Bando per l’autoproduzione di energia rinnovabile

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha lanciato un bando per sostenere le piccole e medie imprese (PMI) che desiderano investire nell’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Questa iniziativa mira a promuovere la transizione energetica, ridurre i costi per le imprese e aumentare la competitività del sistema produttivo italiano.

Chi può beneficiare del bando?

Il bando è rivolto alle PMI, operanti su tutto il territorio nazionale, che intendono realizzare investimenti per l’autoproduzione di energia elettrica attraverso:

  • Installazione di impianti solari fotovoltaici o mini-eolici per l’autoconsumo immediato.
  • Sistemi di accumulo/stoccaggio dell’energia per l’autoconsumo differito.

Sono escluse le imprese che operano nel settore carbonifero e della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura.

Non sono ammissibili alle agevolazioni le imprese la cui attività non garantisce il rispetto del principio DNSH, ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020.

Quali sono le agevolazioni previste?

Il bando prevede la concessione di contributi in conto impianti, variabili in base alla dimensione dell’impresa:

  • 40% dei costi ammissibili per le piccole imprese.
  • 30% dei costi ammissibili per le medie imprese.

Inoltre, sono previste riserve per le imprese del Mezzogiorno e per le micro e piccole imprese, al fine di favorire una distribuzione equa delle risorse.

Come presentare la domanda?

Le domande di agevolazione dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, attraverso la piattaforma informatica di Invitalia. È fondamentale consultare attentamente il bando e la documentazione allegata per conoscere i requisiti, i criteri di valutazione e le modalità di presentazione della domanda.

Informazioni importanti:

  • Il bando sarà operativo a partire dalle 12 del 4 aprile fino alle 12 del 5 maggio 2025
  • Gli investimenti devono essere completati entro 18 mesi dall’approvazione della domanda
  • Gli investimenti devono avere un valore compreso tra 30.000 e 1 milione di euro.

PEC PERSONALE AMMINISTRATORI

Con la Nota n. 43836 del 12 marzo 2025, il MIMIT ha fornito chiarimenti circa l’obbligo, previsto dalla Legge n. 207/2024 (legge di Bilancio 2025), di iscrivere nel Registro delle Imprese un indirizzo PEC personale per ciascun amministratore di società.

L’obbligo si applica sia agli amministratori di società di neo costituzione sia a quelle costituite prima del 2025.

Nella pratica di nuova iscrizione al Registro Imprese, le società dovranno comunicare l’indirizzo PEC di ciascun amministratore. Ciò vale anche nel caso di pratiche di variazioni dati quali modifiche nella composizione dell’organo amministrativo e conferma di cariche.

Per le società in essere alla data del primo gennaio 2025, la comunicazione andrà assolta entro il entro il 30 giugno 2025.

La disposizione coinvolge tutti coloro che esercitano formalmente poteri di gestione e organizzazione aziendale, compresi i liquidatori. L’obbligo riguarda tutte le imprese commerciali costituite in qualsiasi forma societaria ed iscritte al Registro Imprese; quali società di persone, di capitali, i consorzi e le società consortili ad esclusione delle società semplici. Sono incluse le reti di imprese che abbiano soggettività giuridica e svolgano attività commerciale verso terzi.

Non è consentito utilizzare la PEC della società per comunicare quella personale dell’amministratore, in quanto il legislatore intende garantire ai terzi un canale diretto e univoco di comunicazione con ciascun amministratore. Tuttavia, un amministratore che svolge tale ruolo in più imprese può indicare la stessa PEC per ciascuna società amministrata.

La comunicazione e l’aggiornamento degli indirizzi PEC degli amministratori non comportano versamento di imposta di bollo né diritti di segreteria.

L’omissione dell’obbligo determina la sospensione e, in mancanza di regolarizzazione entro 30 giorni, il rigetto delle domande d’iscrizione o di rinnovo degli amministratori presso il Registro imprese.

La nuova normativa non prevede sanzioni specifiche tuttavia, resta applicabile la sanzione amministrativa (da €. 103 a €. 1.032) generale prevista dall’art. 2630 Cod. Civ. per l’omessa comunicazione nei termini di comunicazioni obbligatorie da parte degli amministratori.