Reverse Charge esteso al trasporto merci

Il reverse charge (o inversione contabile) si estende in modo significativo anche agli appalti di trasporto merci, eliminando i precedenti vincoli che ne limitavano l’applicazione. Questa novità, introdotta dall’articolo 9 del DL 84/2025, amplia il perimetro del meccanismo a tutti gli appalti della logistica e dei trasporti.

Inizialmente, la Legge di Bilancio 2025 (Legge 207/2024, articolo 1, comma 57 e successivi) aveva previsto il reverse charge per i servizi resi tramite appalti e subappalti, con l’obbligo di utilizzo prevalente di manodopera e di beni strumentali del committente. L’obiettivo era contrastare le frodi nel settore della logistica e della fornitura di manodopera.

Tuttavia, queste limitazioni contrattuali (prevalenza di manodopera e uso di beni del committente) non erano applicabili ai tradizionali appalti di trasporto merci. Per questo motivo, il legislatore ha deciso di intervenire sul testo del comma 57, eliminando tali vincoli e rendendo il reverse charge applicabile in modo più ampio.

Regime transitorio

In attesa dell’autorizzazione del Consiglio dell’Unione Europea per l’introduzione definitiva del reverse charge, è stato introdotto un regime transitorio opzionale. In base a questa opzione, prestatore e committente possono accordarsi affinché l’IVA sia versata direttamente dal committente per conto del prestatore. Quest’ultimo rimane comunque responsabile in solido per l’imposta dovuta.

Caratteristiche del regime transitorio:

  • Durata: Triennale.
  • Comunicazione: Il committente comunica l’opzione all’Agenzia delle Entrate tramite un apposito modello.
  • Pagamento: L’IVA deve essere versata entro il 16 del mese successivo all’emissione della fattura da parte del prestatore.
  • Compensazione: Non è possibile utilizzare la compensazione per il versamento dell’IVA.
  • Rimborso: Il diritto al rimborso dell’IVA non dovuta spetta al committente, purché dimostri l’effettivo versamento.

Il legislatore ha inoltre chiarito che questa opzione può essere esercitata bilateralmente e facoltativamente anche in tutta la catena dei subappalti, senza che l’esercizio da parte di un soggetto sia subordinato a quello degli altri nella filiera.

Reverse Charge esteso al trasporto merci STUDIO PICCOLI - Tax & Corporate Consulting ultima modifica: Giugno 19th, 2025 da STUDIO PICCOLI