DECRETO CESSIONI – Le novità del SuperBonus

 

Approvato al Senato in via definitiva il Decreto Cessioni DL 11/2023. Si resta in attesa della pubblicazione in Gazzetta e della riapertura del mercato delle cessioni che dovrà essere veicolata dalla società Enel X. Confermato quindi lo stop a cessioni e sconti in fattura a partire dal 17 febbraio 2023 seppur con alcune eccezioni particolari che riguardano ad esempio gli interventi per la rimozione delle barriere architettoniche e quelli eseguiti in determinate zone del territorio ove si sono verificati eventi calamitosi. Si evidenziano di seguito le principali novità introdotte in sede di conversione.

Viene prorogata la scadenza del 31 marzo 2023 che riguarda le spese su villette ed unifamiliari. Si concede più tempo per concludere i lavori rientranti nel superbonus 110%; si potranno effettuare bonifici e portare avanti i cantieri fino al 30 settembre 2023. Resta invariato il requisito di aver concluso almeno il 30% degli interventi alla data del 30 settembre 2022.

Le cessioni delle spese sostenute nel 2022 si potranno effettuare entro il 30 novembre 2023. Non si tratta di una proroga ma di una remissione in bonis in quanto sarà obbligatorio pagare una sanzione di Euro 250 a comunicazione, non è infatti previsto il cumulo giuridico. Inoltre, questa possibilità, riguarda le sole cessioni verso soggetti “qualificati” quali banche ed intermediari finanziari.

Per aiutare i contribuenti che non sono riusciti e non riusciranno a trovare accordi per cedere l’agevolazione da superbonus 110%, è prevista la possibilità di spalmare tale detrazione in un periodo di 10 anni anziché in 4. Si tratta di una facoltà e non di un obbligo quindi viene concesso al contribuente di effettuare liberamente la propria scelta. Si specifica che questa possibilità è concessa solo per le spese sostenute nel 2022 e che per effettuare tale scelta, si dovrà attendere il modello Redditi 2024 relativo al periodi di imposta 2023; significa che nel modello Redditi 2023 non si dovranno riportare tale spese se si intende sfruttare la detrazione in 10 anni.

Le banche potranno “convertire” i crediti acquistati e non utilizzati, in buoni del Tesoro; ciò consentirà agli istituti di credito di acquisire nuovi crediti e sbloccare le pratiche sospese.

Introdotta una norma di interpretazione che permette la compensazione in F24 anche dei debiti previdenziali e assistenziali. Preme far notare che questa tesi era stata già confermata in diverse occasioni, da parte dell’Agenzia delle Entrate.

La soglia di 516mila euro per i lavori che richiedono l’obbligo dell’attestazione Soa richiesta alle imprese esecutrici deve essere calcolata facendo riferimento a ogni contratto di appalto e a ogni contratto di subappalto.

Vengono forniti alcuni importanti chiarimenti. Per i lavori non rientranti nel “superbonus”, la chiusura degli stati di avanzamento è soltanto una facoltà e non un obbligo. L’indicazione delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, nel computo metrico e nelle asseverazioni di congruità delle spese, è una mera facoltà e non un obbligo. Il contribuente potrà avvalersi della remissione in bonis per l’asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, per sismabonus e superbonus (il cosiddetto allegato B).

In merito agli interventi rientrati nella edilizia libera, si conferma il blocco delle cessioni a partire dal 17 febbraio ma si chiarisce in quali casi i lavori si presumo iniziati alla data del 16 febbraio e quindi per quali interventi, resta aperta la possibilità della cessione del credito. In particolare viene richiesto un accordo fra le parti. Se non è stato pagato un acconto prima del 16 febbraio, dovrà essere provata l’esistenza di un accordo anche verbale tramite una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.