Global minimum tax

Per rispettare le normative sulla Global minimum tax, le imprese italiane e quelle apolidi costituite in Italia, se scelgono di non presentare la comunicazione rilevante (Cr) autonomamente e delegano un’altra entità del gruppo, devono informare l’Agenzia delle Entrate.

Modalità di comunicazione

  • Il decreto ministeriale del 25 febbraio 2025 ha demandato all’Agenzia la definizione di modello e procedure. Il 7 agosto 2025, è stato emanato il provvedimento n. 321488/2025, che ha approvato il modello e le relative istruzioni.
  • La comunicazione va inviata esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite un intermediario.
  • È necessario utilizzare il software gratuito “NotificaGlobe” disponibile sul sito dell’Agenzia.
  • La trasmissione è possibile a partire dalla data che sarà comunicata con un avviso specifico sul sito dell’Agenzia.

Termini e procedure

  • Il termine ultimo per il primo invio non può essere anteriore al 30 giugno 2026.
  • A regime, il modello va trasmesso entro il quindicesimo mese successivo alla fine dell’esercizio di riferimento della Cr.
  • Il modello non deve essere nuovamente inviato negli anni successivi, a meno che non si verifichino modifiche o revoche della scelta precedentemente comunicata.

Soggetti delegati

  • Un’altra impresa locale designata: un’impresa del gruppo, localizzata in Italia, che viene nominata per presentare la Cr per conto delle altre entità italiane.
  • La controllante capogruppo: la società capogruppo che presenta la Cr nel proprio Paese, purché esista un accordo qualificato di scambio di informazioni tra l’Italia e lo Stato di tale società.
  • Un’altra impresa designata: un’impresa del gruppo (diversa dalla capogruppo) che presenta la Cr nel proprio Paese, anche in questo caso purché esista un accordo qualificato tra l’Italia e il suo Paese di localizzazione.

Correzioni e invalidazioni

  • Il modello viene scartato se contiene codici fiscali non validi, se il numero di protocollo per una modifica o un annullamento non corrisponde a un invio precedente o in caso di altre incongruenze.
  • È possibile correggere, annullare o revocare la scelta già effettuata entro i termini previsti.

Altra Novità Importante

L’accordo raggiunto dal G7 il 28 giugno sul Pillar 2 della global minimum tax (GMT), pur non essendo un punto di arrivo, segna un nuovo inizio, riflettendo la logica degli Stati Uniti.

I punti salienti sono:

  • Riconoscimento della GILTI: L’accordo stabilisce che la tassa statunitense GILTI (Global Intangible Low-Taxed Income) può essere considerata sostanzialmente equivalente alla GMT. Questo permette alle multinazionali con sede negli USA di soddisfare il livello minimo di tassazione.
  • “Global blending”: A differenza della GMT che verifica il livello di tassazione a livello di singolo Stato (“jurisdictional blending”), l’accordo permette alle multinazionali statunitensi di utilizzare il “global blending”, verificando la tassazione a livello globale. Questo crea un sistema “affiancato” e non integrato con la GMT.
  • Semplificazione e sovranità: Viene ribadito l’impegno a semplificare le regole della GMT e a riconsiderare gli incentivi fiscali “substance based”. L’aspetto più rilevante è la riaffermazione della “sovranità fiscale di ciascuno Stato”, che segna un distacco dall’idea originale della GMT come prelievo uniforme gestito da un organismo sovranazionale come l’OCSE.
  • Difficoltà di attuazione: L’attuazione dell’accordo richiederà il consenso unanime nell’Unione Europea e tra i 147 Stati dell’Inclusive Framework, con la previsione che anche altri Paesi richiederanno trattamenti simili a quello riservato agli USA.

In sintesi, l’accordo del G7 segna un cambiamento significativo nella direzione della global tax, dando maggiore importanza alla sovranità nazionale e alla logica statunitense, e rappresenta un punto di partenza per ridisegnare l’architettura della tassazione internazionale per l’economia digitale.

Cessione di nuda proprietà e usufrutto

Una recente norma interpretativa chiarisce che se un proprietario vende la nuda proprietà e l’usufrutto a due persone diverse, non si applica la tassazione sui redditi diversi per il venditore. La tassazione si applica, invece, come plusvalenza tassabile solo se vengono rispettati i requisiti temporali previsti. Questa novità è stata introdotta dall’articolo 1-bis del DL 84/2025 (il “decreto fiscale”) e si applica retroattivamente dal 2024.

Nuove regole per la tassazione degli immobili

La necessità di questa precisazione deriva dai cambiamenti introdotti dalla Legge di Bilancio 2024 (Legge 213/2023), che dal 1° gennaio 2024 ha modificato le regole per la tassazione delle plusvalenze immobiliari. Le nuove norme distinguono chiaramente tra la cessione di diritti reali e la costituzione di nuovi diritti.

Per determinare il tipo di tassazione, quindi, è fondamentale capire se il diritto reale ceduto esisteva già o è stato costituito per la prima volta.

  • Quando un soggetto costituisce un diritto di godimento (come l’usufrutto) su un immobile e mantiene un altro diritto reale su quello stesso bene, il reddito generato è considerato un reddito diverso (secondo l’articolo 67, comma 1, lettera h, del TUIR). Questo reddito è soggetto all’IRPEF (o IRES) con aliquota progressiva e non può beneficiare dell’imposta sostitutiva del 26%.
  • Quando invece un soggetto cede un bene o un diritto reale su un immobile e, con questa operazione, perde completamente ogni diritto su di esso, il reddito generato è una plusvalenza tassabile (secondo l’articolo 67, comma 1, lettere b e b-bis, del TUIR), purché si verifichino le condizioni temporali (ad esempio, la vendita avviene entro cinque anni dall’acquisto) o la natura del bene (ad esempio, un terreno edificabile).

Effetti pratici e impatto sulla prassi dell’Agenzia delle Entrate

Questa nuova interpretazione ha un impatto diretto su alcuni orientamenti dell’Agenzia delle Entrate.

Ad esempio, viene confermata la linea della risposta n. 129/2025, che considera un reddito diverso (soggetto a IRES) la cessione della sola proprietà superficiaria di un fabbricato da parte di un ente non commerciale che mantiene la proprietà del suolo.

Tuttavia, l’interpretazione del DL 84/2025 smentisce altre indicazioni precedenti. La risposta n. 224/2024, che considerava la costituzione del diritto di superficie su un terreno agricolo come una plusvalenza tassabile solo se il terreno era posseduto da meno di cinque anni, non è più valida per le operazioni successive al 31 dicembre 2023. Ora, tali operazioni rientrano nella categoria dei redditi diversi.

Inoltre, la nuova normativa contraddice la conclusione della risposta n. 133/2025, che classificava la cessione dell’usufrutto a un soggetto e della nuda proprietà a un altro come un reddito diverso. Secondo la nuova norma, tale operazione deve essere considerata nella sua interezza come plusvalenza tassabile, poiché il venditore perde completamente e definitivamente ogni diritto sull’immobile.

Decreto Fiscale 2025

 

Con la pubblicazione della Legge n. 108/2025 nella Gazzetta Ufficiale del 1° agosto, il D.L. n. 84/2025 è stato convertito in legge con modifiche, estendendosi da 16 a 21 articoli. Il provvedimento, in vigore dal 17 giugno, introduce nuove misure fiscali, tra cui disposizioni interpretative, adempimenti agevolati e chiarimenti normativi in vari ambiti.

Principali novità e chiarimenti

  • Disciplina per diritti reali di godimento (Articolo 1, commi 1-9): Viene chiarito che il reddito derivante dalla concessione di usufrutto o di altri diritti reali di godimento senza spossessamento totale è considerato “reddito diverso”. Se invece il diritto reale viene ceduto totalmente, si configura una plusvalenza, tassata ai sensi dell’articolo 67, lettere b) e b-bis) del TUIR.
  • Definizione agevolata dei giudizi tributari (Articolo 12-bis): Le liti pendenti relative a debiti oggetto di definizione agevolata possono essere estinte. La definizione si perfeziona con il pagamento della prima o unica rata. Il giudice può dichiarare l’estinzione d’ufficio se viene presentata la documentazione necessaria, e ciò rende inefficaci le sentenze non ancora passate in giudicato.
  • Ravvedimento per soggetti ISA (Articolo 12-ter): I soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale 2025-2026 possono regolarizzare le violazioni relative agli anni d’imposta 2019-2023 con una riduzione del 30% dell’imposta sostitutiva. Il versamento può essere in un’unica soluzione o rateizzato in 10 rate mensili tra gennaio e marzo 2026.
  • Obbligo di motivazione negli accessi (Articolo 13-bis): Gli atti di autorizzazione agli accessi e i verbali di constatazione devono ora includere una motivazione chiara, documentata e trasparente per evitare abusi.
  • IMU ed enti sportivi (Articolo 6): L’esenzione IMU per gli enti non commerciali che svolgono attività sportive dilettantistiche è disciplinata da un nuovo articolo. I corrispettivi medi percepiti saranno calcolati e pubblicati annualmente dai Comuni in consultazione con le rappresentanze sportive locali. È prevista una disciplina transitoria fino alla definizione del metodo di calcolo.

Altre disposizioni rilevanti

  • Split payment (Articolo 10): Dal 1° luglio 2025, le società quotate nell’indice FTSE MIB sono escluse dallo split payment. I comportamenti adottati dai contribuenti prima dell’entrata in vigore della legge sono fatti salvi.
  • Reverse charge (Articolo 9, comma 1): Sono stati eliminati i vincoli applicativi del reverse charge per gli appalti di trasporto merci e forniture di beni strumentali, semplificando le regole per i committenti pubblici.
  • Termini per i versamenti (Articolo 13): Lo spostamento del termine per i versamenti con maggiorazione dello 0,4% è confermato al 21 luglio 2025, con la possibilità di effettuare il versamento fino al 20 agosto 2025.
  • Altre conferme: Sono state mantenute le modifiche sulla riportabilità delle perdite fiscali per i soggetti IRES (art. 2) e le regole sulle nuove assunzioni e la riduzione degli occupati nel calcolo dell’agevolazione per il costo del lavoro (art. 3). Anche le disposizioni sui benefici fiscali per il gasolio agricolo e il biodiesel sono state confermate (art. 7).

Contributi in Conto Capitale Tassati per Cassa

Assonime, con la circolare n. 20 del 31 luglio 2025, ha fornito un’analisi dettagliata delle importanti novità introdotte dall’articolo 9 del D.Lgs. 192/2024, attuativo della Legge delega n. 111/2023 sulla riforma fiscale. L’obiettivo primario di questa riforma è ridurre il divario tra i valori contabili e fiscali in diversi ambiti, con un focus particolare sui contributi in conto capitale, le commesse e le differenze su cambi.

Tassazione Immediata per i Contributi in Conto Capitale

La modifica più significativa riguarda la tassazione dei contributi in conto capitale. Il nuovo articolo 88, comma 3, lettera b) del TUIR stabilisce in modo perentorio che i contributi in conto capitale, qualificati come sopravvenienze attive, debbano essere tassati integralmente nell’esercizio in cui vengono incassati. Questa disposizione abroga definitivamente la precedente facoltà di rateizzare la tassazione su un periodo massimo di quattro esercizi.

Le implicazioni di questa novità sono immediate:

  • La tassazione segue ora rigidamente il principio di cassa, rendendo irrilevante il momento di maturazione contabile del contributo.
  • Permane una divergenza significativa con i principi contabili nazionali (OIC 16 e OIC 24), che prevedono il riconoscimento dei contributi nel momento in cui è ragionevolmente certo il diritto a percepirli, indipendentemente dall’incasso.

Ambito Temporale di Applicazione: Un Quadro Misto

Le nuove disposizioni entrano in vigore a partire dal periodo d’imposta 2024 per i soggetti con esercizio “solare”. È fondamentale sottolineare che i contributi incassati fino al 2023 continueranno a seguire il vecchio regime, anche se inclusi in piani di rateizzazione preesistenti.

Una situazione di particolare attenzione è il “caso misto”, in cui un contributo viene erogato parzialmente prima e parzialmente dopo il 2024. In queste circostanze, il contributo sarà soggetto a due regimi distinti:

  • Le quote incassate ante-2024 potranno ancora beneficiare della rateizzazione.
  • Le quote incassate post-2024 saranno soggette a tassazione immediata.

Contributi per Studi e Ricerche: Un Dilemma Interpretativo

L’articolo 108, comma 3 del TUIR rimanda all’articolo 88 per la disciplina dei contributi per studi e ricerche, creando un’ambiguità interpretativa che Assonime auspica sia presto chiarita ufficialmente. Si delineano due possibili tesi:

  1. Tesi estensiva: Questa interpretazione suggerisce che tutti i contributi per studi e ricerche, siano essi destinati a coprire costi imputati a Conto Economico o costi capitalizzati, rientrerebbero nel nuovo regime di tassazione immediata. Ciò genererebbe uno sfasamento temporale rispetto al bilancio, in quanto i costi capitalizzati sono deducibili gradualmente tramite ammortamento, mentre il relativo contributo verrebbe tassato integralmente all’incasso.
  2. Tesi restrittiva: Secondo questa visione, i contributi relativi a costi capitalizzati sarebbero esclusi dalla nuova disciplina e continuerebbero ad essere tassabili per competenza, in virtù del principio di derivazione rafforzata. Questa interpretazione mirerebbe a mantenere una maggiore coerenza tra il regime fiscale e quello contabile per questa specifica tipologia di costi.

Assonime sottolinea l’urgenza di un chiarimento ufficiale da parte delle autorità competenti per dirimere tale ambiguità e garantire certezza agli operatori. Le implicazioni di questa riforma sono significative per le imprese, che dovranno ricalibrare le proprie strategie di gestione dei contributi in conto capitale in ottica fiscale.