Dal 1° gennaio 2025 è ufficialmente partito il nuovo regime speciale transfrontaliero di franchigia Iva per le piccole imprese. I soggetti stabiliti in uno Stato dell’Ue potranno realizzare prestazioni di servizio e cessioni di beni senza applicazione dell’imposta e senza, però, diritto a detrazione, anche in altri Stati membri.
Il nuovo regime speciale prevede per le piccole imprese la non applicazione dell’Iva in Stati membri diversi da quello di stabilimento, se rispettano tre requisiti:
- rispetto delle regole in ogni Stato membro per l’accesso al regime di franchigia nazionale. Regole che prevedono una o più soglie di accesso al regime, nonché regole particolari di esclusione, come ad esempio, distinte per settori di attività. In Italia, il regime è previsto solo per le persone fisiche; inoltre, il volume d’affari realizzato nel singolo Stato membro non deve superare l’importo di 85mila Euro.
- il volume d’affari annuo nell’Unione europea non deve essere superiore a 100mila Euro.
- il soggetto stabilito deve comunicare, allo Stato di stabilimento, la sua intenzione di avvalersi del regime di franchigia in uno o più Stati dell’Unione Europea. A seguito di tale comunicazione, lo Stato membro di stabilimento attribuisce al soggetto passivo un numero individuale di identificazione contenente il suffisso «EX» (in Italia tale numero è composto dalla partita Iva seguito dal suffisso «EX»).
In relazione a questa comunicazione e con specifico riferimento agli obblighi imposti ai soggetti passivi stabiliti in Italia, il provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate 460166 del 30 dicembre 2024 fissa le modalità attuative e gli adempimenti che devono essere rispettati dagli operatori economici per essere ammessi al regime speciale.
La comunicazione ha lo scopo di individuare anticipatamente quali sono gli Stati membri dell’Ue nei quali il contribuente vuole operare in franchigia ed è volta all’ottenimento del numero individuale di identificazione.
La comunicazione potrà essere trasmessa da parte degli intermediari abilitati.
Entro 35 giorni lavorativi dall’invio della comunicazione, l’agenzia delle Entrate attribuisce il numero individuale di identificazione.
A partire dall’attribuzione del numero di identificazione individuale, l’operatore potrà applicare il regime di franchigia nello Stato o negli Stati di esenzione indicati nella comunicazione.