Assegnazione codice CIN

 

 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 03/09/2024 l’Avviso dall’art. 13-ter, DL 145/2023, attestante l’entrata in funzione della Banca Dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche e del portale telematico (BDSR) del Ministero del turismo per l’assegnazione del CIN.

Termine ultimo per la richiesta del codice CIN è il 02 novembre 2024. Alla scadenza di tale termine diventano operative le norme sanzionatorie contenute nel DL 145/2023

I soggetti obbligati a richiedere il codice CIN sono:

  • I titolari o gestori delle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere
  • i locatori di unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche
  • i locatori di unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi

La richiesta del CIN avviene tramite la Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive (BDSR), accedendo alla piattaforma bdsr.ministeroturismo.gov.it con SPID o CIE.

Comunicazione GSE dei Crediti di Imposta 4.0 e R&S

 

 

Dalle ore 12 di oggi 29/04/2024 sono disponibili sul sito del GSE, i modelli per le comunicazioni relative ai crediti di imposta per investimenti 4.0 e del bonus R&S.

Il Ministero delle Imprese e del made in Italy ha emanato l’apposito DM riguardante la compensazione dei crediti d’imposta per gli investimenti del piano Transizione 4.0. Tale decreto definisce il contenuto e le modalità di invio dei modelli di comunicazione di dati e informazioni che le imprese devono fornire.

Le comunicazioni: l’art. 6 del DL 39/2024 ha previsto l’obbligo di due comunicazioni telematiche, una preventiva ed una a consuntivo, in relazione:

  • bonus investimenti 4.0 (di cui ai co. da 1057-bis a 1058-ter, L. n. 178/2020)
  • credito d’imposta per le attività di R&S (Ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all’art. 1, co. 200, 201 e 202, L. n. 160/2019).

La comunicazione preventiva deve indicare l’ammontare complessivo degli investimenti preventivati, la presunta ripartizione negli anni del credito ed il relativo piano di fruizione.

La comunicazione a consuntivo attribuisce certezza alla precedente comunicazione, una volta completati gli investimenti.

Con esclusivo riferimento agli investimenti “Industria 4.0” relativi al 2023, la compensazione dei crediti maturati e non ancora usufruiti è subordinata all’invio di un’apposita comunicazione.

Con la comunicazione di cui sopra, si sbloccano i crediti di cui l’Agenzia delle Entrate, aveva sospeso la compensazione in F24 con la Risoluzione nr. 19/2024.

 

NUOVI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE
 

Investimenti 2024

 

Industria 4.0 e R&S

Investimenti che “si intendono effettuare” a decorrere

dal 30.03.2024

 

Comunicazione “preventiva” (ex ante)

comunicazione “a consuntivo” (ex post)

Investimenti effettuati nel periodo 01.01.2024 – 29.3.2024 Comunicazione (ex post) di completamento degli investimenti.
Investimenti 2023

Industria 4.0

 

Comunicazione degli investimenti effettuati.

 

Attenzione quindi ha nuovi investimenti da programmare nel 2024; se rientranti nelle agevolazioni Industria 4.0 e R&S, sarà necessaria una comunicazione preventiva per poter sfruttare il credito di imposta.

DEMATERIALIZZAZIONE DOCUMENTI DI TRASPORTO

 

 

 

Con la Legge n.37 del 08.03.2024 pubblicata in G.U. a fine marzo, l’Italia si è adeguata alla Convenzione Europea sulla digitalizzazione dei documenti di trasporto di merci su strada (E-Cmr).

Attraverso canali telematici dedicata, è possibile compilare, inviare e ricevere il Cmr eliminando completamente l’utilizzo della carta per tale documento.

Sarà necessario un ambiente “protetto” per la conservazione digitale dell’E-Cmr; inoltre è obbligatorio disporre di una firma digitale per autenticare il file elettronico del Cmr.

Dal mese di agosto, in base al Regolamento UE n.2020/1056, gli operatori europei potranno disporre di un formato elettronico armonizzato valido in tutti gli Stati membri.

 

La digitalizzazione interessa anche i DDT interni. Il trasporto interno di merci su strada può essere accompagnato da documenti digitali e non cartacei. Dal punto di vista tecnico, esistono già soluzioni per utilizzare file strutturati: si tratta dei messaggi DesAdv e RecAdv caratterizzati dall’utilizzo dell’infrastruttura Peppol per lo scambio elettronico dei dati che compongono il Ddt.

 

Vantaggi: eliminazione dell’uso della carta; comunicazioni digitali fra le parti (fornitore, trasportatore, cliente finale); certezza dei dati

Svantaggi: struttura rigida che non permette variazioni dei dati una volta chiuso il processo (prevista comunque la correzione di errori di cui ovviamente ne resta traccia).

Comunicazione ENEA per lavori 2024

 

 

Entro il 25 aprile va trasmessa all’ENEA la comunicazione per gli interventi ordinari ultimati tra il 1 e il 26 gennaio di quest’anno. La trasmissione riguarda le spese agevolate da ecobonus, da bonus ristrutturazioni e da bonus mobili.

Il 25 aprile corrisponde al novantesimo giorno successivo alla messa online del nuovo software nel portale Enea 2024. Per gli interventi finiti dal 27 gennaio in avanti, il termine diventa mobile. Si ricorda che l’adempimento ha una scadenza di 90 giorni dalla fine dei lavori compreso il collaudo, se previsto, o il completamento dell’installazione.

L’obbligo di comunicazione all’Enea per gli interventi agevolati dall’ecobonus ordinario è previsto dall’articolo 6 del decreto Requisiti 6 agosto 2020 e riguarda tutti gli interventi agevolati dalla detrazione per il risparmio energetico.

L’obbligo per i lavori incentivati dal bonus ristrutturazioni e dal bonus mobili è richiesto solo per gli interventi edilizi con un impatto sulla prestazione energetica del fabbricato. Come le sostituzioni degli infissi, le coibentazioni e gli interventi sugli impianti tecnologici per il riscaldamento. Inoltre è prevista per l’acquisto degli elettrodomestici.

Le conseguenze dell’omissione delle due comunicazioni sono diverse. Dimenticarsi di quella riferita al bonus ristrutturazioni e agli elettrodomestici non comporta la decadenza dall’agevolazione; Il mancato invio della comunicazione per l’ecobonus è invece al centro di accese discussioni e contenziosi da molti anni. La sentenza 7657/2024, depositata lo scorso 21 marzo, ha affermato che l’omesso o tardivo invio all’Enea non è causa di decadenza. La sentenza 34151/2022 aveva sostenuto il contrario.

Ravvedimento Speciale scadenza 31/05/2024

 

 

Il decreto legge 39/2024 ha spostato al 31 maggio 2024 il termine ultimo per perfezionare la procedura di regolarizzazione. La nuova scadenza è valida sia per le violazioni riguardanti le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d’imposta precedenti, sia le violazioni riguardanti le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 (cioè, quelle successivamente ammesse dal “decreto Milleproroghe”).

L’istituto, con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, consente di regolarizzare le violazioni, purché le dichiarazioni siano state validamente presentate.

L’agevolazione consiste nel pagamento delle sanzioni nella misura di 1/18 del minimo edittale irrogabile.

In caso di rateazione delle somme, il mancato pagamento, anche parziale, di una rata entro il termine di scadenza della rata successiva comporta la perdita del beneficio della dilazione e le somme residue sono iscritte a ruolo con applicazione della sanzione ordinaria e degli interessi.

È possibile regolarizzare tutte le violazioni che possono essere oggetto di ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs 472/1997), in relazione ai periodi d’imposta 2022 e precedenti e le irregolarità relative ai redditi di fonte estera, all’imposta sul valore delle attività finanziarie estere (IVAFE) e all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) che non siano individuabili con i controlli automatizzati delle dichiarazioni (articolo 36-bis, Dpr 600/1973), anche se relative ad attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, nonostante la violazione degli obblighi di monitoraggio (articolo 4, Dl 167/1990).

Non è possibile sanare le irregolarità emerse dal controllo automatizzato delle dichiarazioni, definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 dell’articolo 1, legge 197/2022, nonché le violazioni di natura formale, regolarizzabili ai sensi dei successivi commi da 166 a 173 e le irregolarità relative agli obblighi di monitoraggio degli investimenti detenuti all’estero.

La regolarizzazione è consentita con riferimento alle violazioni “sostanziali” dichiarative e alle violazioni sostanziali prodromiche alla presentazione della dichiarazione quali, per esempio, l’omessa fatturazione, non potendosi applicare in sede di ravvedimento il principio del cumulo giuridico, che non restano assorbite dalla regolarizzazione della dichiarazione.

Il versamento delle somme dovute può essere effettuato in otto rate di pari importo.

Bonus contro l’usa e getta

 

 

Con il DM 04/03/2024, pubblicato sulla GU 87 del 13/04/2024, sono state definite le disposizioni attuative del credito d’imposta finalizzato a promuovere l’acquisto e l’utilizzo di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso, previsto dall’art. 4 comma 7 del DLgs. 196/2021.

Il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese che acquistano e utilizzano prodotti della tipologia di quelli elencati nell’allegato al DLgs. 196/2021, Parte A e Parte B, che sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile e/o compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002.

Si tratta, a titolo esemplificativo, di:

  • tazze o bicchieri per bevande (inclusi i relativi tappi e coperchi) e di contenitori per alimenti (allegato parte A);
  • bastoncini cotonati, posate, piatti, cannucce (allegato parte B).

Sono ammesse all’agevolazione le spese effettivamente sostenute nel corso delle annualità 2022 (dopo il 14 gennaio), 2023 e 2024.

Possono accedere all’agevolazione le imprese che oltre a promuovere l’utilizzo dei prodotti sostenibili sopra indicati:

  • risultano attive e presenti nel registro delle imprese
  • sono iscritte all’assicurazione generale obbligatoria o alle sue forme esclusive e sostitutive oppure alla gestione separata
  • non sono destinatarie di sanzioni interdittive né si trovano in altre condizioni previste dalla legge ostative alla fruizione del beneficio secondo l’articolo 67 del Dlgs n. 159/2011
  • non sono in stato di liquidazione o soggette a procedure concorsuali con finalità liquidatoria.

Non sono comunque ammesse le spese per l’acquisto di prodotti che, non essendo utilizzate dall’impresa richiedente, si configurano unicamente come merce di rivendita operata da imprese del commercio. In via prioritaria, sono ammesse al beneficio le spese sostenute per l’acquisto dei prodotti destinati a entrare in contatto con alimenti.

L’effettività del sostenimento delle spese oggetto di contributo deve risultare da un’apposita attestazione resa dal presidente del collegio sindacale ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Il contributo spetta, fermo restando il limite delle risorse disponibili, nella misura del 20% delle spese sostenute e documentate, fino all’importo massimo annuale di 10.000 Euro per ciascun beneficiario. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, mediante modello F24. Non si applicano i limiti alle compensazioni di cui all’art. 1 comma 53 della L. 244/2007 e di cui all’art. 34 della L. 388/2000. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’IRAP produttive.

Il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa europea, nazionale o regionale.

Per accedere all’agevolazione, i soggetti in possesso dei requisiti richiesti, per il tramite del legale rappresentante, presentano un’apposita istanza attraverso la procedura informatica resa accessibile dal sito istituzionale del Ministero dell’Ambiente (www.mase.gov.it). Sulla sezione news del suddetto sito saranno indicati i termini e le modalità di presentazione della domanda, nonché la documentazione utile allo svolgimento dell’attività istruttoria propedeutica alla concessione. Le domande telematiche saranno gestite tramite apposita sezione del sito di Invitalia.

PUBBLICATO IL DECRETO DL.39/2024 SALVA CONTI

 

Le novità in sintesi, che sono state introdotte con il DL “Salva Conti” sono:

  • la limitazione alla possibilità di optare per la cessione del credito/sconto in fattura per i bonus edilizi
  • l’esclusione della “remissione in bonis” per la regolarizzazione dell’omessa Comunicazione dello sconto in fattura/cessione del credito
  • una nuova comunicazione all’ENEA/Portale nazionale delle classificazioni sismiche in presenza di interventi di efficientamento energetico/antisismici
  • la riformulazione del divieto di utilizzo dei crediti d’imposta in presenza di ruoli scaduti di importo superiore a Euro 100.000 e l’introduzione di un nuovo divieto riferito ai bonus edilizi in presenza di ruoli scaduti di importo superiore a Euro 10.000
  • l’introduzione di norme antiabuso riferite alla cessione dei crediti “super-ACE
  • l’’introduzione di nuove comunicazioni per i crediti d’imposta Transizione 4.0
  • la riapertura dei termini per l’effettuazione del ravvedimento speciale per i periodi di imposta fino al 2022

La possibilità di applicare la disposizione alle comunicazioni dell’esercizio dell’opzione per la cessione del credito/sconto in fattura dei bonus edilizi era stata riconosciuta sia dalla prassi (CM 33/2022) che dal DL n. 11/2023. Al fine di pervenire al monitoraggio in tempo reale del totale delle cessioni effettuate è disposto che non è più ammesso accedere alla remissione in bonis per la comunicazione delle opzioni (da effettuare successivamente al 30/03/2024), con riferimento:

  • sia alle opzioni riferite alle spese detraibili sostenute nell’anno 2023
  • che alle opzioni relative alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni precedenti (dal 2020 al 2022).

Al fine di implementare il monitoraggio degli interventi agevolati, il decreto introduce un nuovo obbligo di comunicazione riferito:

  • sia agli interventi che accedono al super-ecobonus
  • sia per gli interventi agevolati con il super-sismabonus.

Soggetti obbligati: sono tenuti a effettuare:

  • sia la comunicazione iniziale
  • che le eventuali variazioni

i soggetti che, alternativamente:

  1. al 31/12/2023 non hanno concluso i lavori e che, entro la stessa data, hanno presentato:
    • la CILAS prevista per gli interventi superbonus (art. 119, co. 13-ter, DL 34/2020)
    • o l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli
  2. presentano detti documenti (CILAS o permesso di costruire) dal 1° gennaio 2024.
Intervento Termine lavori Presentaz.

CILAS

Comunicazione
 

Superbonus

2023 NO
2024 2024 SI
2025 2025 SI
Altro bonus edilizio NO

La Legge di bilancio 2024, nell’introdurre nell’art. 37, DL n. 233/2006 il nuovo comma 49-quinquies, ha previsto, a decorrere dal 1/07/2024, il divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti di importo complessivo superiore a €. 100.000.

Una prima precisazione riguarda il calcolo del plafond di €. 100.000, cui partecipano:

  • le iscrizioni a ruolo per imposte erariali
  • le iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi atti comunque emessi dall’Agenzia delle Entrate
  • ivi inclusi quelli riferiti agli “atti di recupero” dei crediti d’imposta

Per determinare la soglia di €. 100.000 occorre riferirsi a tutti i ruoli/carichi affidati all’agente della riscossione in essere che risultino scaduti (es: cartella di pagamento notificata da più di 60 gg), sommando tutto quanto iscritto a ruolo: imposta, interessi, sanzioni, aggio e spese di notifica. Al supero del citato limite è vietato l’utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti ad eccezione dei crediti derivanti da contributi previdenziali del titolare di posizione assicurativa (es: IVS dell’artigiano/Gestione separata Inps del professionista) e contributi previdenziali/assistenziali dovuti dal datore di lavoro. Il divieto non opera se, a fronte dei carichi scaduti sono in essere provvedimenti di sospensione o piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

Con riferimento ai crediti derivanti dall’opzione per la cessione del credito/sconto in fattura dei bonus edilizi, viene introdotto un nuovo divieto prevedendo che, in presenza delle iscrizioni a ruolo/carichi di cui al paragrafo precedente, per importi complessivamente superiori a €. 10.000 e per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento (es: 30° giorno dal 60° giorno dalla notifica della cartella), l’utilizzabilità in compensazione nel mod. F24 dei crediti d’imposta acquisiti per la quota spendibile nell’anno, presenti nella Piattaforma telematica, è sospesa fino a concorrenza degli importi dei citati ruoli/carichi; è ammesso l’utilizzo dell’eccedenza rispetto ai ruoli/carichi.

 

BONUS COLONNINE 2024

 

 

 

Il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase), ha comunicato che sono disponibili ancora oltre 70 milioni di Euro; così, con decreto direttoriale del 7 marzo 2024 del dipartimento Energia, sono stati definiti i termini e le modalità di presentazione delle richieste di concessione e di erogazione del contributo per l’istallazione delle colonnine di ricarica, da parte di imprese e professionisti.

Il bonus colonnine di ricarica copre il 40% delle spese sostenute per l’acquisto e la messa in opera di infrastrutture di ricarica elettrica, per l’allacciamento alla rete elettrica, per la progettazione e la messa in sicurezza dell’impianto. All’interno dei costi rimborsabili potrebbero essere comprese anche le spese sostenute per le opere edili strettamente necessarie, per l’impianto elettrico, per i dispositivi di monitoraggio e le spese di installazione.

Il bonus prevede dei costi massimi rimborsabili che variano in base al modello dell’infrastruttura, se in corrente alternata oppure in corrente continua, e alla potenza della stessa:

– infrastrutture in corrente alternata (AC) da 7,4 a 22 kW (compresi):

  • wallbox con un solo punto di ricarica: 2.500 Euro per singolo dispositivo;
  • colonnine con due punti di ricarica: 8.000 Euro per singola colonnina;

– infrastrutture di ricarica in corrente continua (DC):

  • fino a 50 kW: 1.000 Euro/kW;
  • oltre 50 kW: 50.000 Euro per singola colonnina;
  • oltre 100 kW: 75.000 Euro per singola colonnina.

Le domande per gli interventi di cui alle lettere a) e c) del decreto Mase n. 358/2021 (acquisto e messa in opera delle colonnine e spese di progettazione), possono essere presentate fino alle 17.00 del 20 giugno 2024. La domanda deve essere compilata e presentata online tramite la piattaforma disponibile nel sito di Invitalia, nella sezione «Colonnine di ricarica elettrica».

Stessa finestra temporale per le domande relative agli interventi di cui alla lettera b) dello stesso decreto Mase n. 358/2021 (costi per la connessione alla rete elettrica), ma in questo caso le istanze e i relativi allegati devono essere presentati esclusivamente tramite Posta elettronica certificata al seguente indirizzo Pec .

Fra gli allegati da inviare, il preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva dal gestore di rete, fatto salvo il caso di connessione già esistente, l’eventuale certificato antimafia per i contributi superiori a 150mila euro e, in caso di procura speciale alla presentazione della domanda, la relativa copia dello stesso atto di procura, oltre ai documenti di identità.

RESIDENZA FISCALE DI PERSONE FISICHE

 

 

 

 

Il decreto 209/2023 ha riscritto le norme del TUIR sulla “residenza fiscale” delle persone fisiche.

Viene ridimensionamento il criterio formale dell’iscrizione all’anagrafe (iscrizione all’Aire, l’anagrafe italiani residenti all’estero), che non costituisce più una presunzione assoluta.

Dal 1° gennaio 2024 la norma prevede che: “si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente”.

La Giurisprudenza e l’Agenzie delle Entrate, hanno da sempre considerato l’iscrizione all’AIRE, come una presunzione assoluta di residenza; la stessa Cassazione ha in alcuni casi confermato la rilevanza del criterio formale anagrafico anche in presenza di Convenzioni contro le doppie imposizioni con Stati Uniti (1783/1999), Svizzera (21970/2015), Regno Unito (16634/2018) e Brasile (1355/2022).

Le Convenzioni dovrebbero prevalere rispetto alla normativa domestica e i conflitti di doppia residenza vengono risolti tramite criteri di ordine gerarchico: 1. abitazione permanente, 2. centro degli interessi vitali, 3. soggiorno abituale, 4. cittadinanza, 5. procedura amichevole.

Il criterio della residenza fiscale è ampiamente criticato in dottrina in quanto, determinare in base a un elemento formale, significa tassare anche persone che non abbiano più alcun legame con l’Italia avendo trasferito domicilio e residenza all’estero e che non beneficiano pertanto della spesa pubblica e dei servizi del nostro Paese.

L’iscrizione all’anagrafe costituisce ora soltanto una presunzione relativa che ammette prova contraria ed occorrerà dimostrare di non essere domiciliato, residente e presente in Italia per la maggior parte del periodo di imposta.

AGEVOLAZIONI CASA UNDER 36

 

 

 

 

Viene previsto, al fine di dare certezza ai rapporti giuridici inerenti all’acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti con età inferiore a 36 anni e con valore dell’ISEE non superiore a € 40.000 annui, che le agevolazioni di cui all’art. 64, co. 6, 7 e 8, del D.L. 73/2021,

  • si applicano anche nei casi in cui,
  • entro il 31/12/2023,
  • sia stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione,
  • purché l’atto definitivo,
  • anche nei casi di trasferimento della proprietà da cooperative edilizie ai soci,
  • venga stipulato entro il 31/12/2024.

 

Inoltre, viene previsto che per i suddetti atti definitivi stipulati nel periodo compreso tra l’1/01/2024 e la data del 29/02/2024,

  • agli acquirenti è attribuito un credito d’imposta
  • di importo pari alle imposte corrisposte dagli stessi acquirenti in eccesso rispetto a quanto previsto dalla misura introdotta di cui sopra
  • che è utilizzabile nell’anno 2025 con le seguenti modalità (previste dal co. 7 dell’art. 64):
  • può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
  • può utilizzarsi in diminuzione dell’Irpef dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto;
  • in compensazione.

 

Agevolazioni previste dall’art. 64, co. 6, 7 e 8, del D.L. 73/2021
Gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9, e gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione relativi alle stesse sono esenti dalle imposte di registro, ipotecaria e castale se stipulati a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto 36 anni nell’anno in cui l’atto è rogitato e che hanno un valore ISEE non superiore a € 40.000 annui.
I finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo per i quali ricorrono le suddette condizioni e requisiti e sempreché la loro sussistenza risulti da dichiarazione del mutuatario resa nell’atto di finanziamento o allo stesso allegata sono esenti dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle T.C.G., prevista in ragione dello 0,25%.
Per i suddetti atti traslativi o costitutivi, relativi a cessioni soggette all’IVA, viene attribuito agli acquirenti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell’anno di stipulata dell’atto un credito d’imposta (che non dà luogo a rimborsi) di ammontare pari all’IVA corrisposta in relazione all’acquisto.