Decreto Fiscale 2025

 

Con la pubblicazione della Legge n. 108/2025 nella Gazzetta Ufficiale del 1° agosto, il D.L. n. 84/2025 è stato convertito in legge con modifiche, estendendosi da 16 a 21 articoli. Il provvedimento, in vigore dal 17 giugno, introduce nuove misure fiscali, tra cui disposizioni interpretative, adempimenti agevolati e chiarimenti normativi in vari ambiti.

Principali novità e chiarimenti

  • Disciplina per diritti reali di godimento (Articolo 1, commi 1-9): Viene chiarito che il reddito derivante dalla concessione di usufrutto o di altri diritti reali di godimento senza spossessamento totale è considerato “reddito diverso”. Se invece il diritto reale viene ceduto totalmente, si configura una plusvalenza, tassata ai sensi dell’articolo 67, lettere b) e b-bis) del TUIR.
  • Definizione agevolata dei giudizi tributari (Articolo 12-bis): Le liti pendenti relative a debiti oggetto di definizione agevolata possono essere estinte. La definizione si perfeziona con il pagamento della prima o unica rata. Il giudice può dichiarare l’estinzione d’ufficio se viene presentata la documentazione necessaria, e ciò rende inefficaci le sentenze non ancora passate in giudicato.
  • Ravvedimento per soggetti ISA (Articolo 12-ter): I soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale 2025-2026 possono regolarizzare le violazioni relative agli anni d’imposta 2019-2023 con una riduzione del 30% dell’imposta sostitutiva. Il versamento può essere in un’unica soluzione o rateizzato in 10 rate mensili tra gennaio e marzo 2026.
  • Obbligo di motivazione negli accessi (Articolo 13-bis): Gli atti di autorizzazione agli accessi e i verbali di constatazione devono ora includere una motivazione chiara, documentata e trasparente per evitare abusi.
  • IMU ed enti sportivi (Articolo 6): L’esenzione IMU per gli enti non commerciali che svolgono attività sportive dilettantistiche è disciplinata da un nuovo articolo. I corrispettivi medi percepiti saranno calcolati e pubblicati annualmente dai Comuni in consultazione con le rappresentanze sportive locali. È prevista una disciplina transitoria fino alla definizione del metodo di calcolo.

Altre disposizioni rilevanti

  • Split payment (Articolo 10): Dal 1° luglio 2025, le società quotate nell’indice FTSE MIB sono escluse dallo split payment. I comportamenti adottati dai contribuenti prima dell’entrata in vigore della legge sono fatti salvi.
  • Reverse charge (Articolo 9, comma 1): Sono stati eliminati i vincoli applicativi del reverse charge per gli appalti di trasporto merci e forniture di beni strumentali, semplificando le regole per i committenti pubblici.
  • Termini per i versamenti (Articolo 13): Lo spostamento del termine per i versamenti con maggiorazione dello 0,4% è confermato al 21 luglio 2025, con la possibilità di effettuare il versamento fino al 20 agosto 2025.
  • Altre conferme: Sono state mantenute le modifiche sulla riportabilità delle perdite fiscali per i soggetti IRES (art. 2) e le regole sulle nuove assunzioni e la riduzione degli occupati nel calcolo dell’agevolazione per il costo del lavoro (art. 3). Anche le disposizioni sui benefici fiscali per il gasolio agricolo e il biodiesel sono state confermate (art. 7).

Contributi in Conto Capitale Tassati per Cassa

Assonime, con la circolare n. 20 del 31 luglio 2025, ha fornito un’analisi dettagliata delle importanti novità introdotte dall’articolo 9 del D.Lgs. 192/2024, attuativo della Legge delega n. 111/2023 sulla riforma fiscale. L’obiettivo primario di questa riforma è ridurre il divario tra i valori contabili e fiscali in diversi ambiti, con un focus particolare sui contributi in conto capitale, le commesse e le differenze su cambi.

Tassazione Immediata per i Contributi in Conto Capitale

La modifica più significativa riguarda la tassazione dei contributi in conto capitale. Il nuovo articolo 88, comma 3, lettera b) del TUIR stabilisce in modo perentorio che i contributi in conto capitale, qualificati come sopravvenienze attive, debbano essere tassati integralmente nell’esercizio in cui vengono incassati. Questa disposizione abroga definitivamente la precedente facoltà di rateizzare la tassazione su un periodo massimo di quattro esercizi.

Le implicazioni di questa novità sono immediate:

  • La tassazione segue ora rigidamente il principio di cassa, rendendo irrilevante il momento di maturazione contabile del contributo.
  • Permane una divergenza significativa con i principi contabili nazionali (OIC 16 e OIC 24), che prevedono il riconoscimento dei contributi nel momento in cui è ragionevolmente certo il diritto a percepirli, indipendentemente dall’incasso.

Ambito Temporale di Applicazione: Un Quadro Misto

Le nuove disposizioni entrano in vigore a partire dal periodo d’imposta 2024 per i soggetti con esercizio “solare”. È fondamentale sottolineare che i contributi incassati fino al 2023 continueranno a seguire il vecchio regime, anche se inclusi in piani di rateizzazione preesistenti.

Una situazione di particolare attenzione è il “caso misto”, in cui un contributo viene erogato parzialmente prima e parzialmente dopo il 2024. In queste circostanze, il contributo sarà soggetto a due regimi distinti:

  • Le quote incassate ante-2024 potranno ancora beneficiare della rateizzazione.
  • Le quote incassate post-2024 saranno soggette a tassazione immediata.

Contributi per Studi e Ricerche: Un Dilemma Interpretativo

L’articolo 108, comma 3 del TUIR rimanda all’articolo 88 per la disciplina dei contributi per studi e ricerche, creando un’ambiguità interpretativa che Assonime auspica sia presto chiarita ufficialmente. Si delineano due possibili tesi:

  1. Tesi estensiva: Questa interpretazione suggerisce che tutti i contributi per studi e ricerche, siano essi destinati a coprire costi imputati a Conto Economico o costi capitalizzati, rientrerebbero nel nuovo regime di tassazione immediata. Ciò genererebbe uno sfasamento temporale rispetto al bilancio, in quanto i costi capitalizzati sono deducibili gradualmente tramite ammortamento, mentre il relativo contributo verrebbe tassato integralmente all’incasso.
  2. Tesi restrittiva: Secondo questa visione, i contributi relativi a costi capitalizzati sarebbero esclusi dalla nuova disciplina e continuerebbero ad essere tassabili per competenza, in virtù del principio di derivazione rafforzata. Questa interpretazione mirerebbe a mantenere una maggiore coerenza tra il regime fiscale e quello contabile per questa specifica tipologia di costi.

Assonime sottolinea l’urgenza di un chiarimento ufficiale da parte delle autorità competenti per dirimere tale ambiguità e garantire certezza agli operatori. Le implicazioni di questa riforma sono significative per le imprese, che dovranno ricalibrare le proprie strategie di gestione dei contributi in conto capitale in ottica fiscale.

Fisco: Sospensione Feriale

Ad agosto, l’Agenzia delle Entrate sospende l’invio di alcune comunicazioni e la scadenza di determinati versamenti, ma ci sono eccezioni importanti per casi urgenti o particolari.

Sospensione dell’invio di atti e comunicazioni

Dal 1° al 31 agosto (e dal 1° al 31 dicembre), l’Agenzia delle Entrate non invia le seguenti comunicazioni:

  • Esiti di controlli automatici (Art. 36-bis DPR 600/73 e 54-bis DPR 633/72).
  • Esiti di controlli formali (Art. 36-ter DPR 600/73).
  • Esiti della liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata.
  • Lettere di compliance.

Eccezioni: La sospensione non si applica in casi di urgenza e indifferibilità, come:

  • Pericolo per la riscossione: ad esempio, rischio di dispersione dei beni del contribuente o di scadenza dei termini di prescrizione.
  • Segnalazione di reati alle autorità giudiziarie.
  • Atti destinati a soggetti sottoposti a procedure concorsuali (es. fallimento, concordato preventivo), per consentire la tempestiva insinuazione al passivo.

Sospensione dei versamenti da avvisi bonari

I termini per il pagamento delle somme dovute a seguito di controlli automatici e formali e per la liquidazione delle imposte a tassazione separata sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre.

  • Esempio: se ricevi una comunicazione di controllo automatico a luglio, i 60 giorni per il pagamento sono sospesi per tutto agosto e fino al 4 settembre.
  • Attenzione: La sospensione non vale per le rate successive alla prima, derivanti da pagamenti rateizzati di avvisi bonari.

Sospensione generale di versamenti e adempimenti fiscali

Dal 1° al 20 agosto, tutti i termini per gli adempimenti e i versamenti fiscali (imposte, contributi INPS, somme dovute a Stato, Regioni ed enti previdenziali, incluse le rateizzazioni) sono sospesi. Ciò significa che le scadenze che cadono in questo periodo possono essere differite al 20 agosto senza alcuna maggiorazione di interessi o sanzioni.

Sospensione per le richieste al contribuente

Le richieste di documenti e informazioni dall’Agenzia delle Entrate al contribuente sono sospese dal 1° agosto al 4 settembre.

  • Sono incluse le richieste a seguito di inviti a comparire, questionari e i termini per le osservazioni a schemi d’atto.
  • Non sono sospese le richieste fatte durante controlli sostanziali come accessi, ispezioni, verifiche e procedure di verifica dei rimborsi IVA.

Sospensioni processuali

Infine, esistono specifiche norme che prevedono la sospensione dei termini processuali e pre-processuali nell’ambito dei contenziosi con il Fisco.

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Socio Unico e Amministratore: Ricavi Occulti

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 17108 del 25 giugno 2025, ha ribadito un principio fondamentale nel diritto tributario: la piena coincidenza tra il socio unico e l’amministratore unico di una società legittima la presunzione che i movimenti bancari ingiustificati sui conti personali siano da ricondurre alla società stessa.

Il caso specifico riguardava una S.r.l. il cui socio e amministratore unico era stato oggetto di accertamenti fiscali per oltre 1 milione di euro di ricavi non dichiarati, desunti da movimenti su conti personali e accessi a cassette di sicurezza. Dopo un iniziale accoglimento in primo grado, la sentenza era stata ribaltata in appello, portando il caso in Cassazione.

Il Contesto Normativo e la Decisione della Corte

La disciplina di riferimento è l’articolo 32 del D.P.R. n. 600/1973, che attribuisce all’Amministrazione finanziaria il potere di utilizzare i dati bancari. Per gli imprenditori, ogni versamento non giustificato si presume essere un ricavo occulto. Sebbene per i prelievi questa presunzione non valga più dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 228/2014, la giurisprudenza ammette l’estensione delle indagini a conti non formalmente intestati all’ente, ma a soci o amministratori, in presenza di una comprovata coincidenza di interessi.

La Cassazione ha rigettato il ricorso della società, sottolineando come la combinazione delle cariche di socio unico e amministratore unico crei un “controllo totale e incondizionato”, configurando una “sostanziale sovrapposizione tra interessi personali e societari”. In questo scenario, l’amministratore dispone liberamente del patrimonio sociale senza contrappesi interni, rendendo legittima la presunzione di riferibilità alla società dei movimenti, anche se su conti personali.

Di conseguenza, scatta l’inversione dell’onere della prova: spetta al contribuente dimostrare, con documentazione specifica e puntuale, la totale estraneità di ogni singolo movimento rispetto all’attività d’impresa. La Cassazione ha anche evidenziato la natura fittizia della struttura societaria nel caso esaminato, finalizzata a schermare le disponibilità economiche.

È stato chiarito che la mera approvazione del bilancio da parte dell’assemblea non è sufficiente a giustificare fiscalmente i movimenti, se non accompagnata da una ricostruzione analitica della destinazione dei fondi. Questa decisione consolida la giurisprudenza, rafforzando i criteri per l’estensione dell’attività istruttoria ai conti personali in presenza di indici di identità economica tra soggetto e società.

Codice EORI: attenzione alle truffe

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) lancia un forte avviso agli operatori economici e ai professionisti: prestate la massima attenzione ai numerosi portali online a pagamento che offrono servizi di registrazione del Codice EORI. La registrazione di questo identificativo, essenziale per le operazioni doganali, è totalmente gratuita e gestita esclusivamente dall’Agenzia stessa.

Proliferazione di Siti Fraudolenti

A seguito di un’ondata di segnalazioni, la Direzione Dogane dell’ADM ha emesso un comunicato (Avviso del 23 luglio 2025) per denunciare una pratica ingannevole in rapida crescita. Molti siti web privati si presentano come intermediari autorizzati per il rilascio del Codice EORI, chiedendo un compenso per un servizio che, in realtà, è accessibile gratuitamente attraverso i canali ufficiali. Questi operatori non solo inducono in errore gli utenti ignari, ma minano anche la fiducia nelle procedure doganali ufficiali.

Che Cos’è il Codice EORI e Perché È Fondamentale

Il Codice EORI (Economic Operator Registration and Identification) è un identificativo unico e obbligatorio per qualsiasi operatore economico che intenda effettuare operazioni doganali all’interno dell’Unione Europea. È indispensabile per presentare dichiarazioni doganali, richiedere autorizzazioni alle autorità e partecipare ad attività legate alla sicurezza delle merci. Il suo scopo è garantire un riconoscimento univoco degli operatori all’interno del sistema informativo doganale dell’UE.

La Chiarificazione dell’Agenzia: La Procedura è Semplice e Gratuita

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha ribadito in maniera categorica che:

  • Il rilascio del Codice EORI è completamente gratuito.
  • Nessun soggetto terzo è autorizzato a svolgere attività di intermediazione per conto dell’Agenzia.
  • La richiesta deve essere presentata direttamente agli Uffici delle Dogane territorialmente competenti, secondo le modalità ufficiali.

L’unico canale autorizzato e dettagliatamente descritto per l’attribuzione del codice è la sezione “EOS (EORI + AEO)” sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Come Richiedere Correttamente il Codice EORI

Per ottenere il Codice EORI, gli operatori economici devono inoltrare la richiesta direttamente all’Ufficio delle Dogane nella cui circoscrizione ha sede legale l’attività. Questo garantisce che la procedura sia gestita in modo trasparente, sicuro e, soprattutto, senza alcun costo aggiuntivo.

L’ADM invita tutti gli operatori a diffidare di qualsiasi offerta a pagamento per l’ottenimento del Codice EORI e a consultare sempre i canali ufficiali per evitare spiacevoli sorprese e costi non dovuti.

Fringe Benefit Auto Aziendali

Circolare n. 10/E del 3 luglio 2025: Chiarimenti su tassazione dei veicoli in uso promiscuo

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 10/E del 3 luglio 2025 , ha fornito un quadro completo delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024) e dal “decreto Bollette” (D.L. n. 19/2025, convertito dalla L. n. 60/2025) in merito alla tassazione dei fringe benefit derivanti dalla concessione in uso promiscuo di autoveicoli, motocicli e ciclomotori ai dipendenti.

Cosa cambia dal 2025

A partire dai contratti stipulati dal 1° gennaio 2025, e per i veicoli immatricolati e consegnati dal medesimo anno , le nuove percentuali di tassazione si basano su criteri di transizione ecologica ed energetica:

  • 50% del valore convenzionale per la maggior parte dei veicoli (basato su 15.000 km/anno ACI).
  •  

    20% per i veicoli ibridi plug-in.

  • 10% per i veicoli completamente elettrici a batteria.

Questi benefici fiscali si applicano se il veicolo è stato immatricolato dal 1° gennaio 2025, il contratto di concessione è stato stipulato a partire dalla stessa data, e la consegna del mezzo al lavoratore è avvenuta dal 1° gennaio 2025. La Circolare sottolinea che la sottoscrizione del contratto e l’effettiva assegnazione sono eventi distinti ma entrambi essenziali per l’applicazione della nuova normativa.

Il Regime Precedente (fino al 31 dicembre 2024)

Fino al 31 dicembre 2024, i benefit in natura per veicoli nuovi in uso promiscuo erano tassati in misura percentuale forfetaria, variabile in base alle emissioni di CO2:

  • 25% per emissioni fino a 60 g/km.
  •  

    30% per emissioni da 61 a 160 g/km.

  •  

    50% per emissioni superiori a 160 g/km (con una fase intermedia al 40%).

  • 60% per emissioni oltre 190 g/km.

La base di calcolo era una percorrenza convenzionale di 15.000 km annui, utilizzando i costi chilometrici ACI, al netto di eventuali trattenute a carico del dipendente.

Disciplina Transitoria e Regola di Salvaguardia

Per garantire una transizione agevole, il nuovo comma 48-bis, introdotto dall’art. 6, comma 2-bis del D.L. 19/2025 , prevede l’applicazione della disciplina previgente (fino al 31/12/2024) nei seguenti casi:

  • Veicoli concessi in uso promiscuo tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024, con contratto e immatricolazione compatibili.
  • Veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e consegnati al dipendente entro il 30 giugno 2025.

Tuttavia, se la nuova disciplina dovesse risultare più favorevole (ad esempio, per un veicolo elettrico ordinato nel 2024 ma assegnato nel 2025), si applicherà quest’ultima, in linea con il principio che non devono esserci effetti peggiorativi per il contribuente.

Quando si applica il “valore normale”

Nei casi non contemplati né dalla nuova disciplina né da quella transitoria, il fringe benefit sarà quantificato secondo il criterio generale del “valore normale” previsto dall’art. 51, comma 3, del TUIR. Questo significa che il valore tassabile corrisponde alla quota del valore del bene riferibile all’uso personale del dipendente, scorporato dall’utilizzo aziendale e basato su elementi oggettivi e documentabili, come chiarito nella risoluzione n. 46/E del 2020.

Un esempio tipico è un veicolo ordinato e con contratto di concessione firmato nel 2024, ma immatricolato nel 2025 e consegnato al dipendente a luglio 2025. In questa situazione, non si applica né la disciplina transitoria (consegna oltre il 30/06/2025) né quella nuova (contratto stipulato nel 2024), rendendo necessaria la tassazione sul valore normale netto.

Proroghe Contrattuali e Riassegnazioni

La circolare affronta anche i casi di proroga del contratto e riassegnazione:

  • In caso di

    proroga contrattuale, si continua ad applicare la disciplina originaria, a meno che non ci siano modifiche sostanziali (novazione soggettiva o oggettiva).

  • In caso di

    riassegnazione a un nuovo dipendente, si considera un nuovo contratto, e si applica la normativa vigente al momento della riassegnazione. Pertanto, se il veicolo era già in uso al 31/12/2024 e la riassegnazione avviene entro il 30/06/2025 con contratto e ordine del 2024, si applica il vecchio regime forfetario. Se la riassegnazione avviene dal 1° luglio 2025, si applica il criterio del valore normale, poiché non si verificano le condizioni per le altre discipline.

Patente a Punti per la Sicurezza sul Lavoro

Rivoluzione in vista per la gestione della patente a crediti destinata a imprese e lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili. A partire dal prossimo 10 luglio, il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) implementerà nuove funzionalità che promettono di semplificare la visualizzazione e l’incremento dei crediti, rafforzando così l’incentivo alla sicurezza sul lavoro.

Introdotta alla fine del 2024 con la riscrittura dell’articolo 27 del D.Lgs. 81/2008, la patente a punti è uno strumento chiave per qualificare le imprese e promuovere ambienti di lavoro più sicuri. Attualmente, circa 450.000 aziende sono già in possesso di questa patente, rilasciata inizialmente con 30 crediti e potenzialmente incrementabile fino a 100.

Come Aumentare i Crediti: Le Nuove Possibilità

Le nuove funzionalità del portale INL aprono diverse strade per le imprese e i lavoratori autonomi che desiderano aumentare il proprio punteggio. L’obiettivo è premiare l’esperienza, la formazione e gli investimenti in sicurezza.

Anzianità dell’impresa (Camera di Commercio):

  • 3 crediti per imprese iscritte da 5 a 10 anni.
  • 5 crediti per quelle con 11 a 15 anni di attività.
  • 8 crediti per un’anzianità da 16 a 20 anni.
  • 10 crediti per le imprese con oltre 20 anni di iscrizione.

Crediti temporali: Un credito aggiuntivo ogni 2 anni dalla data di rilascio della patente, fino a un massimo di 20 crediti, salvo sospensioni dovute a gravi violazioni.

Formazione e investimenti in sicurezza: Le attività documentate in questo ambito potranno portare fino a 30 crediti, con ulteriori 10 crediti per attività specifiche come indicato nelle tabelle del DM 132/2024.

L’accredito dei crediti per anzianità CCIAA sarà automatico, mentre per le altre tipologie avverrà il giorno successivo alla richiesta, previa presentazione della documentazione necessaria.

Accesso al Portale e Sistema di Deleghe

Per accedere alle nuove funzionalità del portale INL è necessaria un’attestazione preventiva per il legale rappresentante, il titolare d’impresa individuale o il lavoratore autonomo. L’identificazione avviene tramite SPID, CIE o CNS, con una verifica incrociata dei dati con la Camera di Commercio. Chi è già in possesso della patente ha già superato questa fase.

Una delle novità più attese è l’introduzione di un sistema di deleghe. Sarà possibile delegare soggetti terzi, come professionisti, associazioni o fiduciari, all’utilizzo del portale. Il titolare potrà inserire le deleghe specificando il codice fiscale e la validità, e l’accesso sarà consentito dal giorno successivo tramite SPID, CIE o CNS del delegato.

La visualizzazione dei dati della patente, regolata dal decreto direttoriale INL 43/2025, prevede diversi livelli di visibilità a seconda del ruolo dell’utente (legale rappresentante, delegato, committente), garantendo trasparenza e controllo.

Queste nuove funzionalità rappresentano un passo significativo verso una maggiore trasparenza e flessibilità nella gestione della patente a punti, contribuendo a rafforzare l’impegno per la sicurezza nei cantieri italiani.

Reverse Charge esteso al trasporto merci

Il reverse charge (o inversione contabile) si estende in modo significativo anche agli appalti di trasporto merci, eliminando i precedenti vincoli che ne limitavano l’applicazione. Questa novità, introdotta dall’articolo 9 del DL 84/2025, amplia il perimetro del meccanismo a tutti gli appalti della logistica e dei trasporti.

Inizialmente, la Legge di Bilancio 2025 (Legge 207/2024, articolo 1, comma 57 e successivi) aveva previsto il reverse charge per i servizi resi tramite appalti e subappalti, con l’obbligo di utilizzo prevalente di manodopera e di beni strumentali del committente. L’obiettivo era contrastare le frodi nel settore della logistica e della fornitura di manodopera.

Tuttavia, queste limitazioni contrattuali (prevalenza di manodopera e uso di beni del committente) non erano applicabili ai tradizionali appalti di trasporto merci. Per questo motivo, il legislatore ha deciso di intervenire sul testo del comma 57, eliminando tali vincoli e rendendo il reverse charge applicabile in modo più ampio.

Regime transitorio

In attesa dell’autorizzazione del Consiglio dell’Unione Europea per l’introduzione definitiva del reverse charge, è stato introdotto un regime transitorio opzionale. In base a questa opzione, prestatore e committente possono accordarsi affinché l’IVA sia versata direttamente dal committente per conto del prestatore. Quest’ultimo rimane comunque responsabile in solido per l’imposta dovuta.

Caratteristiche del regime transitorio:

  • Durata: Triennale.
  • Comunicazione: Il committente comunica l’opzione all’Agenzia delle Entrate tramite un apposito modello.
  • Pagamento: L’IVA deve essere versata entro il 16 del mese successivo all’emissione della fattura da parte del prestatore.
  • Compensazione: Non è possibile utilizzare la compensazione per il versamento dell’IVA.
  • Rimborso: Il diritto al rimborso dell’IVA non dovuta spetta al committente, purché dimostri l’effettivo versamento.

Il legislatore ha inoltre chiarito che questa opzione può essere esercitata bilateralmente e facoltativamente anche in tutta la catena dei subappalti, senza che l’esercizio da parte di un soggetto sia subordinato a quello degli altri nella filiera.

Novità Decreto Fiscale

È stato ufficialmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 138 del 17 giugno 2025) il Decreto Legge n. 84/2025, noto come “Decreto Fiscale”. Approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 12 giugno, il decreto introduce una serie di misure urgenti in materia fiscale, con un impatto significativo su lavoratori, imprese e enti locali.

Tra le principali novità, si segnalano la proroga dei versamenti per i soggetti ISA, modifiche al trattamento fiscale delle spese di dipendenti e autonomi, e interventi sulla tassazione del reddito di lavoro autonomo e dei redditi diversi.

Tracciabilità delle Spese di Trasferta: Limiti Territoriali

L’articolo 1 del decreto introduce una limitazione territoriale per i nuovi obblighi di tracciabilità delle spese di trasferta. Al fine di semplificare l’operatività, in particolare per i pagamenti all’estero, l’obbligo di tracciabilità si applica solo alle spese sostenute sul territorio italiano da dipendenti per vitto, alloggio, viaggio e trasporto tramite autoservizi pubblici non di linea (taxi e NCC). Questa semplificazione è estesa anche alle imprese per la deducibilità fiscale delle spese, tramite una modifica all’articolo 95 del TUIR.

In assenza di tracciabilità, le somme ricevute come rimborso analitico per le suddette spese, se sostenute in Italia e non pagate con strumenti tracciabili (come bonifici o carte elettroniche), concorreranno al reddito. Queste regole si applicano anche ai fini IRAP a partire dall’anno d’imposta 2025.

Lavoro Autonomo: Chiarimenti sul Reddito Imponibile

Il medesimo articolo 1 chiarisce che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo gli interessi e proventi finanziari derivanti da attività professionali, in quanto classificati come redditi di capitale. Inoltre, le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione onerosa di partecipazioni in associazioni tra persone fisiche senza personalità giuridica, società semplici (S.s.) e società tra professionisti (STP) rientrano nella categoria dei redditi diversi e sono soggetti a imposta sostitutiva del 26%, analogamente alle partecipazioni in società di persone o capitali che svolgono attività d’impresa. Viene confermata la deducibilità di ammortamenti e canoni di leasing per immobili a uso promiscuo e strumentali nel periodo d’imposta in cui maturano.

Spese di Rappresentanza: Obbligo di Mezzi Tracciabili

A partire dal 2025, la deducibilità delle spese di rappresentanza sarà subordinata all’effettuazione dei pagamenti con mezzi tracciabili, allineandosi agli obblighi già previsti per le imprese dalla legge di bilancio 2025.

Nuova Stretta sulle Perdite Fiscali e Superdeduzione Neoassunti

L’articolo 2 del decreto integra il regime di riporto delle perdite fiscali, introducendo come nuovo limite quantitativo il valore economico del patrimonio netto, in sostituzione del precedente riferimento al patrimonio netto contabile. Questo valore sarà calcolato al netto di conferimenti e versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti la data di efficacia di fusione o scissione, per evitare azzeramenti dell’importo delle perdite riportabili.

L’articolo 3 modifica il regime della superdeduzione del costo dei neoassunti (D.Lgs. n. 216/2023), escludendo le società collegate e a controllo congiunto dal perimetro del gruppo ai fini del calcolo dell’incremento occupazionale.

Proroga e Sanatoria per le Delibere IMU

Per il solo anno 2025, l’articolo 6 deroga al termine ordinario per l’approvazione delle aliquote e tariffe da parte degli enti locali per l’IMU. I comuni che non hanno adottato la delibera o non hanno predisposto il relativo Prospetto entro il 28 febbraio 2025 potranno farlo fino al 15 settembre 2025, utilizzando l’applicazione informatica sul Portale del federalismo fiscale.

Terzo Settore: Decorrenza delle Disposizioni Fiscali dal 2026

L’articolo 8 rende effettiva, a partire dal 2026, l’applicazione della disciplina fiscale del Terzo settore, eliminando la clausola di standstill e stabilendo che le disposizioni contenute nel Titolo X del D.Lgs. n. 117/2017 si applichino dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Analoga disposizione è introdotta per le imprese sociali dall’articolo 14.

Estensione del Reverse Charge nei Trasporti e Logistica

L’articolo 9 estende il meccanismo del reverse charge (inversione contabile) alle prestazioni di trasporto merci effettuate tramite appalti, subappalti o altri rapporti negoziali che prevedano un prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi operative del committente. L’estensione riguarda le prestazioni rese a imprese attive nei settori del trasporto, movimentazione di merci e logistica. Viene anche prevista la facoltà di opzione bilaterale per il reverse charge per tutti i soggetti della filiera dei subappalti. Rimangono escluse le operazioni verso Pubbliche Amministrazioni e soggetti già assoggettati allo split payment.

Split Payment: Esclusione delle Società FTSE MIB

L’articolo 10 prevede che, dal 1° luglio al 31 dicembre 2025, le operazioni effettuate nei confronti di società quotate incluse nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana e identificate ai fini IVA non saranno più soggette al meccanismo dello split payment, a condizione che la fattura sia emessa in tale periodo.

Dichiarazioni 2024: Rimessione nei Termini

Considerati i disservizi nel sistema informativo dell’Agenzia, l’articolo 12 stabilisce che le dichiarazioni dei redditi ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP, con scadenza originaria al 31 ottobre 2024, si considerano validamente presentate se trasmesse entro l’8 novembre 2024. Eventuali importi già versati a titolo di ravvedimento operoso non saranno rimborsati.

Proroga Termini di Versamento 2025 per Soggetti ISA

Infine, l’articolo 13 dispone la proroga al 21 luglio 2025 dei versamenti delle imposte in acconto e a saldo con scadenza al 30 giugno 2025 per i soggetti ISA.

Proroga Imposte 2025

Anche per il 2025 si profila una proroga per i versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi. La nuova scadenza per il saldo 2024 e il primo acconto 2025 è fissata al 21 luglio 2025, senza alcuna maggiorazione. Viene inoltre confermata la possibilità di effettuare i pagamenti entro il 20 agosto, applicando una maggiorazione dello 0,40%.

La misura, attesa da professionisti e imprese, è finalizzata a concedere più tempo ai contribuenti e ai loro intermediari per far fronte ai complessi adempimenti fiscali.

A Chi si Applica la Proroga

La proroga interesserà una vasta platea di contribuenti. Potranno beneficiare del rinvio dei termini di pagamento:

  • Titolari di partita IVA che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA).
  • Contribuenti che, pur non essendo direttamente soggetti agli ISA, dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per l’applicazione degli stessi.
  • Soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese le cui attività rientrano nel perimetro degli ISA.
  • Contribuenti che adottano il regime forfettario o il cosiddetto “regime di vantaggio”.

Quali Imposte Rientrano nella Proroga

Il rinvio al 21 luglio (che slitta rispetto al 20 luglio in quanto giorno festivo) copre il versamento delle principali imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi:

  • IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)
  • IRES (Imposta sul Reddito delle Società)
  • IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive)
  • Imposta sostitutiva per i regimi agevolati (forfettari e minimi)
  • Cedolare secca sugli affitti
  • Altre imposte e contributi che seguono le scadenze del saldo e del primo acconto IRPEF/IRES.

Il Calendario Aggiornato dei Versamenti

Alla luce della proroga, le scadenze fiscali per l’estate 2025 vengono così ridefinite:

  1. Entro il 21 luglio 2025: ultimo giorno utile per versare il saldo 2024 e il primo acconto 2025 senza alcuna maggiorazione.
  2. Entro il 20 agosto 2025: termine ultimo per regolarizzare i pagamenti, con l’applicazione di una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.