Gli artt. 6-39 del D.Lgs. 13/2024 (modificati dall’art. 4 del D.Lgs. 108/2024) disciplinano il concordato preventivo biennale, riservato ai contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo che svolgono attività nel territorio dello Stato e che sono soggetti agli ISA (restano esclusi i contribuenti esonerati dagli ISA per ricavi superiori ai 5 milioni di Euro). Con la procedura, l’Agenzia delle Entrate propone al contribuente una definizione biennale del reddito rilevante ai fini Irpef/Ires ed Irap. Possono accedere anche i forfettari, ma la proposta riguarda una sola annualità.
Restano escluse dalla proposta del reddito definibile le plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze attive e passive, redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti in trasparenza. Il reddito minimo definibile sia ai fini Irpef/Ires ed Irap è di Euro 2.000.
Eventuali maggiori o minori redditi effettivi nel periodo di vigenza del concordato, non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell’Irap, nonché dei contributi previdenziali obbligatori.
Possono accedere al concordato, i contribuenti che nell’anno precedente non hanno debiti tributari amministrati dall’Agenzia delle Entrate o debiti contributivi; i debiti devono essere accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi. Possono comunque accedere al concordato i contribuenti che hanno estinto i debiti se l’ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, è inferiore alla soglia di 5.000 euro. Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione.
Rappresentano cause di esclusione:
- Omessa dichiarazione in relazione ad almeno uno dei 3 periodi precedenti a quelli di applicazione del concordato;
- Condanna per reati fiscali, false comunicazioni e relativi al riciclaggio;
- Con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, aver conseguito, nell’esercizio d’impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni;
- Adesione, per il primo periodo d’imposta oggetto del concordato, al regime forfetario;
- Nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato la società o l’ente risulta interessato da operazioni straordinarie (fusione, scissione, conferimento).
L’accettazione della proposta impegna il contribuente a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell’Irap relative ai periodi d’imposta oggetto di concordato. I contribuenti durante la validità dell’accordo sono tenuti agli obblighi contabili e dichiarativi e alla comunicazione dei dati mediante la presentazione dei modelli per l’applicazione degli Isa.
Al termine della proposta e in assenza di cause di esclusione, l’Agenzia formula una nuova proposta di concordato biennale relativa al biennio successivo, a cui il contribuente può aderire.
L’adesione non produce effetti ai fini Iva.
Il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d’imposta nel quale si verifica una delle seguenti condizioni:
- il contribuente modifica l’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso (tranne che si rimanga nello stesso Isa);
- il contribuente cessa l’attività;
- il contribuente aderisce al regime forfetario;
- la società o l’ente risulta interessato da operazioni straordinarie;
- il contribuente dichiara ricavi di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi Isa maggiorato del 50%.
Il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i suoi periodi di imposta nei seguenti casi:
- a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati;
- a seguito di dichiarazione integrativa, i dati dichiarati dal contribuente determinano una quantificazione diversa dei redditi del valore della produzione netta;
- nella dichiarazione dei redditi vengono riportati dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato;
- ricorre una delle ipotesi di esclusione o vengono meno i requisiti;
- è omesso il versamento delle somme dovute a seguito delle attività di controllo automatico, salvo l’applicazione del ravvedimento.
In presenza di circostanza eccezionali che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 50% rispetto a quelli oggetto di concordato, quest’ultimo cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposto in cui tale differenza si realizza. Le circostanze eccezionali sono legate ad eventi calamitosi, danni ai locali e/o alle scorte, sospensione dell’attività, cessione dell’azienda.
I contribuenti che aderiscono alla proposta hanno la facoltà di assoggettare la parte di reddito derivante dall’adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, applicando un’aliquota:
- del 10%, se nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 8;
- del 12%, se nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
- del 15%, se nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale inferiore a 6.
L’imposta sostitutiva è corrisposta entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito dovute per il periodo d’imposta in cui si è prodotta l’eccedenza.
Per i periodi di imposta oggetto del concordato, gli accertamenti di cui all’articolo 39 del Dpr 600/1973 non possono essere effettuati salvo che in esito all’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria ricorrano le cause di decadenza.