BONUS COLONNINE 2024

 

 

 

Il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase), ha comunicato che sono disponibili ancora oltre 70 milioni di Euro; così, con decreto direttoriale del 7 marzo 2024 del dipartimento Energia, sono stati definiti i termini e le modalità di presentazione delle richieste di concessione e di erogazione del contributo per l’istallazione delle colonnine di ricarica, da parte di imprese e professionisti.

Il bonus colonnine di ricarica copre il 40% delle spese sostenute per l’acquisto e la messa in opera di infrastrutture di ricarica elettrica, per l’allacciamento alla rete elettrica, per la progettazione e la messa in sicurezza dell’impianto. All’interno dei costi rimborsabili potrebbero essere comprese anche le spese sostenute per le opere edili strettamente necessarie, per l’impianto elettrico, per i dispositivi di monitoraggio e le spese di installazione.

Il bonus prevede dei costi massimi rimborsabili che variano in base al modello dell’infrastruttura, se in corrente alternata oppure in corrente continua, e alla potenza della stessa:

– infrastrutture in corrente alternata (AC) da 7,4 a 22 kW (compresi):

  • wallbox con un solo punto di ricarica: 2.500 Euro per singolo dispositivo;
  • colonnine con due punti di ricarica: 8.000 Euro per singola colonnina;

– infrastrutture di ricarica in corrente continua (DC):

  • fino a 50 kW: 1.000 Euro/kW;
  • oltre 50 kW: 50.000 Euro per singola colonnina;
  • oltre 100 kW: 75.000 Euro per singola colonnina.

Le domande per gli interventi di cui alle lettere a) e c) del decreto Mase n. 358/2021 (acquisto e messa in opera delle colonnine e spese di progettazione), possono essere presentate fino alle 17.00 del 20 giugno 2024. La domanda deve essere compilata e presentata online tramite la piattaforma disponibile nel sito di Invitalia, nella sezione «Colonnine di ricarica elettrica».

Stessa finestra temporale per le domande relative agli interventi di cui alla lettera b) dello stesso decreto Mase n. 358/2021 (costi per la connessione alla rete elettrica), ma in questo caso le istanze e i relativi allegati devono essere presentati esclusivamente tramite Posta elettronica certificata al seguente indirizzo Pec .

Fra gli allegati da inviare, il preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva dal gestore di rete, fatto salvo il caso di connessione già esistente, l’eventuale certificato antimafia per i contributi superiori a 150mila euro e, in caso di procura speciale alla presentazione della domanda, la relativa copia dello stesso atto di procura, oltre ai documenti di identità.

RESIDENZA FISCALE DI PERSONE FISICHE

 

 

 

 

Il decreto 209/2023 ha riscritto le norme del TUIR sulla “residenza fiscale” delle persone fisiche.

Viene ridimensionamento il criterio formale dell’iscrizione all’anagrafe (iscrizione all’Aire, l’anagrafe italiani residenti all’estero), che non costituisce più una presunzione assoluta.

Dal 1° gennaio 2024 la norma prevede che: “si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente”.

La Giurisprudenza e l’Agenzie delle Entrate, hanno da sempre considerato l’iscrizione all’AIRE, come una presunzione assoluta di residenza; la stessa Cassazione ha in alcuni casi confermato la rilevanza del criterio formale anagrafico anche in presenza di Convenzioni contro le doppie imposizioni con Stati Uniti (1783/1999), Svizzera (21970/2015), Regno Unito (16634/2018) e Brasile (1355/2022).

Le Convenzioni dovrebbero prevalere rispetto alla normativa domestica e i conflitti di doppia residenza vengono risolti tramite criteri di ordine gerarchico: 1. abitazione permanente, 2. centro degli interessi vitali, 3. soggiorno abituale, 4. cittadinanza, 5. procedura amichevole.

Il criterio della residenza fiscale è ampiamente criticato in dottrina in quanto, determinare in base a un elemento formale, significa tassare anche persone che non abbiano più alcun legame con l’Italia avendo trasferito domicilio e residenza all’estero e che non beneficiano pertanto della spesa pubblica e dei servizi del nostro Paese.

L’iscrizione all’anagrafe costituisce ora soltanto una presunzione relativa che ammette prova contraria ed occorrerà dimostrare di non essere domiciliato, residente e presente in Italia per la maggior parte del periodo di imposta.

AGEVOLAZIONI CASA UNDER 36

 

 

 

 

Viene previsto, al fine di dare certezza ai rapporti giuridici inerenti all’acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti con età inferiore a 36 anni e con valore dell’ISEE non superiore a € 40.000 annui, che le agevolazioni di cui all’art. 64, co. 6, 7 e 8, del D.L. 73/2021,

  • si applicano anche nei casi in cui,
  • entro il 31/12/2023,
  • sia stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione,
  • purché l’atto definitivo,
  • anche nei casi di trasferimento della proprietà da cooperative edilizie ai soci,
  • venga stipulato entro il 31/12/2024.

 

Inoltre, viene previsto che per i suddetti atti definitivi stipulati nel periodo compreso tra l’1/01/2024 e la data del 29/02/2024,

  • agli acquirenti è attribuito un credito d’imposta
  • di importo pari alle imposte corrisposte dagli stessi acquirenti in eccesso rispetto a quanto previsto dalla misura introdotta di cui sopra
  • che è utilizzabile nell’anno 2025 con le seguenti modalità (previste dal co. 7 dell’art. 64):
  • può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
  • può utilizzarsi in diminuzione dell’Irpef dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto;
  • in compensazione.

 

Agevolazioni previste dall’art. 64, co. 6, 7 e 8, del D.L. 73/2021
Gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9, e gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione relativi alle stesse sono esenti dalle imposte di registro, ipotecaria e castale se stipulati a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto 36 anni nell’anno in cui l’atto è rogitato e che hanno un valore ISEE non superiore a € 40.000 annui.
I finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo per i quali ricorrono le suddette condizioni e requisiti e sempreché la loro sussistenza risulti da dichiarazione del mutuatario resa nell’atto di finanziamento o allo stesso allegata sono esenti dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle T.C.G., prevista in ragione dello 0,25%.
Per i suddetti atti traslativi o costitutivi, relativi a cessioni soggette all’IVA, viene attribuito agli acquirenti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell’anno di stipulata dell’atto un credito d’imposta (che non dà luogo a rimborsi) di ammontare pari all’IVA corrisposta in relazione all’acquisto.