Per rispettare le normative sulla Global minimum tax, le imprese italiane e quelle apolidi costituite in Italia, se scelgono di non presentare la comunicazione rilevante (Cr) autonomamente e delegano un’altra entità del gruppo, devono informare l’Agenzia delle Entrate.
Modalità di comunicazione
- Il decreto ministeriale del 25 febbraio 2025 ha demandato all’Agenzia la definizione di modello e procedure. Il 7 agosto 2025, è stato emanato il provvedimento n. 321488/2025, che ha approvato il modello e le relative istruzioni.
- La comunicazione va inviata esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite un intermediario.
- È necessario utilizzare il software gratuito “NotificaGlobe” disponibile sul sito dell’Agenzia.
- La trasmissione è possibile a partire dalla data che sarà comunicata con un avviso specifico sul sito dell’Agenzia.
Termini e procedure
- Il termine ultimo per il primo invio non può essere anteriore al 30 giugno 2026.
- A regime, il modello va trasmesso entro il quindicesimo mese successivo alla fine dell’esercizio di riferimento della Cr.
- Il modello non deve essere nuovamente inviato negli anni successivi, a meno che non si verifichino modifiche o revoche della scelta precedentemente comunicata.
Soggetti delegati
- Un’altra impresa locale designata: un’impresa del gruppo, localizzata in Italia, che viene nominata per presentare la Cr per conto delle altre entità italiane.
- La controllante capogruppo: la società capogruppo che presenta la Cr nel proprio Paese, purché esista un accordo qualificato di scambio di informazioni tra l’Italia e lo Stato di tale società.
- Un’altra impresa designata: un’impresa del gruppo (diversa dalla capogruppo) che presenta la Cr nel proprio Paese, anche in questo caso purché esista un accordo qualificato tra l’Italia e il suo Paese di localizzazione.
Correzioni e invalidazioni
- Il modello viene scartato se contiene codici fiscali non validi, se il numero di protocollo per una modifica o un annullamento non corrisponde a un invio precedente o in caso di altre incongruenze.
- È possibile correggere, annullare o revocare la scelta già effettuata entro i termini previsti.
Altra Novità Importante
L’accordo raggiunto dal G7 il 28 giugno sul Pillar 2 della global minimum tax (GMT), pur non essendo un punto di arrivo, segna un nuovo inizio, riflettendo la logica degli Stati Uniti.
I punti salienti sono:
- Riconoscimento della GILTI: L’accordo stabilisce che la tassa statunitense GILTI (Global Intangible Low-Taxed Income) può essere considerata sostanzialmente equivalente alla GMT. Questo permette alle multinazionali con sede negli USA di soddisfare il livello minimo di tassazione.
- “Global blending”: A differenza della GMT che verifica il livello di tassazione a livello di singolo Stato (“jurisdictional blending”), l’accordo permette alle multinazionali statunitensi di utilizzare il “global blending”, verificando la tassazione a livello globale. Questo crea un sistema “affiancato” e non integrato con la GMT.
- Semplificazione e sovranità: Viene ribadito l’impegno a semplificare le regole della GMT e a riconsiderare gli incentivi fiscali “substance based”. L’aspetto più rilevante è la riaffermazione della “sovranità fiscale di ciascuno Stato”, che segna un distacco dall’idea originale della GMT come prelievo uniforme gestito da un organismo sovranazionale come l’OCSE.
- Difficoltà di attuazione: L’attuazione dell’accordo richiederà il consenso unanime nell’Unione Europea e tra i 147 Stati dell’Inclusive Framework, con la previsione che anche altri Paesi richiederanno trattamenti simili a quello riservato agli USA.
In sintesi, l’accordo del G7 segna un cambiamento significativo nella direzione della global tax, dando maggiore importanza alla sovranità nazionale e alla logica statunitense, e rappresenta un punto di partenza per ridisegnare l’architettura della tassazione internazionale per l’economia digitale.