Fringe Benefit Auto Aziendali

Circolare n. 10/E del 3 luglio 2025: Chiarimenti su tassazione dei veicoli in uso promiscuo

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 10/E del 3 luglio 2025 , ha fornito un quadro completo delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024) e dal “decreto Bollette” (D.L. n. 19/2025, convertito dalla L. n. 60/2025) in merito alla tassazione dei fringe benefit derivanti dalla concessione in uso promiscuo di autoveicoli, motocicli e ciclomotori ai dipendenti.

Cosa cambia dal 2025

A partire dai contratti stipulati dal 1° gennaio 2025, e per i veicoli immatricolati e consegnati dal medesimo anno , le nuove percentuali di tassazione si basano su criteri di transizione ecologica ed energetica:

  • 50% del valore convenzionale per la maggior parte dei veicoli (basato su 15.000 km/anno ACI).
  •  

    20% per i veicoli ibridi plug-in.

  • 10% per i veicoli completamente elettrici a batteria.

Questi benefici fiscali si applicano se il veicolo è stato immatricolato dal 1° gennaio 2025, il contratto di concessione è stato stipulato a partire dalla stessa data, e la consegna del mezzo al lavoratore è avvenuta dal 1° gennaio 2025. La Circolare sottolinea che la sottoscrizione del contratto e l’effettiva assegnazione sono eventi distinti ma entrambi essenziali per l’applicazione della nuova normativa.

Il Regime Precedente (fino al 31 dicembre 2024)

Fino al 31 dicembre 2024, i benefit in natura per veicoli nuovi in uso promiscuo erano tassati in misura percentuale forfetaria, variabile in base alle emissioni di CO2:

  • 25% per emissioni fino a 60 g/km.
  •  

    30% per emissioni da 61 a 160 g/km.

  •  

    50% per emissioni superiori a 160 g/km (con una fase intermedia al 40%).

  • 60% per emissioni oltre 190 g/km.

La base di calcolo era una percorrenza convenzionale di 15.000 km annui, utilizzando i costi chilometrici ACI, al netto di eventuali trattenute a carico del dipendente.

Disciplina Transitoria e Regola di Salvaguardia

Per garantire una transizione agevole, il nuovo comma 48-bis, introdotto dall’art. 6, comma 2-bis del D.L. 19/2025 , prevede l’applicazione della disciplina previgente (fino al 31/12/2024) nei seguenti casi:

  • Veicoli concessi in uso promiscuo tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024, con contratto e immatricolazione compatibili.
  • Veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e consegnati al dipendente entro il 30 giugno 2025.

Tuttavia, se la nuova disciplina dovesse risultare più favorevole (ad esempio, per un veicolo elettrico ordinato nel 2024 ma assegnato nel 2025), si applicherà quest’ultima, in linea con il principio che non devono esserci effetti peggiorativi per il contribuente.

Quando si applica il “valore normale”

Nei casi non contemplati né dalla nuova disciplina né da quella transitoria, il fringe benefit sarà quantificato secondo il criterio generale del “valore normale” previsto dall’art. 51, comma 3, del TUIR. Questo significa che il valore tassabile corrisponde alla quota del valore del bene riferibile all’uso personale del dipendente, scorporato dall’utilizzo aziendale e basato su elementi oggettivi e documentabili, come chiarito nella risoluzione n. 46/E del 2020.

Un esempio tipico è un veicolo ordinato e con contratto di concessione firmato nel 2024, ma immatricolato nel 2025 e consegnato al dipendente a luglio 2025. In questa situazione, non si applica né la disciplina transitoria (consegna oltre il 30/06/2025) né quella nuova (contratto stipulato nel 2024), rendendo necessaria la tassazione sul valore normale netto.

Proroghe Contrattuali e Riassegnazioni

La circolare affronta anche i casi di proroga del contratto e riassegnazione:

  • In caso di

    proroga contrattuale, si continua ad applicare la disciplina originaria, a meno che non ci siano modifiche sostanziali (novazione soggettiva o oggettiva).

  • In caso di

    riassegnazione a un nuovo dipendente, si considera un nuovo contratto, e si applica la normativa vigente al momento della riassegnazione. Pertanto, se il veicolo era già in uso al 31/12/2024 e la riassegnazione avviene entro il 30/06/2025 con contratto e ordine del 2024, si applica il vecchio regime forfetario. Se la riassegnazione avviene dal 1° luglio 2025, si applica il criterio del valore normale, poiché non si verificano le condizioni per le altre discipline.

WELFARE AZIENDALE

La Legge di Bilancio prevede importanti novità in tema di welfare aziendale. In particolare, per i fringe benefit, viene replicata la disciplina agevolativa prevista per l’anno 2024, prorogandola per il triennio 2025-2027.

Il beneficio consiste nell’esenzione fiscale e contributiva dei compensi in natura fino a 1.000 Euro. L’esenzione aumenta a 2.000 Euro in caso di presenza di figli a carico. Superata questa soglia, l’intero importo dovrà essere tassato. Rientrano nell’agevolazione sia  i compensi in natura ma anche le somme erogate per il pagamento di utenze domestiche, per l’affitto dell’abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale. Sono agevolati sia i lavoratori subordinati sia coloro che percepiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

L’incremento dell’esenzione a 2.000 Euro riguarda i lavoratori con figli, compresi quelli nati fuori dal matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, che si trovano nelle condizioni di essere fiscalmente a carico. La norma è applicabile quando:

  • i lavoratori dichiarano di averne diritto indicando il codice fiscale dei figli a carico;
  • il datore di lavoro informa dell’applicazione del beneficio le rappresentanze sindacali unitarie ove presenti.

In merito alla tassazione dei fringe benefit è utile ricordare che il Dlgs 192/2024 ha modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il concetto di «valore normale» fiscalmente utile ove il bene o il servizio concesso ai dipendenti sia prodotto dal datore di lavoro stesso. Il decreto prevede, infatti, che il valore di tali beni e servizi è determinato in base al prezzo mediamente praticato nel medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi a favore del lavoratore o, in mancanza, in base al costo sostenuto dal datore di lavoro. È così superato il concetto di prezzo mediamente praticato al grossista.

Particolarmente interessante la norma che prevede per le somme rimborsate per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati, locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato nel 2025, la non concorrenza a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 Euro annui. L’esenzione non riguarda la base imponibile contributiva. Possono fruire del beneficio i soli lavoratori dipendenti assunti nel 2025 con un contratto a tempo indeterminato, sia full time sia part time anche in apprendistato, e con un reddito da lavoro dipendente non superiore a 35mila Euro nel 2024. Il beneficio sembrerebbe applicabile alle sole nuove assunzioni e non anche alle trasformazioni di contratto da tempo determinato a indeterminato. Per ottenere l’esenzione, i lavoratori dovranno trasferire la residenza nel Comune della sede di lavoro distante più di 100 Km dal Comune di precedente residenza. L’agevolazione fiscale dura due anni dall’assunzione, per un totale massimo agevolabile di 10.000 Euro. La misura sembra cumulabile con la disciplina dei fabbricati concessi ai dipendenti e con il maggior limite di esenzione dei fringe benefit che arriva a 2.000 Euro in presenza di figli a carico. Il lavoratore fuori zona con figli potrà ottenere un’esenzione di 14mila Euro nel biennio.

Le somme agevolate rilevano ai fini Isee e si computano per l’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali. Il lavoratore dovrà rilasciare al datore di lavoro una dichiarazione in base al Dpr 445/2000 nella quale attestare il luogo di residenza nei sei mesi precedenti la data di assunzione.