti illeciti, infortuni domestici e così via). La manutenzione ordinaria, da sola, è incentivata solo su parti comuni condominiali.

Agevolati anche la costruzione o l’acquisto di box auto pertinenziali e l’acquisto di case in edifici ristrutturati (il bonus si applica sul 25% del prezzo).

 

ECOBONUS

Nessuna novità anche per l’ecobonus, la detrazione Irpef e Ires del 50 o 65% per il risparmio energetico, che sarà attiva fino al 31 dicembre 2024. La detrazione è valida per immobili abitativi e no, di qualsiasi categoria catastale; si recupera in dieci anni, ma l’importo massimo agevolato varia in base al tipo di intervento. L’elenco di lavori agevolati, che devono rispettare gli standard di prestazione fissati dal Dm Requisiti 6 agosto 2020:

coibentazioni di tetti e pareti (65%) e cambio delle finestre (50%), con detrazione massima di 60mila euro;

riqualificazione globale di edifici (65%), detrazione massima di 100mila euro;

– installazione di pannelli solari per acqua calda (65%), detrazione massima di 60mila euro;

– installazione di schermature solari (50%), detrazione di 60mila euro;

– acquisto e posa in opera di dispositivi per la domotica (65%), con detrazione massima di 15mila;

– sostituzione di impianti termici con caldaie a condensazione (50% o 65% se c’è sistema di termoregolazione evoluto o generatore d’aria calda a condensazione), con detrazione massima di 30mila euro;

pompe di calore ad alta efficienza o sistemi geotermici o scaldaacqua a pompa di calore (65%) con detrazione massima di 30mila euro;

sistemi ibridi con pompa di calore e caldaia a condensazione (65%) con detrazione massima di 30mila euro;

generatori di calore a biomassa (50%), con detrazione massima di 30mila euro;

microcogeneratori (65%) con una detrazione massima di 100mila euro.

La congruità della spesa va sempre verificata nell’ambito della pratica Enea.

 

SISMABONUS

Sgravi dal 50 all’85% per le opere di sicurezza

Per le opere di messa in sicurezza antisismica, nelle zone sismiche 1, 2 e 3, fino al 31 dicembre 2024 c’è la detrazione Irpef e Ires del 50 per cento. L’agevolazione, che si applica su immobili residenziali o per attività produttive, va calcolata su un ammontare complessivo di 96mila euro per unità immobiliare per ciascun anno.

La detrazione si recupera in cinque anni e aumenta nel caso si migliori la sicurezza di una o due classi di rischio su singole unità immobiliari (bonus al 70 o 80%) o su edifici condominiali (75 o 85%). Previsto anche un “sismabonus acquisti” per chi compra immobili demoliti e ricostruiti da imprese, con miglioramento di una o due classi di rischio sismico (detrazione al 75% o 85%).

 

ECO-SISMABONUS

Fino al 31 dicembre 2024, quando gli interventi di riqualificazione in condominio conseguono determinati indici di prestazione energetica, l’ecobonus può salire al 70 o 75%, da calcolare su una spesa massima di 40mila euro moltiplicata per il numero di unità immobiliari dell’edificio.

Detrazioni da ripartire in dieci anni. Sono inoltre previste nelle zone sismiche 1, 2 e 3, agevolazioni sulle parti comuni dei condomìni quando si realizzano interventi misti, finalizzati sia alla riduzione del rischio sismico che alla riqualificazione energetica. È il cosiddetto “eco-sismabonus”, anch’esso in vigore fino al 31 dicembre 2024: detrazione dell’80% della spesa se il rischio sismico si riduce di una classe, e dell’85% se si riduce di due classi. Il limite di spesa agevolato è di 136mila euro moltiplicato per il numero di unità dell’edificio.

 

SUPERBONUS

Eliminate le aliquote del 110% e del 90%, la detrazione spetta nella misura del 70% fino al 31 dicembre 2024 e 65% dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025. Dal 2024 il superbonus resta soltanto, in ambito residenziale, per gli edifici condominiali e per quelli da due a quattro unità, posseduti da un unico proprietario.

Le regole generali rimangono le stesse. Resta anche il sistema dei lavori trainanti (sostituzione di impianto di riscaldamento o cappotto termico) e dei lavori trainati (come la sostituzione di infissi). E resta anche il requisito del doppio salto di classe energetica.

Il decreto legge 212/2023 ha previsto una sorta di sanatoria a beneficio di chi non riesca a completare gli interventi avviati nel 2023: le detrazioni spettanti per gli interventi di superbonus, per i quali sia stata esercitata l’opzione di cessione e sconto sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati entro il 31 dicembre del 2023, non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell’intervento stesso, ancorché tale circostanza comporti il mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento di due classi energetiche. La presenza di adempimenti piuttosto complessi rischia di diventare un elemento sfavorevole, per il superbonus, rispetto ad altre agevolazioni con percentuali simili ma con una maggiore semplicità di utilizzo.

In qualche caso è ancora possibile avere il 110%. Per gli Enti del Terzo settore (Onlus, Associazioni di promozione sociale e Organizzazioni di volontariato) che svolgano servizi socio-sanitari e assistenziali e che siano in possesso di immobili nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito potranno avere ancora il 110% fino a tutto il 2025. Per loro ci sarà anche una modalità più vantaggiosa di calcolo dei massimali di spesa, che tenga conto della dimensione solitamente superiore alla media di questi immobili.

Per gli interventi di ricostruzione seguiti agli eventi sismici post 2009, nelle aree in cui è stato dichiarato lo stato d’emergenza, ci sarà il 110% ancora e per tutto il 2024 e 2025. In questi casi la detrazione spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

 

BONUS GIARDINI

Il bonus per risistemare le aree verdi residenziali durerà fino al 31 dicembre 2024. Consiste in una detrazione Irpef del 36%, che si recupera in dieci anni e si calcola su un importo fino a 5.000 euro per unità (quindi la detrazione massima è 1.800 euro).

Le spese agevolate riguardano interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. Agevolati anche i costi di progettazione e manutenzione legati a questi interventi. Interventi che non devono essere per forza abbinati ad altri lavori edilizi detraibili.

Le spese possono essere pagate con bonifico ordinario, carte di credito e debito (bancomat)

 

BONUS BARRIERE

Il bonus del 75% per l’abbattimento delle barriere architettoniche resta confermato fino al 31 dicembre 2025, ma con una stretta sui lavori ammessi e sulle possibilità di cessione. Non cambia la natura del bonus (detrazione Irpef e Ires), gli edifici su cui è applicabile (immobili di qualsiasi categoria catastale, anche non abitativi) e il periodo di recupero (5 anni). I limiti di spesa:

– 50mila per unità singole ed edifici monofamiliari;

– 40mila euro moltiplicato per il numero di unità per gli edifici fino a otto unità immobiliari;

– 30mila euro per unità per gli edifici più grandi.

Per le spese sostenute dal 30 dicembre 2023 in poi, il bonus agevola solo gli interventi riguardanti scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. Escluso il cambio delle finestre e il rifacimento dei servizi igienici. Non sono più agevolati gli interventi di automazione degli impianti né le spese di smaltimento e bonifica dei materiali in caso di sostituzione di un impianto preesistente.

Dal 1° gennaio 2024, non è più possibile fare la cessione del credito e lo sconto in fattura, tranne che nel caso dei lavori eseguiti da condomìni e da singoli proprietari a basso reddito o disabili.

 

BONUS MOBILI

La spesa massima nel 2024 scende a 5mila Euro. Da questo importo vanno comunque sottratte le spese dell’anno precedente.

Il bonus mobili è una detrazione Irpef del 50% e si recupera in 10 anni. È riservato a chi beneficia della detrazione del 50% sulle ristrutturazioni o del sismabonus per lavori almeno di manutenzione straordinaria su immobili residenziali. La scadenza è il 31 dicembre 2024.

È agevolato l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici almeno classe A per i forni, E per lavatrici, lavasciugatrici e lavastoviglie, F per frigoriferi e congelatori. È ammesso il pagamento con bonifico ordinario e carte di credito o debito (bancomat).

 

CESSIONI E SCONTI IN FATTURA

Oltre a limitare l’azione del bonus barriere del 75%, il decreto “salva spese” (Dl 212/23) ha chiuso ulteriormente le possibilità di cessioni e sconti in fattura. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024, sui lavori agevolati al 75% la cessione o lo sconto restano consentiti solo per gli interventi:

– eseguiti dai condomìni sulle parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;

– eseguiti da singoli proprietari su appartamenti o edifici unifamiliari adibiti ad abitazione principale, ma solo se il reddito di riferimento (calcolato con il quoziente familiare) non supera 15mila euro o in famiglia è presente un disabile accertato.

Nulla cambia nelle aree colpite dai terremoti. Nei Comuni per i quali dal 1° aprile 2009 è stato dichiarato lo stato d’emergenza, fino al 31 dicembre 2025 chi sosterrà spese del 110% per lavori di ricostruzione post sismica degli edifici danneggiati e resi inagibili potrà continuare a fruire della cessione del credito o dello sconto in fattura. Per le opere realizzate dopo il 30 dicembre 2023 occorre stipulare, entro un anno dalla fine dei lavori, una polizza assicurativa per eventuali danni da calamità naturali e catastrofi.

La novità più sostanziale riguarda invece gli interventi di demolizione e ricostruzione nelle zone sismiche 1, 2 e 3; anche quando i lavori di superbonus sono compresi in piani di recupero approvati dai Comuni entro il 16 febbraio 2023, cessione e sconto in fattura restano possibili solo se prima del 30 dicembre 2023 è stata presentata anche la richiesta di titolo abilitativo per i lavori.

Per il resto, le opzioni di cessione dei crediti restano possibili ad un ristretto numero di casi. Ad esempio, per le spese di superbonus, le cessioni permangono se prima del 17 febbraio 2023 è stata presentata la Cilas per interventi su singole unità, ed è stata anche adottata la delibera per quelli condominiali. E permangono per enti del Terzo settore, cooperative di abitazione a proprietà indivisa o Iacp già costituiti al 17 febbraio 2023.

Affitti brevi

 

 

 

Affitti brevi

Gli “Affitti brevi” sono definiti come: contratti di locazioni aventi oggetto immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, comprensivi di servizi accessori quali la fornitura di biancheria, la pulizia dei locali e la connessione wi-fi. Per questi contratti non è obbligatorio procedere alla registrazione. Il termine di 30 giorni deve essere considerato in relazione al singolo contratto; se la durata delle locazioni che intervengono nell’anno tra le medesime parti, è complessivamente superiore a 30 giorni, scatta l’obbligo di porre in essere gli adempimenti connessi alla registrazione del contratto.

Il particolare regime fiscale della cedolare secca, riguarda unicamente le persone fisiche che concedono in locazione gli immobili abitativi al di fuori dell’attività di impresa; qualora la locazione sia posta in essere da un soggetto diverso dal privato o abbia ad oggetto un immobile diverso, si applicano le regole ordinarie.

La Legge di Bilancio modifica il regime della cedolare secca e porta dal 21% al 26% l’aliquota dell’imposta sostitutiva.

Si potrà applicare l’aliquota del 21%  ma solo da coloro che concedono in locazione breve solo una unità e da coloro che concedono in locazione più di un immobile ma con riferimento ad uno solo di questi. La scelta viene effettuata in dichiarazione dei redditi-

Queste novità hanno effetto a partire dal 01 gennaio 2024.

I redditi da “affitti brevi” possono essere assoggettati a: tassazione ordinaria o cedolare secca. Quest’ultimo meccanismo è un regime già applicato alle locazioni di immobili abitativi stipulati dalle persone fisiche, ed è stato esteso dall’articolo 4 del Dl 50/2017 anche alle locazioni brevi.

La cedolare secca consiste nel pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali.

La scelta del regime di tassazione, viene fatta in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui i canoni di locazione sono maturati; nell’ipotesi di registrazione del contratto, l’opzione è esercita in questa sede.

Nel caso di mancata opzione, i redditi sono assoggettati al regime ordinario; questo prevede che l’ammontare dei canoni percepiti, ridotti forfetariamente del 5%, concorrano a formare il reddito complessivo da assoggettare ad Irpef (vale la pena ricordare che per il 2024, la Legge di Bilancio ha accorpato i primi due scaglioni Irpef). Qualora l’importo della rendita catastale dell’immobile, rivalutata del 5%, fosse superiore all’ammontare dei canoni di locazione al netto della riduzione forfetaria, l’immobile concorre a formare il reddito con la rendita catastale rivalutata.

La scelta tra il regime ordinario e quello della cedolare secca va fatta tenendo conto di diversi fattori fra cui la presenza di altri redditi che fanno aumentare il reddito complessivo e, di conseguenza, l’applicazione di una aliquota più elevata, e la possibilità di sfruttare oneri detraibili e deducibili che possono essere portati in deduzione dell’Irpef e non dell’imposta sostitutiva.

In base alle novità introdotte, nel caso di immobili concessi in “affitti brevi”, si possono verificare tre casi:

  1. contribuente che concede in locazione breve una sola unità immobiliare e che, se sceglierà il regime della cedolare secca, applicherà l’aliquota del 21%;
  2. contribuente che concede in locazione breve più di una unità immobiliare ma meno di 5, il quale, se sceglierà la cedolare secca, su una delle unità a sua scelta applicherà l’imposta sostitutiva del 21% mentre sulle altre applicherà quella del 26%;
  3. contribuente che concede in locazione più di quattro unità immobiliari per il quale l’attività si intenda svolta nell’esercizio di impresa e dovrà necessariamente procedere con l’apertura della partita Iva e l’iscrizione nella gestione previdenziale (novità introdotta a partire dal periodo di imposta 2021 in base alla Legge nr. 178/2020).

Nel caso in cui intervengano intermediari (anche soggetti che gestiscono portali telematici) nella gestione del pagamento dei canoni dei contratti delle locazioni brevi, è obbligatorio che questi operino una ritenuta sul corrispettivo incassato per conto del locatore.

La ritenuta è pari al 21% sull’importo del corrispettivo lordo indicato nel contratto di locazione breve mentre non devono essere assoggettati a ritenuta eventuali penali o caparre o depositi cauzionali. La ritenuta è applicata a titolo di acconto e deve essere versata anche se l’intermediario è un soggetto non residente.

Viene versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è operata; gli intermediari sono tenuti, inoltre, a certificare e dichiarare le ritenute operate mediante certificazione unica.

Infine si ricorda che per tutte le locazioni con finalità turistica, è in fase di attuazione la normativa sul CIN – codice di identificazione nazionale (leggi l’articolo dedicato sempre nella pagina delle news).

Contatta lo Studio per maggiori informazioni e per avere prospetti di calcolo sulla convenienza tra regime ordinario e cedolare secca.

Fringe benefit e premi di risultato – Novità 2024

 

 

 

Fringe benefit e premi di risultato – Novità 2024

 

Storia ed evoluzione della norma

I principi alla base della tassazione dei redditi da lavoro dipendente, sono legati alla previsione di considerare il reddito, costituito da tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Una formulazione più ampia rispetto a quella precedentemente contenuta nel vecchio articolo 48 del Tuir che faceva riferimento, ai soli compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d’imposta anche sotto forma di partecipazione agli utili in dipendenza del rapporto di lavoro, ivi comprese le erogazioni liberali. Fanno eccezione alcuni benefit erogati per soddisfare esigenze ritenute meritevoli di tutela come ad esempio la previdenza complementare e l’assistenza sanitaria.

I benefit previsti dall’articolo 51 co.3 del Tuir, prevedevano: la possibilità di erogarli ad personam, ossia non alla generalità o categorie di dipendenti: l’importo di Euro 258 al superamento del quale l’intero benefit è considerato imponibile; la possibilità di corrisponderli esclusivamente sotto forma di beni e servizi. Tutto ciò assimilava i benifit più alle erogazioni liberali (es.: i regali corrisposti in occasione delle festività) piuttosto che a strumenti di welfare. I fringe benefit previsti dall’articolo 51 co.3 nascono come una erogazione accessoria alla retribuzione da non confondere con i premi di risultato o con il welfare aziendale.

Infatti, il fringe benefit non necessita di un accordo di secondo livello o di un regolamento aziendale che ne rappresenti il vincolo negoziale e non è subordinato al raggiungimento di incrementi di produttività. Gli eventi degli ultimi anni (crisi pandemica ed energetica) hanno portato ad una revisione delle potenzialità della norma, trasformando tali strumenti in una sorta di ibrido in bilico tra i vecchi caratteri delle erogazioni liberali ed il welfare vero e proprio.

Le novità 2024

Dopo le novità DL Aiuti-ter, è stata superata la regola in base alla quale i fringe benefit erogati dovevano essere rappresentati soltanto da beni e servizi in natura, con esclusione di qualsiasi erogazione in denaro. Con la Legge di Bilancio 2024 il benefit può ora riguardare anche:

beni ceduti o servizi prestati dallo stesso datore di lavoro;

somme erogate in denaro o rimborsate dallo stesso datore ma solo per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. La legge di Bilancio aggiunge anche le spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Il nuovo limite di esenzione per periodo d’imposta, è pari a Euro 2.000 per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico ed a Euro 1.000 per gli altri lavoratori dipendenti. La norma opera in via temporalmente limitata (solo per il corrente anno) ed in espressa deroga alla prima parte della previsione contenuta nell’articolo 51 comma 3 del Tuir. Le soglie sopra, rappresentano il limite al di sotto del quale il fringe benefit non è tassato. In caso di superamento di tali limiti, l’intero importo del benefit è soggetto a tassazione. Inoltre, sempre in caso di superamento dei limiti, tali importi concorrono interamente anche alla determinazione dell’imponibile previdenziale.

Lavoratori interessati

A differenza dello scorso anno, per il 2024 vi è la possibilità di applicare la nuova agevolazione a tutti i lavoratori dipendenti; sia con figli a carico sia senza figli a carico.

I figli si considerano fiscalmente a carico quando abbiano un reddito non superiore a Euro 2.840,51. Per i figli di età non superiore a 24 anni, il limite di reddito è di Euro 4.000. Tale condizione dev’essere verificata con riferimento al 31 dicembre di ogni anno, ossia al 31 dicembre 2024 trattandosi di agevolazione che compete per il solo anno d’imposta 2024. L’agevolazione spetta in misura intera a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, a condizione che lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi. Spetta anche al contribuente che non può beneficiare della detrazione per figli fiscalmente a carico di cui all’articolo 12 del Tuir poiché per gli stessi percepisce l’assegno unico e universale (Auu). Quando i genitori decidono di attribuire l’intera detrazione per figli fiscalmente a carico a quello dei due che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato, la nuova agevolazione spetta comunque, ad entrambi.

Il datore è tenuto a conservare la documentazione che dimostri l’erogazione di somme o il rimborso di spese sostenute per il servizio idrico integrato, l’energia elettrica ed il gas naturale. L’applicazione dell’agevolazione è subordinata al rilascio di una dichiarazione preventiva predisposta dal lavoratore dipendente, indicando il codice fiscale dei figli fiscalmente a carico. Non è prevista alcuna dichiarazione per il lavoratore dipendente senza figli fiscalmente a carico.

Premi di produttività

La Legge di Bilancio 2024 proroga, anche per il 2024, la riduzione transitoria da 10 a 5 punti percentuali dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali per le somme erogate a titolo di premi di risultato ed altre forme di partecipazione agli utili d’impresa. Il limite annuo massimo dell’imponibile ammesso al regime tributario in oggetto è pari ad Euro 3.000, elevato ad Euro 4.000 per le imprese che coinvolgano pariteticamente I lavoratori nell’organizzazione del lavoro. L’imposta sostitutiva è applicabile solo a condizione che il reddito da lavoro dipendente del soggetto, nell’anno precedente a quello di percezione degli emolumenti in oggetto, non sia stato superiore ad Euro 80.000.

Nuova IPERF 2024

 

 

 

Nuova Irpef 2024

Nel Decreto Legislativo nr.216/2023 è contenuta la prima parte della riforma dell’IRPEF le cui basi sono state enunciate nella Legge Delega per la Riforma Fiscale nr. 111/2023; con questo primo atto, si dà il via alla revisione del modello di imposizione sui redditi prodotti dalle persone fisiche. L’ obiettivo di lungo periodo è quello di arrivare ad un sistema ad una aliquota (flat tax).

L’efficacia delle novità introdotte dal D.Lgs nr.216/2023 sono però limitate al solo anno fiscale 2024.

Le novità 2024 per i contribuenti Irpef sono:

  • unificazione dei primi due scaglioni dell’imposta;
  • equiparazione della no tax area dei redditi di lavoro dipendente con quella dei redditi di pensione;
  • introduzione di una franchigia di 260 Euro sulle detrazioni per coloro che conseguono redditi superiori a 50mila Euro.

Non subisce ulteriori interventi il regime forfettario e quindi sono confermate le novità introdotte per il 2023. Non viene prorogata la cosiddetta flat tax incrementale, cioè il regime sostitutivo agevolato per le persone fisiche in partita Iva che nel 2023 hanno maturato redditi superiori a quelli dichiarati nel triennio precedente.

L’aspetto più importate dell’intervento, è la revisione degli scaglioni Irpef che per il 2024 saranno i seguenti:

  1. fino a 28mila Euro, aliquota del 23%;
  2. oltre 28mila e fino a 50mila Euro, aliquota del 35%;
  3. oltre 50mila Euro, aliquota del 43%.

La novità sull’equiparazione dell’area di esenzione fiscale con quella dei redditi di pensione, genera per i lavoratori dipendenti con redditi fino a 15mila Euro un risparmio d’imposta massimo pari a 75 Euro annui. Tali importi pur essendo modesti, devono essere considerati assieme alle misure introdotte con la Legge di Bilancio 2024 (sconti contributivi del 7% e del 6% per i redditi fino a 25mila Euro e fino a 35mila Euro;  defiscalizzazione degli strumenti di welfare aziendale e dei premi di risultato)

L’ultima novità prevede una riduzione di 260 Euro delle detrazioni fissate al 19% (escluse quelle relative alle spese sanitarie), di quelle inerenti alle erogazioni liberali a favore dei partiti politici e di quelle relative ai premi assicurativi per il rischio di eventi calamitosi, fermo restando i vincoli già previsti per i contribuenti con redditi superiori a 120mila Euro. Tale limitazione opera esclusivamente nei confronti dei contribuenti con reddito complessivo superiore a 50mila Euro;  si tratta di una sorta di franchigia, ciò significa che rimane detraibile solo l’importo sopra 260 Euro per le detrazioni sopra richiamate.

Micro, Piccole e Medie Imprese

 

 

 

Micro, piccole e medie imprese, aggiornati i limiti dimensionali

Con la Direttiva 2775/2023, pubblicata il 21 dicembre 2023, la UE rettifica i limiti dimensionali per definire le microimprese e imprese o gruppi di piccole, medie e grandi dimensioni.

L’adeguamento è dovuto al tasso di inflazione che, negli ultimi dieci anni, ha fatto registrare un più 24,3% nella zona Euro e un 27,2% nell’intera Unione.

I limiti riguardano il totale dello stato patrimoniale ed il totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni. Le nuove soglie sono le seguenti:

  • Per le microimprese il totale dell’attivo passa da 350mila a 450mila Euro e quello dei ricavi da 700mila a 900mila Euro
  • Per le piccole imprese il totale dell’attivo passa da 4 a 5 milioni di Euro e quello dei ricavi da 8 a 10 milioni di Euro (nella direttiva anche limiti per piccoli gruppi). Gli Stati membri possono stabilire soglie superiori che passano da 6 milioni a 7,5 milioni (attivo) e da 12 milioni a 15 milioni (ricavi).
  • Per le medie imprese il totale dell’attivo passa da 20 a 25 milioni di Euro e i ricavi da 40 a 50 milioni di Euro: in Italia questa categoria di imprese non è stata recepita (limiti che nella direttiva sono citati anche per grandi imprese, gruppi di dimensioni medie e grandi gruppi).

I limiti riferiti alle medie imprese sono quelli relativi alla redazione del bilancio consolidato.

Gli Stati membri hanno tempo fino al 24 dicembre 2024 per ratificare ed aggiornare la propria normativa interna. Dovranno inoltre comunicare alla Commissione europea, il testo di tali disposizioni che si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari che hanno inizio dal 01 gennaio 2024 o in data successiva. Ogni Stato potrebbe concedere alle imprese, di applicare le nuove disposizioni per gli esercizi che hanno inizio già con data 01 gennaio 2023 .

Nell’ordinamento interno, i limiti sopra citati, sono contenuti nelle disposizioni del Codice civile e riguardano gli adempimenti relativi ai bilanci delle microimprese previsti nell’articolo 2435-ter e quelli relativi ai bilanci redatti in forma abbreviata di cui all’articolo 2435-bis.

Inoltre, l’innalzamento dei limiti si riflette in numerose disposizioni contenute nei principi contabili: per esempio, la possibilità, prevista dall’Oic 9, di utilizzare l’approccio semplificato, basato sulla capacità di ammortamento, per la determinazione delle perdite di valore durevoli che impongono la svalutazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali, riservato alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata e alle micro-imprese.

RIVALUTAZIONE QUOTE E TERRENI

 

 

 

Nuova possibilità di Rivalutazione Quote e Terreni

Termini riaperti per rivalutare quote e terreni. Aliquota confermata al 16% e termine per gli adempimenti al 30 giugno 2024. La legge di Bilancio conferma, anche per il 2024, la misura sempre prorogata negli ultimi 20 anni.

L’agevolazione consiste nel rivalutare il costo storico di determinati beni con il valore che risulta da una perizia di stima, con lo scopo di ridurre la plusvalenza che emerge in caso di cessione.

L’ambito soggettivo resta immutato rispetto alle precedenti versioni; possono beneficiare della rivalutazione esclusivamente le persone fisiche, le società semplici e altre a questa equiparate, nonché gli enti non commerciali. Sono esclusi coloro che detengono la partecipazione in regime di impresa.

Anche l’ambito oggettivo resta immutato rispetto all’ultima versione; i beni il cui costo storico, può essere rivalutato sono i terreni (sia agricoli, sia edificabili) e le partecipazioni, sia quelle in società non negoziate, sia quelle negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. I beni devono essere posseduti al  01 gennaio 2024.

La rivalutazione consiste nel sostituire al costo storico del bene, quello che deriva da una perizia di stima che deve essere redatta nei termini per procedere al pagamento della imposta sostitutiva. Con riferimento ai titoli quotati, la rideterminazione si effettua non sul valore di perizia ma tenendo conto della media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023.

L’intero valore proveniente dalla perizia, risulta essere la base di calcolo dell’imposta sostitutiva da versare. Per l’anno 2024 la misura dell’imposta sostitutiva è pari al 16%, come per le rivalutazioni 2023, mentre il termine entro cui procedere è il 30 giugno 2024.

I dati relativi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni vanno indicati nel modello di dichiarazione Redditi relativo al periodo di imposta di riferimento della rideterminazione; per le rivalutazioni 2024 si dovrà attendere il modello Redditi PF 2025.

Per valutare se ci sia convenienza o meno a procedere alla rivalutazione, è necessario fare un confronto tra l’ammontare dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione e quello che deriva dalla tassazione ordinaria della plusvalenza. Generalmente, la convenienza sussiste quando l’ammontare del costo storico del bene è molto basso.

Lo Studio è a disposizione per effettuare analisi e prospetti con calcoli di convenienza. Inoltre ha la possibilità di redigere la perizia di stima giurata per quanto riguarda le rivalutazioni delle quote societarie.

E-FATTURA Sts

 

 

 

 

 

Per le fatture sanitarie prorogato il divieto di Sdi

Anche per il 2024, la fattura in sanità dovrà passare attraverso il Sistema tessera sanitaria (Sts). La proroga è stata confermata dal Decreto Milleproroghe.

Il decreto semplificazioni (Dl 135/2018, articolo 9-bis comma 2) aveva esteso il divieto di usare lo Sdi per tutte le fatture relative a prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche, anche se emesse da soggetti non tenuti all’invio tramite Sts.

Il divieto è stato più volte prorogato fino al 31 dicembre 2023 e, con il nuovo provvedimento, sarà applicabile anche nel 2024. Al paziente  va consegnata una copia della fattura, che potrà essere analogica, o anche su supporto informatico non Sdi. Va bene qualunque formato, consegnato via mail, web, app o altri strumenti informatici. Per le fatture B2B come ad esempio da una struttura sanitaria alla compagnia assicurativa, resta l’obbligo di fattura Sdi, ma è vietato indicare nel tracciato i dati dei pazienti.

In base al decreto Mef 19 ottobre 2020, professionisti e strutture della sanità adempiono, tramite l’invio al Sts, a tre distinti obblighi di legge:

1 alimentazione della precompilata;

2 trasmissione delle fatture;

3 memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.

Confermato anche l’abrogazione a regime dell’invio mensile delle spese sanitarie. Inizialmente previsto con decorrenza 01/01/2021, sempre rinviato di anno in anno, sarebbe dovuto entrare in vigore dal  01/01/2024. L’articolo 12 del Decreto Adempimenti  prevede che i soggetti tenuti all’invio dei dati sanitari alla precompilata provvederanno su base semestrale.

Per gli operatori sanitari, esercenti attività al minuto, che inviano i dati alla precompilata, cade anche l’obbligo di impiegare dal 2024 il Sts per i corrispettivi: il Decreto Anticipi fa salva anche in futuro la scelta se adempiere all’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri tramite Sts, ovvero con i canali ordinari (registratore telematico o, in futuro, invio software).