Il decreto 209/2023 ha riscritto le norme del TUIR sulla “residenza fiscale” delle persone fisiche.
Viene ridimensionamento il criterio formale dell’iscrizione all’anagrafe (iscrizione all’Aire, l’anagrafe italiani residenti all’estero), che non costituisce più una presunzione assoluta.
Dal 1° gennaio 2024 la norma prevede che: “si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente”.
La Giurisprudenza e l’Agenzie delle Entrate, hanno da sempre considerato l’iscrizione all’AIRE, come una presunzione assoluta di residenza; la stessa Cassazione ha in alcuni casi confermato la rilevanza del criterio formale anagrafico anche in presenza di Convenzioni contro le doppie imposizioni con Stati Uniti (1783/1999), Svizzera (21970/2015), Regno Unito (16634/2018) e Brasile (1355/2022).
Le Convenzioni dovrebbero prevalere rispetto alla normativa domestica e i conflitti di doppia residenza vengono risolti tramite criteri di ordine gerarchico: 1. abitazione permanente, 2. centro degli interessi vitali, 3. soggiorno abituale, 4. cittadinanza, 5. procedura amichevole.
Il criterio della residenza fiscale è ampiamente criticato in dottrina in quanto, determinare in base a un elemento formale, significa tassare anche persone che non abbiano più alcun legame con l’Italia avendo trasferito domicilio e residenza all’estero e che non beneficiano pertanto della spesa pubblica e dei servizi del nostro Paese.
L’iscrizione all’anagrafe costituisce ora soltanto una presunzione relativa che ammette prova contraria ed occorrerà dimostrare di non essere domiciliato, residente e presente in Italia per la maggior parte del periodo di imposta.