Bonus contro l’usa e getta

 

 

Con il DM 04/03/2024, pubblicato sulla GU 87 del 13/04/2024, sono state definite le disposizioni attuative del credito d’imposta finalizzato a promuovere l’acquisto e l’utilizzo di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso, previsto dall’art. 4 comma 7 del DLgs. 196/2021.

Il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese che acquistano e utilizzano prodotti della tipologia di quelli elencati nell’allegato al DLgs. 196/2021, Parte A e Parte B, che sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile e/o compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002.

Si tratta, a titolo esemplificativo, di:

  • tazze o bicchieri per bevande (inclusi i relativi tappi e coperchi) e di contenitori per alimenti (allegato parte A);
  • bastoncini cotonati, posate, piatti, cannucce (allegato parte B).

Sono ammesse all’agevolazione le spese effettivamente sostenute nel corso delle annualità 2022 (dopo il 14 gennaio), 2023 e 2024.

Possono accedere all’agevolazione le imprese che oltre a promuovere l’utilizzo dei prodotti sostenibili sopra indicati:

  • risultano attive e presenti nel registro delle imprese
  • sono iscritte all’assicurazione generale obbligatoria o alle sue forme esclusive e sostitutive oppure alla gestione separata
  • non sono destinatarie di sanzioni interdittive né si trovano in altre condizioni previste dalla legge ostative alla fruizione del beneficio secondo l’articolo 67 del Dlgs n. 159/2011
  • non sono in stato di liquidazione o soggette a procedure concorsuali con finalità liquidatoria.

Non sono comunque ammesse le spese per l’acquisto di prodotti che, non essendo utilizzate dall’impresa richiedente, si configurano unicamente come merce di rivendita operata da imprese del commercio. In via prioritaria, sono ammesse al beneficio le spese sostenute per l’acquisto dei prodotti destinati a entrare in contatto con alimenti.

L’effettività del sostenimento delle spese oggetto di contributo deve risultare da un’apposita attestazione resa dal presidente del collegio sindacale ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Il contributo spetta, fermo restando il limite delle risorse disponibili, nella misura del 20% delle spese sostenute e documentate, fino all’importo massimo annuale di 10.000 Euro per ciascun beneficiario. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, mediante modello F24. Non si applicano i limiti alle compensazioni di cui all’art. 1 comma 53 della L. 244/2007 e di cui all’art. 34 della L. 388/2000. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’IRAP produttive.

Il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa europea, nazionale o regionale.

Per accedere all’agevolazione, i soggetti in possesso dei requisiti richiesti, per il tramite del legale rappresentante, presentano un’apposita istanza attraverso la procedura informatica resa accessibile dal sito istituzionale del Ministero dell’Ambiente (www.mase.gov.it). Sulla sezione news del suddetto sito saranno indicati i termini e le modalità di presentazione della domanda, nonché la documentazione utile allo svolgimento dell’attività istruttoria propedeutica alla concessione. Le domande telematiche saranno gestite tramite apposita sezione del sito di Invitalia.

Bonus contro l’usa e getta STUDIO PICCOLI - Tax & Corporate Consulting ultima modifica: Aprile 16th, 2024 da STUDIO PICCOLI