Viene previsto, al fine di dare certezza ai rapporti giuridici inerenti all’acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti con età inferiore a 36 anni e con valore dell’ISEE non superiore a € 40.000 annui, che le agevolazioni di cui all’art. 64, co. 6, 7 e 8, del D.L. 73/2021,
- si applicano anche nei casi in cui,
- entro il 31/12/2023,
- sia stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione,
- purché l’atto definitivo,
- anche nei casi di trasferimento della proprietà da cooperative edilizie ai soci,
- venga stipulato entro il 31/12/2024.
Inoltre, viene previsto che per i suddetti atti definitivi stipulati nel periodo compreso tra l’1/01/2024 e la data del 29/02/2024,
- agli acquirenti è attribuito un credito d’imposta
- di importo pari alle imposte corrisposte dagli stessi acquirenti in eccesso rispetto a quanto previsto dalla misura introdotta di cui sopra
- che è utilizzabile nell’anno 2025 con le seguenti modalità (previste dal co. 7 dell’art. 64):
- può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
- può utilizzarsi in diminuzione dell’Irpef dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto;
- in compensazione.
| Agevolazioni previste dall’art. 64, co. 6, 7 e 8, del D.L. 73/2021 |
| Gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9, e gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione relativi alle stesse sono esenti dalle imposte di registro, ipotecaria e castale se stipulati a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto 36 anni nell’anno in cui l’atto è rogitato e che hanno un valore ISEE non superiore a € 40.000 annui. |
| I finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo per i quali ricorrono le suddette condizioni e requisiti e sempreché la loro sussistenza risulti da dichiarazione del mutuatario resa nell’atto di finanziamento o allo stesso allegata sono esenti dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle T.C.G., prevista in ragione dello 0,25%. |
| Per i suddetti atti traslativi o costitutivi, relativi a cessioni soggette all’IVA, viene attribuito agli acquirenti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell’anno di stipulata dell’atto un credito d’imposta (che non dà luogo a rimborsi) di ammontare pari all’IVA corrisposta in relazione all’acquisto. |
AGEVOLAZIONI CASA UNDER 36
STUDIO PICCOLI - Tax & Corporate Consulting
ultima modifica: Marzo 4th, 2024
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