Contributi alle Imprese – Nuovi Bandi della CCIAA

 

 

 

Sono in uscita 4 nuovi Bandi Voucher dalla Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest.

Si tratta dei seguenti bandi

Bando per la concessione di contributi alle imprese che hanno subito danni in conseguenza degli eventi alluvionali di ottobre e novembre 2023. Il Bando, grazie al contributo straordinario della Camera di Commercio di Roma (euro 333.333), ha uno stanziamento complessivo di euro 683.333 che verrà incrementato con le risorse messe a disposizione da Unioncamere nazionale per le calamità naturali. I contributi sono concessi nella misura del 50% delle spese riconosciute come ammissibili e regolarmente documentate fino ad un massimo di euro 5.000 per le imprese della provincia di Lucca, Massa Carrara e Pisa colpite dagli eventi alluvionali di ottobre e novembre 2023 che hanno subito danni diretti e immediati.

Bando Voucher transizione digitale ed ecologica e per sistemi di sicurezza. Disponibili 1 mln di euro per il 2024 a favore di tutte le Micro, Piccole e Medie Imprese di tutti i settori economici per l’erogazione di contributi a fondo perduto del 50% fino ad un massimo di 5.000 euro per le Micro imprese e di 10.000 euro per le altre imprese, per il sostegno economico alle iniziative di digitalizzazione.

Bando per la concessione di voucher alle imprese per l’adozione di sistemi di gestione certificati. La Camera di Commercio mette a disposizione 300mila euro per contributi a fondo perduto, massimo il 50% delle spese ammissibili e un importo unitario modulato a seconda della tipologia di certificazione da euro 2.500 fino a euro 5.000 per le imprese della provincia di Lucca, Massa Carrara e Pisa che vogliono adottare sistemi di gestione certificati.

Bando per servizi di supporto all’internazionalizzazione. La Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest mette a disposizione delle imprese del territorio 100mila euro per la fornitura di servizi, per un valore pari a 5.000 euro, finalizzati a dare attuazione a progetti di internazionalizzazione offrendo un servizio di primo orientamento e un servizio di assistenza qualificata per rafforzare la presenza su mercati esteri.

Questo il link con alcune informazioni https://tno.camcom.it/corsi/contributi-le-imprese-del-territorio-anteprima-dei-bandi-uscita

Comunicazione delle spese e cessione crediti SuperBonus

 

 

Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22 febbraio, si assiste all’ennesima proroga della Comunicazione di cessione dei crediti e sconto in fattura relativo alle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2023, nonché alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022. La nuova scadenza è fissata al 4 aprile 2024.

Importante novità riguarda però la Comunicazione predisposta dagli Amministratori di Condominio. Ogni anno, questi soggetti sono obbligati a comunicare i dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali. Anche per questo adempimenti è stato fissato il nuovo termine del 4 aprile 2024 con riferimento alle spese sostenute nel 2023. La novità più importante è però quella di un alleggerimento dei dati da comunicare; di fatti gli amministratori di condominio, a partire dalla spese relative al 2023, sono esonerati dalla trasmissione delle informazioni inerenti i lavori sulle parti comuni esclusivamente nel caso in cui, con riferimento alle spese sostenute nell’anno precedente per tutti gli interventi effettuati sulle parti comuni, tutti i condòmini abbiano optato, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo dovuto. Quindi, in caso di cessione e sconto integrale, l’unica comunicazione da effettuare sarà quella di opzione per le cessioni.

Ravvedimento “Speciale” e “Ordinario” per Quadro RW: quale conviene?

 

 

 

 

 

Il ravvedimento speciale delle dichiarazioni regolarmente presentate per il periodo d’imposta 2022, riguarderà anche l’imposta sul valore degli immobili all’estero (Ivie), l’imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero (Ivafe) e le sanzioni per l’omessa compilazione del Quadro RW. I versamenti di imposte e sanzioni, andrà eseguito entro il 31/03/2024.

Con un semplice esempio riportato sotto, è facile intuire che entro il 28 febbraio, sarà più conveniente presentare la dichiarazione correttiva (o tardiva) entro 90 giorni dal termine ordinario (articolo 2, comma 7 del Dpr 322/1998), indicando i redditi di fonte estera omessi. In questo modo sarà dovuta solo la sanzione per il tardivo versamento delle imposte sui redditi dell’Ivie e dell’Ivafe nella misura del 30% ridotta ad ⅛ , anziché quella per l’infedele dichiarazione ridotta, per effetto del ravvedimento speciale, a 1/18. La sanzione per omessa o infedele dichiarazione è in misura fissa 250 euro, ridotta a 1/9 (1/10 in caso di dichiarazione non presentata entro la scadenza ordinaria) e per il Quadro RW si applica la sanzione fissa è di euro 258 ridotta a 1/9.

Oltre tale termine, il contribuente potrà fruire del ravvedimento speciale entro il 31 marzo più oneroso rispetto alla dichiarazione correttiva o tardiva nei 90 giorni, soprattutto perché le sanzioni su cui si applica la riduzione a 1/18 saranno per infedele dichiarazione anziché omesso versamento, oltre alle sanzioni per il quadro RW ridotte ad ⅛ anziché 1/18.

Esempio:

 

 

Primi chiarimenti sulla riforma dell’Irpef

 

 

 

 

Pubblicata la Circolare N. 2/E del 6 febbraio 2024 con primi chiarimenti sulla riforma fiscale delle imposte sul reddito.

Il documento dell’Agenzia delle Entrate richiama in prima battuta, i nuovi scaglioni Irpef validi dal periodo di imposta 2024. Riportiamo sotto la tabella riassuntiva.

SCAGLIONI 2024 ALIQUOTE 2024 IMPOSTA DOVUTA
Fino a € 28.000 23 % 23% sul reddito
Da € 28.001 a € 50.000 35 % € 6.400 + 35% sul reddito che supera i 28.000 e fino a 50.000
Oltre € 50.000 43 % 14.140 + 43% sul reddito che supera i 50.000

Altra novità riguarda le detrazioni per i contribuenti titolari di reddito da lavoro dipendente ed assimilati che, per il solo anno 2024, passa da Euro 1.880 ad Euro 1.955 per redditi non superiori ad Euro 15.000.

La modifica interessa anche la così detta no tax area che, per la stessa tipologia di redditi, viene portata ad Euro 8.500. Le novità non riguardano le altre norme inerenti le detrazioni come il redditi di riferimento.

La Circolare specifica che il trattamento integrativo, per i redditi fino ad Euro 15.000, continua a spettare a coloro per i quali l’imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente è di importo superiore alla detrazione spettante in base all’articolo 13 del Tuir diminuita, però, dell’importo di Euro 75 rapportato al periodo di lavoro nell’anno.

Si specifica l’operatività della riduzione di Euro 260 per le detrazioni fiscali applicabile ai contribuenti con reddito superiore ad Euro 50.000.

La riduzione di 260 euro si applica solo qualora il contribuente abbia oneri appartenenti ad una o più delle seguenti categorie:

  • gli oneri per i quali la detrazione delle spese sostenute è fissata nella misura del 19% dal Tuir o da qualsiasi altra disposizione fiscale, con esclusione delle spese sanitarie (quindi, ad esempio, interessi passivi su mutui, spese universitarie, spese funebri, eccetera);
  • le erogazioni liberali in favore dei partiti politici per le quali spetta una detrazione nella misura del 26% per importi compresi tra 30 euro e 30mila euro annui;
  • premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all’articolo 119, comma 4, quinto periodo, del Dl 34/2020. Si tratte delle polizze stipulate nel caso interventi super sismabonus con cessione del credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipulazione di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi per le quali spetta una detrazione del 90 per cento.

La novità si applica all’imposta lorda per l’anno 2024. La Circolare chiarisce che la decurtazione riguarda l’importo totale delle detrazioni e non quella relativa ai singoli oneri.

Viene infine menzionata anche l’abrogazione dell’agevolazione ACE. In questo caso, l’Agenzia si limita a ricordare che eventuali eccedenze riportabili da esercizi precedenti, potranno essere riportate in avanti fino al loro esaurimento.