Micro, Piccole e Medie Imprese

 

 

 

Micro, piccole e medie imprese, aggiornati i limiti dimensionali

Con la Direttiva 2775/2023, pubblicata il 21 dicembre 2023, la UE rettifica i limiti dimensionali per definire le microimprese e imprese o gruppi di piccole, medie e grandi dimensioni.

L’adeguamento è dovuto al tasso di inflazione che, negli ultimi dieci anni, ha fatto registrare un più 24,3% nella zona Euro e un 27,2% nell’intera Unione.

I limiti riguardano il totale dello stato patrimoniale ed il totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni. Le nuove soglie sono le seguenti:

  • Per le microimprese il totale dell’attivo passa da 350mila a 450mila Euro e quello dei ricavi da 700mila a 900mila Euro
  • Per le piccole imprese il totale dell’attivo passa da 4 a 5 milioni di Euro e quello dei ricavi da 8 a 10 milioni di Euro (nella direttiva anche limiti per piccoli gruppi). Gli Stati membri possono stabilire soglie superiori che passano da 6 milioni a 7,5 milioni (attivo) e da 12 milioni a 15 milioni (ricavi).
  • Per le medie imprese il totale dell’attivo passa da 20 a 25 milioni di Euro e i ricavi da 40 a 50 milioni di Euro: in Italia questa categoria di imprese non è stata recepita (limiti che nella direttiva sono citati anche per grandi imprese, gruppi di dimensioni medie e grandi gruppi).

I limiti riferiti alle medie imprese sono quelli relativi alla redazione del bilancio consolidato.

Gli Stati membri hanno tempo fino al 24 dicembre 2024 per ratificare ed aggiornare la propria normativa interna. Dovranno inoltre comunicare alla Commissione europea, il testo di tali disposizioni che si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari che hanno inizio dal 01 gennaio 2024 o in data successiva. Ogni Stato potrebbe concedere alle imprese, di applicare le nuove disposizioni per gli esercizi che hanno inizio già con data 01 gennaio 2023 .

Nell’ordinamento interno, i limiti sopra citati, sono contenuti nelle disposizioni del Codice civile e riguardano gli adempimenti relativi ai bilanci delle microimprese previsti nell’articolo 2435-ter e quelli relativi ai bilanci redatti in forma abbreviata di cui all’articolo 2435-bis.

Inoltre, l’innalzamento dei limiti si riflette in numerose disposizioni contenute nei principi contabili: per esempio, la possibilità, prevista dall’Oic 9, di utilizzare l’approccio semplificato, basato sulla capacità di ammortamento, per la determinazione delle perdite di valore durevoli che impongono la svalutazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali, riservato alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata e alle micro-imprese.

Micro, Piccole e Medie Imprese STUDIO PICCOLI - Tax & Corporate Consulting ultima modifica: Gennaio 2nd, 2024 da STUDIO PICCOLI