BONUS EDILI 2025

La legge di Bilancio 2025 ha modificato sensibilmente il regime dei bonus edilizi a decorrere dalle spese sostenute dal primo gennaio 2025. In particolare:

  1. interventi di recupero edilizio e per ecobonus/sismabonus:
    • permane al 50% per gli interventi effettuati dal proprietario/titolare di diritto reale sull’abitazione principale
    • si riduce al 36% in qualsiasi altro caso permanendo i previgenti limiti di spesa massima agevolabile
  2. superbonus: la detrazione del 65% per condomini/edifici interamente posseduti è applicabile solo agli interventi per i quali al 15/10/2024 risulta presentata la CILA-S e adottata la delibera assembleare (per i condomìni), nonché la richiesta del titolo abilitativo nel caso di intervento di demolizione e ricostruzione Inoltre:
    • la detrazione Superbonus per spese sostenute nel 2023 è ripartibili in 10 quote annuali prezzi esercizio di un’opzione del tutto analoga a quanto avvenuto l’anno scorso per le spese sostenute nel 2022.
    • non sono più detraibili le spese relative alla sostituzione dell’impianto esistente con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

Nessuna modifica è intervenuta per quanto attiene il “bonus barriere” e il “bonus mobili”.

Le modifiche alla disciplina dei bonus edilizi portano ad una proroga della quasi totalità dei bonus in scadenza il 31/12/2024, introduzione di una riduzione progressiva dell’aliquota di detrazione per la maggior parte di essi e lasciano inalterato il solo bonus mobili, nonché di interventi la cui agevolazione era già previsto scadere nel 2025 (Bonus barriere  ed alcuni casi di Superbonus).

Si ricorda che per i soggetti che possiedono un reddito superiore a Euro 75.000, il nuovo art. 16ter inserito nel Tuir prevede una specifica limitazione alla detrazione delle rate per gli interventi sostenuti a decorrere dal.

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I BONUS EDILIZI DAL 2025

PEC Obbligatoria anche per gli amministratori

Il comma 860 dell’articolo unico della legge di Bilancio 2025 introduce l’obbligo per i singoli amministratori di società, sia di persone che di capitali, di dotarsi di una propria Pec. Tale obbligo viene introdotto con modifica dell’articolo 5 del Dlgs 179/2012 che aveva esteso alle imprese individuali l’obbligo di iscrivere la propria Pec nel registro delle imprese.

La norma non è molto esplicita e si limita ad introdurre il nuovo obbligo. Sono diversi i punti critici che dovranno essere chiariti; fra questi meritano di essere evidenziati:

  1. L’ambito soggettivo:
    • non è chiaro se l’obbligo riguarda le sole imprese costituitesi a partire dal 2025
    • non viene specificato se la Pec deve essere registrata per i nuovi amministratori o anche per quelli già nominati
  2. Non sono state previste sanzioni particolari e quindi si presume siano applicabili quelle già in vigore per le società (da 206 a 2.064 Euro)
  3. Pec unica. Non si specifica se possa essere utilizzata la stessa Pec della società o ne vada richiesta una personale; così come non si capisce se ogni amministratore debba avere un proprio indirizzo o possa esserne utilizzato uno per tutti i membri del consiglio di amministrazione. Infine un amministratore nominato in più società potrà avere una unica Pec o una per ogni società.

Per ora sono troppe le questioni da chiarire e si auspica un pronto intervento che chiarisca i diversi aspetti.

Intanto però, il Registro delle Imprese di Milano ha bloccato l’iscrizione di una nuova società in quanto, nella pratica presentata, mancava l’indirizzo Pec degli amministratori nominati.

Riduzione del 50% dei Contributi IVS

La legge di Bilancio 2025 prevede una agevolazione in materia contributiva. Il comma 186 della legge 207/2024 consente ai lavoratori che nell’anno 2025 si iscrivono per la prima volta nella gestione artigiani o commercianti e che percepiscono redditi di impresa, di chiedere una riduzione contributiva del 50%. La riduzione contributiva è attribuita per 36 mesi ed è applicabile anche dai contribuenti che applicano il regime forfettario ed è alternativa ad altre misure che prevedono riduzioni di aliquote. Si ricorda che per i contribuenti forfettari, la legge 190/2014 già disciplina un regime contributivo agevolativo che prevede un’aliquota contributiva ridotta del 35%. Per ottenere la riduzione contributiva prevista dalla legge di Bilancio sarà necessario l’invio di una apposita comunicazione telematica all’Inps.

Nuovi rateizzi delle cartelle

Nuove rateazioni con l’agente della riscossione, a partire dalle istanze presentate da gennaio 2025. In attuazione della riforma della riscossione (Dlgs 110/2024) si stabiliscono i casi in cui sussiste lo stato di difficoltà del debitore e si indica il numero massimo di rate concedibili, a seconda del valore dei parametri di riferimento. La riforma allunga la durata massima dei piani di rientro con l’agente della riscossione.

Per quanto attiene ai piani aventi ad oggetto somme non superiori a 120mila Euro, il debitore si può limitare ad attestare lo stato di difficoltà, senza allegare alcuna documentazione a supporto; si stabiliscono i seguenti scaglioni di durata massima del piano:

  • 84 rate mensili, per domande presentate negli anni 2025 e 2026;
  • 96 rate mensili, per domande presentate negli anni 2027 e 2028;
  • 108 rate mensili, per domande presentate a partire da gennaio 2029.

Nelle ipotesi in cui il debitore comprovi lo stato di difficoltà, per somme maggiori di 120mila Euro, la durata massima può raggiungere le 120 rate mensili, a prescindere dalla data di presentazione della domanda. Per somme fino a 120mila Euro, la durata massima viene così suddivisa:

  • da 85 a 120 rate, per istanze presentate negli anni 2025 e 2026;
  • da 97 a 120 rate, per istanze presentate nel 2027 e 2028;
  • da 109 a 120 rate, per istanze presentate a partire da gennaio 2029.

I parametri per segnalare lo stato di difficoltà del debitore:

  1. per le persone fisiche e per le imprese individuali in semplificata, il valore Isee del nucleo familiare;
  2. per i soggetti diversi dai primi, si assume il valore dell’indice di liquidità e il rapporto tra il totale del debito verso l’agente della riscossione e il valore della produzione.

Con riguardo ai primi, la situazione di difficoltà sussiste se il rapporto tra totale del debito e l’Isee mensile è superiore a 1. Il medesimo rapporto indica il numero massimo di rate concedibili. Per gli altri soggetti, la situazione di difficoltà è comprovata dal fatto che l’indice di liquidità abbia valore inferiore a 1.

Il numero massimo di rate concedibili viene parametrato al valore attribuito all’indice Alfa, dato dal rapporto tra debito totale e valore della produzione. Per ditte individuali e società di persone, il denominatore è rappresentato dal totale dei ricavi e dei proventi.

L’ipotesi in cui l’unica unità immobiliare adibita ad abitazione, a studio o all’attività d’impresa è diventata inagibile per eventi eccezionali e/o catastrofici, è identificata come unico caso di situazione oggettiva per cui sussistono sempre i presupposti di difficoltà.

Sul sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione sono già disponibili i nuovi modelli per richiedere la dilazione dei debiti.

Infine si segnala, che la riforma non ha soppresso la facoltà di chiedere la proroga della rateazione, per una sola volta. Ciò è possibile in tutti i casi in cui, successivamente alla prima domanda, i parametri di legge hanno subito un peggioramento. In tali ipotesi, è possibile chiedere la proroga del piano di rientro per un’ulteriore durata massima, determinata secondo i criteri stabiliti del Dm delle Finanze, a condizione però che non sia già intervenuta decadenza della rateazione (8 rate non pagate).

WELFARE AZIENDALE

La Legge di Bilancio prevede importanti novità in tema di welfare aziendale. In particolare, per i fringe benefit, viene replicata la disciplina agevolativa prevista per l’anno 2024, prorogandola per il triennio 2025-2027.

Il beneficio consiste nell’esenzione fiscale e contributiva dei compensi in natura fino a 1.000 Euro. L’esenzione aumenta a 2.000 Euro in caso di presenza di figli a carico. Superata questa soglia, l’intero importo dovrà essere tassato. Rientrano nell’agevolazione sia  i compensi in natura ma anche le somme erogate per il pagamento di utenze domestiche, per l’affitto dell’abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale. Sono agevolati sia i lavoratori subordinati sia coloro che percepiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

L’incremento dell’esenzione a 2.000 Euro riguarda i lavoratori con figli, compresi quelli nati fuori dal matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, che si trovano nelle condizioni di essere fiscalmente a carico. La norma è applicabile quando:

  • i lavoratori dichiarano di averne diritto indicando il codice fiscale dei figli a carico;
  • il datore di lavoro informa dell’applicazione del beneficio le rappresentanze sindacali unitarie ove presenti.

In merito alla tassazione dei fringe benefit è utile ricordare che il Dlgs 192/2024 ha modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il concetto di «valore normale» fiscalmente utile ove il bene o il servizio concesso ai dipendenti sia prodotto dal datore di lavoro stesso. Il decreto prevede, infatti, che il valore di tali beni e servizi è determinato in base al prezzo mediamente praticato nel medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi a favore del lavoratore o, in mancanza, in base al costo sostenuto dal datore di lavoro. È così superato il concetto di prezzo mediamente praticato al grossista.

Particolarmente interessante la norma che prevede per le somme rimborsate per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati, locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato nel 2025, la non concorrenza a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 Euro annui. L’esenzione non riguarda la base imponibile contributiva. Possono fruire del beneficio i soli lavoratori dipendenti assunti nel 2025 con un contratto a tempo indeterminato, sia full time sia part time anche in apprendistato, e con un reddito da lavoro dipendente non superiore a 35mila Euro nel 2024. Il beneficio sembrerebbe applicabile alle sole nuove assunzioni e non anche alle trasformazioni di contratto da tempo determinato a indeterminato. Per ottenere l’esenzione, i lavoratori dovranno trasferire la residenza nel Comune della sede di lavoro distante più di 100 Km dal Comune di precedente residenza. L’agevolazione fiscale dura due anni dall’assunzione, per un totale massimo agevolabile di 10.000 Euro. La misura sembra cumulabile con la disciplina dei fabbricati concessi ai dipendenti e con il maggior limite di esenzione dei fringe benefit che arriva a 2.000 Euro in presenza di figli a carico. Il lavoratore fuori zona con figli potrà ottenere un’esenzione di 14mila Euro nel biennio.

Le somme agevolate rilevano ai fini Isee e si computano per l’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali. Il lavoratore dovrà rilasciare al datore di lavoro una dichiarazione in base al Dpr 445/2000 nella quale attestare il luogo di residenza nei sei mesi precedenti la data di assunzione.

REGIME TRASFRONTALIERO IVA

Dal 1° gennaio 2025 è ufficialmente partito il nuovo regime speciale transfrontaliero di franchigia Iva per le piccole imprese. I soggetti stabiliti in uno Stato dell’Ue potranno realizzare prestazioni di servizio e cessioni di beni senza applicazione dell’imposta e senza, però, diritto a detrazione, anche in altri Stati membri.

Il nuovo regime speciale prevede per le piccole imprese la non applicazione dell’Iva in Stati membri diversi da quello di stabilimento, se rispettano tre requisiti:

  1. rispetto delle regole in ogni Stato membro per l’accesso al regime di franchigia nazionale. Regole che prevedono una o più soglie di accesso al regime, nonché regole particolari di esclusione, come ad esempio, distinte per settori di attività. In Italia, il regime è previsto solo per le persone fisiche; inoltre, il volume d’affari realizzato nel singolo Stato membro non deve superare l’importo di 85mila Euro.
  2. il volume d’affari annuo nell’Unione europea non deve essere superiore a 100mila Euro.
  3. il soggetto stabilito deve comunicare, allo Stato di stabilimento, la sua intenzione di avvalersi del regime di franchigia in uno o più Stati dell’Unione Europea. A seguito di tale comunicazione, lo Stato membro di stabilimento attribuisce al soggetto passivo un numero individuale di identificazione contenente il suffisso «EX» (in Italia tale numero è composto dalla partita Iva seguito dal suffisso «EX»).

In relazione a questa comunicazione e con specifico riferimento agli obblighi imposti ai soggetti passivi stabiliti in Italia, il provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate 460166 del 30 dicembre 2024 fissa le modalità attuative e gli adempimenti che devono essere rispettati dagli operatori economici per essere ammessi al regime speciale.

La comunicazione ha lo scopo di individuare anticipatamente quali sono gli Stati membri dell’Ue nei quali il contribuente vuole operare in franchigia ed è volta all’ottenimento del numero individuale di identificazione.

La comunicazione potrà essere trasmessa da parte degli intermediari abilitati.

Entro 35 giorni lavorativi dall’invio della comunicazione, l’agenzia delle Entrate attribuisce il numero individuale di identificazione.

A partire dall’attribuzione del numero di identificazione individuale, l’operatore potrà applicare il regime di franchigia nello Stato o negli Stati di esenzione indicati nella comunicazione.