Fisco: Sospensione Feriale

Ad agosto, l’Agenzia delle Entrate sospende l’invio di alcune comunicazioni e la scadenza di determinati versamenti, ma ci sono eccezioni importanti per casi urgenti o particolari.

Sospensione dell’invio di atti e comunicazioni

Dal 1° al 31 agosto (e dal 1° al 31 dicembre), l’Agenzia delle Entrate non invia le seguenti comunicazioni:

  • Esiti di controlli automatici (Art. 36-bis DPR 600/73 e 54-bis DPR 633/72).
  • Esiti di controlli formali (Art. 36-ter DPR 600/73).
  • Esiti della liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata.
  • Lettere di compliance.

Eccezioni: La sospensione non si applica in casi di urgenza e indifferibilità, come:

  • Pericolo per la riscossione: ad esempio, rischio di dispersione dei beni del contribuente o di scadenza dei termini di prescrizione.
  • Segnalazione di reati alle autorità giudiziarie.
  • Atti destinati a soggetti sottoposti a procedure concorsuali (es. fallimento, concordato preventivo), per consentire la tempestiva insinuazione al passivo.

Sospensione dei versamenti da avvisi bonari

I termini per il pagamento delle somme dovute a seguito di controlli automatici e formali e per la liquidazione delle imposte a tassazione separata sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre.

  • Esempio: se ricevi una comunicazione di controllo automatico a luglio, i 60 giorni per il pagamento sono sospesi per tutto agosto e fino al 4 settembre.
  • Attenzione: La sospensione non vale per le rate successive alla prima, derivanti da pagamenti rateizzati di avvisi bonari.

Sospensione generale di versamenti e adempimenti fiscali

Dal 1° al 20 agosto, tutti i termini per gli adempimenti e i versamenti fiscali (imposte, contributi INPS, somme dovute a Stato, Regioni ed enti previdenziali, incluse le rateizzazioni) sono sospesi. Ciò significa che le scadenze che cadono in questo periodo possono essere differite al 20 agosto senza alcuna maggiorazione di interessi o sanzioni.

Sospensione per le richieste al contribuente

Le richieste di documenti e informazioni dall’Agenzia delle Entrate al contribuente sono sospese dal 1° agosto al 4 settembre.

  • Sono incluse le richieste a seguito di inviti a comparire, questionari e i termini per le osservazioni a schemi d’atto.
  • Non sono sospese le richieste fatte durante controlli sostanziali come accessi, ispezioni, verifiche e procedure di verifica dei rimborsi IVA.

Sospensioni processuali

Infine, esistono specifiche norme che prevedono la sospensione dei termini processuali e pre-processuali nell’ambito dei contenziosi con il Fisco.

Hai bisogno di chiarimenti su un caso specifico o su quali termini si applicano alla tua situazione? CONTATTACI