CIN

 

 

 

 

CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE PER LE LOCAZIONI TURISTICHE, LOCAZIONI BREVI E ATTIVITA’ TURISTICO RICETTIVE

 

In attesa che la Manovra di fine anno modifichi la tassazione delle locazioni ai fini turistici e locazioni brevi”, con l’art.13-ter del DL n.145/2023 (“Decreto Anticipi”) convertito con Legge nr.191/2023, viene previsto che il Ministero del turismo provveda ad assegnare, tramite apposita procedura automatizzata, un codice identificativo nazionale (CIN) alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche e alle locazioni brevi, nonché alle strutture turistico ricettive alberghiere ed extra alberghiere, come definite ai sensi delle normative regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Per le Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, che hanno attivato procedure di attribuzione di specifici codici identificativi alle unità immobiliari e strutture ricettive soggette al CIN, è stabilita una procedura automatica di ricodificazione, aggiungendo, ai codici regionali e provinciali, un prefisso alfa-numerico fornito dal Ministero del turismo.

Il CIN viene assegnato previa presentazione telematica di una apposita istanza da parte del locatore ovvero del soggetto titolare della struttura turistico ricettiva; l’invio deve essere fatto al Ministero del turismo.

La ricodificazione come CIN e la trasmissione dei codici e dei dati sono assicurate, ai fini dell’inserimento nella banca dati nazionale, anche dai comuni che hanno attivato procedure di attribuzione di specifici codici identificativi alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle locazioni brevi , in base a quanto disposto dall’articolo 4 del decreto-legge n. 50 del 2017, e alle strutture turistico ricettive alberghiere ed extralberghiere.

Chiunque proponga o conceda in locazione, per finalità turistiche o per locazioni brevi, una unità immobiliare ad uso abitativo o una porzione di essa, ovvero il soggetto titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera, deve esporre il CIN all’esterno dell’immobile in cui è collocato l’appartamento o la struttura ricettiva, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici, nonché ad indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato.

I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici hanno l’obbligo di indicare, negli annunci ovunque pubblicati e comunicati, il CIN dell’unità immobiliare destinata alla locazione per finalità turistiche o per locazioni brevi, ovvero della struttura turistico ricettiva alberghiera o extralberghiera.

Tutte le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione, per finalità turistiche o per locazioni brevi, gestite in forma imprenditoriale devono essere munite dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale. In ogni caso tutte devono essere dotate:

  • di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti,
  • di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano.

Chiunque esercita l’attività di locazione per finalità turistiche o locazioni brevi in forma imprenditoriale, è obbligato alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune nel cui territorio è svolta l’attività.

Le sanzioni previste sono:

  • per chiunque sia privo del CIN è prevista la sanzione pecuniaria da euro 800 a euro 8.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile;
  • la mancata esposizione e indicazione del CIN da parte dei soggetti obbligati è punita con la sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 5.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile;
  • per gli immobili in cui vi è l’obbligo e che risultino privi degli impianti di sicurezza, le sanzioni sono previste dalla relativa normativa statale o regionale applicabile e, in caso di assenza dei dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti e degli estintori, la sanzione pecuniaria va da euro 600 a euro 6.000 per ciascuna violazione accertata;
  • l’esercizio dell’attività di locazione per finalità turistiche o per locazioni brevi in forma imprenditoriale in assenza della SCIA, è punita con la sanzione pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile.

Il regime sanzionatorio di cui sopra non trova applicazione se lo stesso fatto è sanzionato dalla normativa regionale.

Le funzioni di controllo e verifica e all’applicazione delle sanzioni amministrative di cui sopra, sono di competenza del Comune nel cui territorio è ubicata la struttura turistico ricettiva o l’unità immobiliare concessa in locazione. Al fine di contrastare l’evasione, all’Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza spetta il compito di effettuare specifiche analisi del rischio orientate all’individuazione di soggetti da sottoporre a controllo.

Le disposizioni inerenti il CIN decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’avviso attestante l’entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del turismo per l’assegnazione del CIN.

Decreto “Anticipi” 2023

 

 

 

 

 

 

Decreto “Anticipi” in pillole

Collegato alla legge di Bilancio 2024 – Convertito il DL n. 145/2023 con la Legge n. 191/2023

Art. 1. Anticipo conguaglio di perequazione nell’anno 2023

Al fine di contrastare gli effetti negativi dell’inflazione per l’anno 2023 e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, in via eccezionale il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni, di cui all’art. 24, c. 5 L. 41/1986, per l’anno 2022 è anticipato al 1.12.2023 (rispetto a gennaio 2024).

 

Art. 2.Campagna reddituale

Il recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica reddituale, di cui all’art. 13, c. 2 L. 412/1991, relative al periodo d’imposta 2021, nonché alle verifiche di cui all’art. 35, c. 10-bis D.L. 207/2008, relative al periodo di imposta 2020, è avviato entro il 31.12.2024.

 

Art. 2bis.Banche dati informatiche presso gli organismi di autoregolamentazione

Al fine di prevenire eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, gli organismi di autoregolamentazione possono istituire una banca dati informatica centralizzata dei documenti, dei dati e delle informazioni acquisiti dai professionisti nello svolgimento della propria attività professionale che questi sono tenuti a conservare. I professionisti trasmettono senza ritardo alla banca dati i documenti, i dati e le informazioni.

Al fine di acquisire informazioni rilevanti per le valutazioni antiriciclaggio, prima di prestare la propria opera professionale o compiere le operazioni inerenti allo svolgimento della propria attività professionale, ovvero prima dell’invio della segnalazione di operazione sospetta, i professionisti possono trasmettere alla banca dati, per via telematica, i documenti, i dati e le informazioni acquisiti nell’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela.

In tali casi, qualora dalla banca dati emergano operatività anomale basate sui parametri quantitativi e qualitativi, il professionista riceve un avviso a supporto delle valutazioni. In ogni caso, resta ferma la responsabilità del professionista per l’adempimento dell’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, anche nel caso di mancata ricezione dell’avviso.

L’avviso è generato dalla banca dati sulla base di elementi informativi associati a una determinata persona fisica o giuridica quali la tipologia di cliente, la capacità economica, la situazione economico-patrimoniale, l’attività svolta, la residenza o sede in Paesi terzi ad alto rischio, le caratteristiche, l’importo, la frequenza e la natura delle prestazioni professionali rese o delle operazioni eseguite nonché il loro collegamento o frazionamento. Al fine di elaborare l’avviso, l’organismo di autoregolamentazione può avvalersi di sistemi automatizzati la cui logica algoritmica sia periodicamente verificata, con cadenza almeno biennale, allo scopo di minimizzare il rischio di errori, distorsioni o discriminazioni.

La trasmissione telematica alla banca dati effettuata dal professionista non sostituisce gli obblighi di segnalazione.

I documenti, i dati e le informazioni contenuti nella banca dati sono valutati dagli organismi di autoregolamentazione ai fini dell’informativa alla UIF.

L’accesso alla medesima banca dati non è consentito ai singoli professionisti.

 

Art. 3.Anticipo rinnovo contratti pubblici

Nelle more della definizione del quadro finanziario complessivo relativo ai rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dalle amministrazioni statali, in via eccezionale, l’emolumento di cui all’art. 1, c. 609, 2° periodo L. 234/2021, nel mese di dicembre 2023 è incrementato, a valere sul 2024, di un importo pari a 6,7 volte il relativo valore annuale attualmente erogato, salvi eventuali successivi conguagli.

 

Art. 3bis.Indennità percepite per cariche elettive del consiglio superiore della magistratura

È modificato l’art. 50, c. 1, lett. g) Tuir, al fine di assimilare ai redditi di lavoro dipendente a fini Irpef anche le indennità per cariche elettive e svolgimento di funzioni percepite dai membri del Consiglio superiore della magistratura, nonché gli assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni, a decorrere dal 2024.

 

Art. 4. Rinvio del versamento della 2ª rata di acconto delle imposte dirette

Per il solo periodo d’imposta 2023, le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro, effettuano il versamento della 2ª rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL, entro il 16.01 dell’anno successivo, oppure in 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese.

Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi.

 

Art. 4bis. Differimento di termini per definizioni agevolate (Rottamazione quater)

Per i soggetti che hanno trasmesso la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione di cui all’art. 1, cc. 231 e seguenti L. 197/2022, i versamenti con scadenza il 31.10.2023 e il 30.11.2023 si considerano tempestivi se effettuati entro il 18.12.2023.

 

Art. 4ter. Trattamento Iva degli integratori alimentari

Al numero 80) della tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972, recante l’elenco dei beni e dei servizi soggetti ad aliquota Iva del 10%, in relazione agli «sciroppi di qualsiasi natura» è specificato: «ad eccezione degli integratori alimentari di cui al D.Lgs. 169/2004, ai quali risulti applicabile, indipendentemente dalla forma in cui sono presentati e commercializzati, l’art. 16, c. 2 Dpr 633/1972 in quanto preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, classificabili nella voce doganale 2106 della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio».

 

Art. 4quater. Trattamento Iva prestazioni di chirurgia estetica

A decorrere dal 17.12.2023, l’esenzione dall’Iva, prevista dall’art. 10, c. 1, n. 18) Dpr 633/1972, si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica.

Resta fermo il trattamento fiscale applicato ai fini dell’Iva alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente alla data del 17.12.2023.

 

Art. 4quinquies, cc. 1-4. Semplificazioni in materia di dichiarazioni e fatture elettroniche

È abrogato l’art. 4, c. 2 D.L. 51/2023 che posticipa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 22.06.2022 (in sostanza, al periodo d’imposta 2023) l’efficacia delle disposizioni che impongono ai sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef.

È abrogato l’obbligo, previsto dall’art. 37, c. 2-bis D.Lgs. 241/1997 per i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale di trasmettere, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate anche i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef nonché di conservare le medesime schede fino al 31.12 del 2° anno successivo a quello di presentazione.

È abrogato l’obbligo, previsto a decorrere dal 1.01.2024 dall’art. 2, c. 6-quater, 2° periodo D.Lgs. 127/2015, per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, di registrazione dei corrispettivi giornalieri esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria.

È modificato l’art. 1, c. 3, 4° periodo D.Lgs. 127/2015 per consentire ai contribuenti di accedere alle proprie fatture, nonché di verificare la correttezza delle stesse, senza la necessità di una preventiva richiesta di adesione al servizio gratuito dell’Agenzia delle Entrate.

 

Art. 4quinquies, cc. 5, 6. Accordi di ristrutturazione dei debiti

Nei casi in cui l’adesione alla proposta di transazione in relazione agli accordi di ristrutturazione abbia ad oggetto tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e preveda una falcidia del debito originario, comprensivo dei relativi accessori, superiore alla percentuale e all’importo definiti con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, il parere conforme è espresso, per l’Agenzia delle Entrate, dalla struttura centrale. Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate è individuata la decorrenza di tali disposizioni, che comunque si applicano alle proposte di transazione espresse a partire dal 1.02.2024.

 

Art. 5. Procedure di riversamento del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo

I soggetti che intendono avvalersi della procedura di riversamento spontaneo del credito d’imposta ricerca e sviluppo di cui all’art. 5, c. 7 D.L. 146/2021 devono inviare apposita richiesta all’Agenzia delle Entrate entro il 30.07.2024 (anziché 30.11.2023).

L’importo del credito utilizzato in compensazione indicato nella comunicazione inviata all’Agenzia delle Entrate deve essere riversato entro il 16.12.2024 (anziché 16.12.2023). Il versamento può essere effettuato in 3 rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il 16.12.2024 e le successive entro il 16.12.2025 e il 16.12.2026.

Il termine di decadenza per l’emissione degli atti di recupero, ovvero di ogni altro provvedimento impositivo, è prorogato di un anno con riferimento ai crediti d’imposta utilizzati negli anni 2016 e 2017.

I soggetti che hanno già presentato richiesta telematica di accesso alla procedura di riversamento del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo e non hanno ancora effettuato il versamento dell’unica soluzione o della 1ª rata possono revocare integralmente la richiesta entro la scadenza del 30.06.2024, secondo le modalità definite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Anche in caso di revoca, resta ferma l’applicazione della proroga previ-sta dall’art. 5, c. 12, ultimo periodo D.L. 146/2021.

 

Art. 6. Contributo a carico delle imprese energetiche

Ai soli fini della determinazione del contributo di solidarietà temporaneo, per l’anno 2023, a carico dei soggetti che esercitano l’attività di produzione e/o rivendita di energia elettrica, di gas metano o di estrazione del gas naturale di cui all’art. 1, cc. 115-119 L. 197/2022, non concorrono alla determinazione del reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1.01.2023 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d’imposta o vincolate a copertura delle eccedenze dedotte ai sensi dell’art. 109, c. 4, lett. b), Tuir, nel limite del 30% del complesso delle medesime riserve risultanti al termine dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1.01.2022.

Per il solo anno 2024 è istituito un contributo di solidarietà, a carico dei soggetti che si avvalgono di tali nuove disposizioni, di ammontare pari al beneficio che si ottiene per effetto dell’applicazione delle nuove disposizioni, da versarsi in 2 rate di pari importo entro il 30.05 e il 30.10.2024.

 

Art. 6bis, Imposta di consumo aromi per prodotti liquidi da inalazione

Dal 1.05.2024 le disposizioni in materia di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo si applicano altresì ai prodotti privi di nicotina, anche non direttamente vaporizzabili, destinati a essere utilizzati come componenti della miscela liquida idonea alla vaporizzazione e che sono volti a conferire un odore o un gusto ai prodotti liquidi da ina-lazione senza combustione.

 

Art. 7. Riduzione delle accise sui prodotti energetici

Il provvedimento di riduzione delle accise sui prodotti energetici usati come carburanti o come combustibili per riscaldamento per usi civili, in caso di aumento del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio può essere adottato se i prezzi dei carburanti aumentano, sulla media del precedente mese (e non più dei precedenti 2 mesi), rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nell’ultimo Documento di economia e finanza o nella Nota di aggiornamento presentati alle Camere.

 

Art. 8bis. Assistenza e rappresentanza del contribuente in sede di verifica fiscale

In sede di verifica fiscale sono comunque sempre applicabili l’assistenza e la rappresentanza del contribuente ai sensi dell’art. 63 Dpr 600/1973. Tale norma consente al contribuente di farsi rappresentare, presso gli uffici finanziari, da un procuratore generale o speciale.

 

Art. 8ter. Deposito bilanci e altri documenti societari

Il deposito dei bilanci e degli altri documenti di cui all’art. 2435 c.c. può essere effettuato, mediante trasmissione telematica o su supporto informatico degli stessi, da parte degli iscritti nelle Sezioni A e B dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (non più solo iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali), muniti della firma digitale e allo scopo incaricati dai legali rappresentanti della società.

Gli iscritti nelle Sezioni A e B dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (non più solo gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali), muniti di firma digitale, incaricati dai legali rappresentanti della società, possono richiedere l’iscrizione nel Registro delle Imprese di tutti gli altri atti societari per i quali la stessa sia richiesta e per la cui redazione la legge non richieda espressamente l’intervento di un notaio.

 

Art. 8quater. Sanzioni per obblighi relativi ai formulari per la gestione dei rifiuti

Le disposizioni di cui all’art. 258, c. 9 D.Lgs. 152/2006, relative a una sanzione pecuniaria unica aggravata in caso di violazioni plurime agli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari in materia ambientale, si applicano a tutte le violazioni commesse anteriormente all’entrata in vigore del D.Lgs. 116/2020 per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato.

 

Art. 8quinquies. Piani individuali di risparmio

Ciascuna persona fisica non può essere titolare di più piani di risparmio, salvi i casi di piani costituiti ai sensi dell’art. 1, c. 101 L. 232/2016 presso lo stesso intermediario o la medesima impresa di assicurazione, fermi restando i limiti di investimento annuale e complessivo.

Ciascuna persona fisica può essere titolare di più piani di risparmio costituiti ai sensi dell’art. 13bis, c. 2-bis D.L. 124/2019, fermi restando i limiti di investimento annuale e complessivo.

Ciascun piano di risparmio a lungo termine non può avere più di un titolare. L’intermediario o l’impresa di assicurazione presso il quale sono costituiti i piani, all’atto dell’incarico, acquisisce dal titolare un’autocertificazione con la quale lo stesso dichiara di non essere titolare di un altro piano di risparmio a lungo termine costituito presso un altro intermediario o un’altra impresa di assicurazione.

 

Art. 9. Disposizioni in favore delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano

 

Le regioni che risultano in squilibrio economico possono destinare il gettito derivante dalla massimizzazione delle maggiorazioni dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’addizionale regionale all’Irpef, ove scattate automaticamente ai sensi dell’art. 1, c. 174 L. 311/2004, a copertura del disavanzo di amministrazione diverso da quello sanitario.

 

Art. 11. Edilizia universitaria

Al fine di sostenere gli studenti della formazione superiore, nonché di incrementare la disponibilità di alloggi e posti letto per gli studenti fuori sede mediante l’acquisizione del diritto di proprietà o, comunque, l’instaurazione di un rapporto di locazione o altra forma di godimento a lungo termine o il rinnovo a lungo termine di contratti di locazione già in essere da parte di soggetti pubblici e privati in relazione ad immobili adibiti a residenze universitarie, in considerazione della rimodulazione del target M4C1-28 – Riforma 1.7 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nello stato di previsione del Ministero dell’università è istituito un Fondo finalizzato alla corresponsione di tutti gli importi dovuti a titolo di co-finanziamento nell’ambito delle procedure amministrative a sostegno degli studenti.

Le procedure amministrative già concluse, ovvero ancora in corso alla data del 19.10.2023, nonché’ i connessi pagamenti, conservano piena validità ed efficacia ad ogni effetto di legge.

 

Art. 13. Investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese (nuova Sabatini)

Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature attuati ai sensi dell’art. 2 D.L. 69/2013 (nuova Sabatini), è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2023.

 

Art. 13bis. Disposizioni fiscali per l’industria fonografica

È aumentato da 1.200.000 a 2.000.000 di euro l’importo massimo del credito d’imposta del 30% previsto dall’art. 7, c. 1 D.L. 91/2013 per il ristoro dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali. Tale aumento si applica nei limiti delle risorse appositamente stanziate e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

 

Art. 13ter. Codice identificativo nazionale per locazioni

Al fine di assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale e la sicurezza del territorio e per contrastare forme irregolari di ospitalità, il Ministero del turismo assegna, tramite apposita procedura automatizzata, un codice identificativo nazionale (CIN) alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi e alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano e detiene e gestisce la relativa banca dati.

Riguardo ai codici assegnati antecedentemente alla data di effettiva applicazione delle nuove disposizioni, la ricodificazione e la trasmissione avvengono nel termine di 30 giorni decorrenti da tale data. In tutti gli altri casi, la ricodificazione e la trasmissione avvengono immediatamente e comunque entro 7 giorni dall’attribuzione del codice regionale o provinciale.

Il CIN è assegnato dal Ministero del turismo, previa presentazione in via telematica di un’istanza da parte del locatore ovvero del soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva, corredata di una dichiarazione sostitutiva attestante i dati catastali dell’unità immobiliare o della struttura e, per i locatori, la sussistenza dei requisiti richiesti.

La ricodificazione come CIN e la trasmissione dei codici sono assicurati, ai fini dell’inserimento nella banca dati nazionale anche dai comuni che, nell’ambito delle proprie competenze, hanno attivato delle procedure di attribuzione di specifici codici identificativi alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle locazioni brevi e alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.

Per il perseguimento delle finalità, la ricodificazione dei codici identificativi regionali, provinciali o locali assegnati dal giorno successivo alla data di effettiva applicazione delle nuove disposizioni, è subordinata all’attestazione dei dati catastali dell’unità immobiliare o della struttura da parte dell’istante e, per i locatori, alla sussistenza dei requisiti previsti.

Chiunque propone o concede in locazione, per finalità turistiche o locazioni brevi una unità immobiliare ad uso abitativo o una porzione di essa, ovvero il soggetto titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera, è tenuto ad esporre il CIN all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici, nonché ad indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici hanno l’obbligo di indicare, negli annunci ovunque pubblicati e comunicati, il CIN dell’unità immobiliare destinata alla locazione per finalità turistiche o locazioni brevi ovvero della struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera.

Le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione, per finalità turistiche o locazioni brevi, gestite nelle forme imprenditoriali, sono munite dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente. In ogni caso, tutte le unità immobiliari sono dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano.

Chiunque, direttamente o tramite intermediario, esercita l’attività di locazione per finalità turistiche o locazioni brevi in forma imprenditoriale è soggetto all’obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune nel cui territorio è svolta l’attività. Nel caso in cui tale attività sia esercitata tramite società, la SCIA è presentata dal legale rappresentante.

Il titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera priva di CIN, nonché chiunque propone o concede in locazione, per finalità turistiche o locazioni brevi unità immobiliari o porzioni di esse prive di CIN è punito con la sanzione pecuniaria da euro 800 a euro 8.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile.

La mancata esposizione e indicazione del CIN da parte dei soggetti obbligati è punita con la sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 5.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile, per ciascuna struttura o unità immobiliare per la quale è stata accertata la violazione e con la sanzione dell’immediata rimozione dell’annuncio irregolare pubblicato.

Chiunque concede in locazione unità immobiliari ad uso abitativo, per finalità turistiche o locazioni brevi prive dei requisiti richiesti è punito, in caso di esercizio nelle forme imprenditoriali, con le sanzioni previste dalla relativa normativa statale o regionale applicabile ovvero con la sanzione pecuniaria da euro 600 a euro 6.000 per ciascuna violazione accertata.

L’esercizio dell’attività di locazione per finalità turistiche o locazioni brevi in forma imprenditoriale, in assenza della SCIA è punito con la sanzione pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile. Le disposizioni non trovano applicazione se lo stesso fatto è sanzionato dalla normativa regionale.

Al fine di contrastare l’evasione nel settore delle locazioni per finalità turistiche o locazioni brevi l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza effettuano, con modalità definite d’intesa, specifiche analisi del rischio orientate prioritariamente all’individuazione di soggetti da sottoporre a controllo che concedono in locazione unità immobiliari ad uso abitativo prive di CIN.

Le disposizioni si applicano a decorrere dal 60° giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’avviso attestante l’entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del turismo per l’assegnazione del CIN.

 

Art. 13quater. Misure urgenti di sostegno alle imprese esportatrici

È estesa alle imprese esportatrici, localizzate nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2.11.2023 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei Ministri 3.11.2023, la misura prevista dall’art. 10 D.L. 61/2023, fermo restando il limite massimo di risorse ad essa destinate. La misura è altresì estesa alle imprese non direttamente operative sui mercati esteri, ma parte di una filiera produttiva a vocazione esportatrice e il cui fatturato, in misura non inferiore alla soglia stabilita secondo le modalità di cui al citato art. 10, c. 2, derivi da comprovate operazioni di fornitura a beneficio di imprese esportatrici.

Le domande di finanziamento agevolato presentate entro il 31.12.2024 dalle imprese localizzate nei territori nei quali si applica la misura prevista dall’art. 10 D.L. 61/2023, ivi inclusi i soggetti a cui la misura è stata estesa, sono esentate, a domanda del richiedente, dalla prestazione di forme di garanzia.

 

Art. 15bis. Fondo di garanzia per Pmi

Dal 1.01.2024 al 31.12.2024, il Fondo di garanzia Pmi, fermo restando il limite di impegno massimo assumibile fissato annualmente dalla legge di bilancio, opera con le seguenti modalità:

  1. a) l’importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa è pari a euro 5.000.000;
  2. b) in relazione alle garanzie rilasciate dal Fondo in favore di start-up innovative e di incubatori certificati, la garanzia è concessa, mediante applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX delle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo, fino alla misura massima del 55% per le operazioni finanziarie, riferite a soggetti beneficiari finali che rispettino i requisiti dimensionali di microimpresa e di piccola e media impresa, rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione, concesse per il finanziamento di esigenze di liquidità. La predetta misura massima è innalzata al 60% per le operazioni finanziarie riferite a PMI rientranti nelle fasce 3 e 4 del modello di valutazione. La misura massima è altresì innalzata all’80% nel caso di operazioni finanziarie aventi ad oggetto il finanziamento di programmi di investimento, nonché per le operazioni finanziarie riferite a PMI costituite o che abbiano iniziato la propria attività non oltre 3 anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base del modello di valutazione. Per le operazioni finanziarie aventi ad oggetto investimenti nel capitale di rischio dei soggetti beneficiari finali, la predetta misura massima è pari al 50%;
  3. c) in relazione alle operazioni finanziarie di importo fino a euro 40.000, ovvero fino a euro 80.000 nel caso di richiesta di garanzia presentata in modalità di riassicurazione da soggetti garanti autorizzati, nonché in relazione alle operazioni finanziarie di microcredito, di importo massimo fino a euro 50.000, la garanzia del Fondo è rilasciata nella misura massima dell’80%;
  4. d) possono accedere alla garanzia del Fondo gli enti del Terzo settore, purché iscritti al registro unico nazionale del Terzo settore nonché al repertorio delle notizie economiche e amministrative presso il registro delle imprese, in relazione a operazioni finanziarie di importo non superiore a euro 60.000 e senza l’applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX delle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia;
  5. e) la garanzia del Fondo può essere concessa, nei limiti del 15% della dotazione finanziaria annua del medesimo Fondo, in favore di imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499 oltre che nell’ambito di garanzia su portafogli di finanziamenti, anche in relazione a singole operazioni finanziarie, fatta esclusione di quelle aventi ad oggetto investimenti nel capitale di rischio. In favore delle predette imprese la garanzia del Fondo è riconosciuta fino alla misura massima del 30% per le operazioni finanziarie concesse per il finanziamento di esigenze di liquidità; la predetta percentuale è innalzata al 40% nel caso di operazioni finanziarie aventi ad oggetto il finanziamento di programmi di investimento nonché per le operazioni finanziarie riferite a imprese di nuova costituzione o che abbiano iniziato la propria attività non oltre 3 anni prima della richiesta della garanzia del Fondo;
  6. f) in relazione alle garanzie rilasciate in favore di imprese di cui alla lett. e), i soggetti richiedenti la garanzia versano al Fondo, con le modalità previste dalle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia, a pena di decadenza, una commissione una tantum pari all’1,25% dell’importo garantito dal medesimo Fondo;
  7. g) in favore delle microimprese, la garanzia del Fondo è concessa a titolo gratuito.

 

Art. 16. Misure in materia di sport

È incrementato il contributo per l’anno 2023 in favore del Coni per le attività connesse alla preparazione olimpica e al supporto della delegazione italiana per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. È previsto un contributo pari a 8 milioni di euro per il 2023 in favore della Federazione ciclistica italiana al fine di assicurare il completamento della realizzazione di un Velodromo nel comune di Spresiano.

È prorogato dal 31.12.2023 al 30.06.2024 il termine entro il quale le associazioni e le società sportive dilettantistiche uniformano i propri statuti alle disposizioni del D.Lgs. 36/2021.

È prorogato dal 31.12.2023 al 30.06.2024 il termine entro il quale le modifiche statutarie adottate sono esenti dall’imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni del D.Lgs. 36/2021.

Le comunicazioni al centro dell’impiego in sede di prima applicazione, relativamente ai direttori di gara e soggetti che sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio-dicembre 2023, possono essere effettuate, senza incorrere in alcuna sanzione, entro il 30.01.2024. Il medesimo termine del 30.01.2024 si applica anche alle comunicazioni all’interno del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche dei soggetti convocati e dei relativi compensi agli stessi riconosciuti, con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio-dicembre 2023.

 

Art. 17. Fondo nazionale per le politiche sociali

È rifinanziato il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’art. 20, c. 8 L. 328/2000 per l’anno 2023.

 

Art. 17bis. Proroga dell’accesso al 5 per mille per Onlus

È prorogato al 31.12.2024 il periodo di transitorietà per l’applicazione delle disposizioni del 5 per mille Irpef in favore del-le ONLUS, in attesa dell’istituzione e dell’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

 

Art. 18. Disposizioni inerenti ai lavoratori a tempo parziale ciclico

La disposizione di cui all’art. 2-bis, c. 1 D.L. 50/2022, nella parte in cui prevede il riconoscimento, per l’anno 2022, di un’indennità una tantum a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell’anno 2021, si intende riferita ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale che prevede periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa.

Per l’anno 2023, ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell’anno 2022, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa e che, alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) o di un trattamento pensionistico, è attribuita un’indennità una tantum pari a 550 euro.

  • L’indennità può essere riconosciuta solo una volta al medesimo lavoratore.
  • L’indennità non concorre alla formazione del reddito.
  • L’indennità è erogata dall’Inps, nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per l’anno 2023.
  • L’Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa. Qualora dal monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell’indennità.

 

Art. 18bis. Proroga del termine in materia di lavoro agile per genitori lavoratori

È prorogato dal 31.12.2023 al 31.03.2024 il termine previsto dall’art. 10, c. 2 D.L. 24/2022 con riferimento al diritto riconosciuto ai genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, ove ricorrano le condizioni previste dalla legislazione vigente, di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali.

 

Art. 19. Reddito di cittadinanza

La misura del reddito di cittadinanza è riconosciuta nel limite massimo di 7 mensilità e comunque non oltre il 31.12.2023. Il limite temporale non si applica per i percettori del Reddito di cittadinanza che, prima della scadenza dei 7 mesi, sono stati presi in carico dai servizi sociali, in quanto non attivabili al lavoro. In tali ipotesi, i servizi sociali, entro il suddetto termine di 7 mesi e comunque non oltre il 30.11.2023 (anziché 31.10.2023), comunicano all’Inps l’avvenuta presa in carico. Decorso tale termine in assenza della suddetta comunicazione, l’erogazione è sospesa. Non è più prevista la riattivazione.

Il limite temporale del 31.12.2023, nelle more della presa in carico, non si applica ai nuclei familiari che in ragione della loro caratteristiche sono stati comunque trasmessi ai servizi sociali per la presa in carico tramite la piattaforma, fermo restando la comunicazione della effettiva presa in carico entro il predetto termine del 30.11.2023.

 

Art. 21bis. Differimento adempimenti e versamenti a seguito degli eventi calamitosi del 2.11.2023, nelle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato

Le disposizioni si applicano ai soggetti che, alla data del 2.11.2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei comuni indicati nell’allegato A annesso al D.L. 145/2023.

Nei confronti di tali soggetti, i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, che scadono nel periodo dal 2.11.2023 al 17.12.2023, sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni e interessi, se effettuati in un’unica soluzione entro il 18.12.2023.

Le disposizioni si applicano anche ai versamenti delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all’Irpef, operate dai soggetti in qualità di sostituti d’imposta. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

 

Art. 22bis. Bonus psicologo

È incrementato di 5 milioni di euro per l’anno 2023 il limite di spesa per l’erogazione del contributo per le spese relative a sessioni di psicoterapia di cui all’art. 1, c. 538 L. 197/2022.