Fringe benefit e premi di risultato – Novità 2024

 

 

 

Fringe benefit e premi di risultato – Novità 2024

 

Storia ed evoluzione della norma

I principi alla base della tassazione dei redditi da lavoro dipendente, sono legati alla previsione di considerare il reddito, costituito da tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Una formulazione più ampia rispetto a quella precedentemente contenuta nel vecchio articolo 48 del Tuir che faceva riferimento, ai soli compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d’imposta anche sotto forma di partecipazione agli utili in dipendenza del rapporto di lavoro, ivi comprese le erogazioni liberali. Fanno eccezione alcuni benefit erogati per soddisfare esigenze ritenute meritevoli di tutela come ad esempio la previdenza complementare e l’assistenza sanitaria.

I benefit previsti dall’articolo 51 co.3 del Tuir, prevedevano: la possibilità di erogarli ad personam, ossia non alla generalità o categorie di dipendenti: l’importo di Euro 258 al superamento del quale l’intero benefit è considerato imponibile; la possibilità di corrisponderli esclusivamente sotto forma di beni e servizi. Tutto ciò assimilava i benifit più alle erogazioni liberali (es.: i regali corrisposti in occasione delle festività) piuttosto che a strumenti di welfare. I fringe benefit previsti dall’articolo 51 co.3 nascono come una erogazione accessoria alla retribuzione da non confondere con i premi di risultato o con il welfare aziendale.

Infatti, il fringe benefit non necessita di un accordo di secondo livello o di un regolamento aziendale che ne rappresenti il vincolo negoziale e non è subordinato al raggiungimento di incrementi di produttività. Gli eventi degli ultimi anni (crisi pandemica ed energetica) hanno portato ad una revisione delle potenzialità della norma, trasformando tali strumenti in una sorta di ibrido in bilico tra i vecchi caratteri delle erogazioni liberali ed il welfare vero e proprio.

Le novità 2024

Dopo le novità DL Aiuti-ter, è stata superata la regola in base alla quale i fringe benefit erogati dovevano essere rappresentati soltanto da beni e servizi in natura, con esclusione di qualsiasi erogazione in denaro. Con la Legge di Bilancio 2024 il benefit può ora riguardare anche:

beni ceduti o servizi prestati dallo stesso datore di lavoro;

somme erogate in denaro o rimborsate dallo stesso datore ma solo per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. La legge di Bilancio aggiunge anche le spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Il nuovo limite di esenzione per periodo d’imposta, è pari a Euro 2.000 per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico ed a Euro 1.000 per gli altri lavoratori dipendenti. La norma opera in via temporalmente limitata (solo per il corrente anno) ed in espressa deroga alla prima parte della previsione contenuta nell’articolo 51 comma 3 del Tuir. Le soglie sopra, rappresentano il limite al di sotto del quale il fringe benefit non è tassato. In caso di superamento di tali limiti, l’intero importo del benefit è soggetto a tassazione. Inoltre, sempre in caso di superamento dei limiti, tali importi concorrono interamente anche alla determinazione dell’imponibile previdenziale.

Lavoratori interessati

A differenza dello scorso anno, per il 2024 vi è la possibilità di applicare la nuova agevolazione a tutti i lavoratori dipendenti; sia con figli a carico sia senza figli a carico.

I figli si considerano fiscalmente a carico quando abbiano un reddito non superiore a Euro 2.840,51. Per i figli di età non superiore a 24 anni, il limite di reddito è di Euro 4.000. Tale condizione dev’essere verificata con riferimento al 31 dicembre di ogni anno, ossia al 31 dicembre 2024 trattandosi di agevolazione che compete per il solo anno d’imposta 2024. L’agevolazione spetta in misura intera a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, a condizione che lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi. Spetta anche al contribuente che non può beneficiare della detrazione per figli fiscalmente a carico di cui all’articolo 12 del Tuir poiché per gli stessi percepisce l’assegno unico e universale (Auu). Quando i genitori decidono di attribuire l’intera detrazione per figli fiscalmente a carico a quello dei due che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato, la nuova agevolazione spetta comunque, ad entrambi.

Il datore è tenuto a conservare la documentazione che dimostri l’erogazione di somme o il rimborso di spese sostenute per il servizio idrico integrato, l’energia elettrica ed il gas naturale. L’applicazione dell’agevolazione è subordinata al rilascio di una dichiarazione preventiva predisposta dal lavoratore dipendente, indicando il codice fiscale dei figli fiscalmente a carico. Non è prevista alcuna dichiarazione per il lavoratore dipendente senza figli fiscalmente a carico.

Premi di produttività

La Legge di Bilancio 2024 proroga, anche per il 2024, la riduzione transitoria da 10 a 5 punti percentuali dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali per le somme erogate a titolo di premi di risultato ed altre forme di partecipazione agli utili d’impresa. Il limite annuo massimo dell’imponibile ammesso al regime tributario in oggetto è pari ad Euro 3.000, elevato ad Euro 4.000 per le imprese che coinvolgano pariteticamente I lavoratori nell’organizzazione del lavoro. L’imposta sostitutiva è applicabile solo a condizione che il reddito da lavoro dipendente del soggetto, nell’anno precedente a quello di percezione degli emolumenti in oggetto, non sia stato superiore ad Euro 80.000.

Fringe benefit e premi di risultato – Novità 2024 STUDIO PICCOLI - Tax & Corporate Consulting ultima modifica: Gennaio 5th, 2024 da STUDIO PICCOLI