Con la pubblicazione della Legge n. 108/2025 nella Gazzetta Ufficiale del 1° agosto, il D.L. n. 84/2025 è stato convertito in legge con modifiche, estendendosi da 16 a 21 articoli. Il provvedimento, in vigore dal 17 giugno, introduce nuove misure fiscali, tra cui disposizioni interpretative, adempimenti agevolati e chiarimenti normativi in vari ambiti.
Principali novità e chiarimenti
- Disciplina per diritti reali di godimento (Articolo 1, commi 1-9): Viene chiarito che il reddito derivante dalla concessione di usufrutto o di altri diritti reali di godimento senza spossessamento totale è considerato “reddito diverso”. Se invece il diritto reale viene ceduto totalmente, si configura una plusvalenza, tassata ai sensi dell’articolo 67, lettere b) e b-bis) del TUIR.
- Definizione agevolata dei giudizi tributari (Articolo 12-bis): Le liti pendenti relative a debiti oggetto di definizione agevolata possono essere estinte. La definizione si perfeziona con il pagamento della prima o unica rata. Il giudice può dichiarare l’estinzione d’ufficio se viene presentata la documentazione necessaria, e ciò rende inefficaci le sentenze non ancora passate in giudicato.
- Ravvedimento per soggetti ISA (Articolo 12-ter): I soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale 2025-2026 possono regolarizzare le violazioni relative agli anni d’imposta 2019-2023 con una riduzione del 30% dell’imposta sostitutiva. Il versamento può essere in un’unica soluzione o rateizzato in 10 rate mensili tra gennaio e marzo 2026.
- Obbligo di motivazione negli accessi (Articolo 13-bis): Gli atti di autorizzazione agli accessi e i verbali di constatazione devono ora includere una motivazione chiara, documentata e trasparente per evitare abusi.
- IMU ed enti sportivi (Articolo 6): L’esenzione IMU per gli enti non commerciali che svolgono attività sportive dilettantistiche è disciplinata da un nuovo articolo. I corrispettivi medi percepiti saranno calcolati e pubblicati annualmente dai Comuni in consultazione con le rappresentanze sportive locali. È prevista una disciplina transitoria fino alla definizione del metodo di calcolo.
Altre disposizioni rilevanti
- Split payment (Articolo 10): Dal 1° luglio 2025, le società quotate nell’indice FTSE MIB sono escluse dallo split payment. I comportamenti adottati dai contribuenti prima dell’entrata in vigore della legge sono fatti salvi.
- Reverse charge (Articolo 9, comma 1): Sono stati eliminati i vincoli applicativi del reverse charge per gli appalti di trasporto merci e forniture di beni strumentali, semplificando le regole per i committenti pubblici.
- Termini per i versamenti (Articolo 13): Lo spostamento del termine per i versamenti con maggiorazione dello 0,4% è confermato al 21 luglio 2025, con la possibilità di effettuare il versamento fino al 20 agosto 2025.
- Altre conferme: Sono state mantenute le modifiche sulla riportabilità delle perdite fiscali per i soggetti IRES (art. 2) e le regole sulle nuove assunzioni e la riduzione degli occupati nel calcolo dell’agevolazione per il costo del lavoro (art. 3). Anche le disposizioni sui benefici fiscali per il gasolio agricolo e il biodiesel sono state confermate (art. 7).