Bonus Casa

 

 

 

BONUS RISTRUTTURAZIONI

Non ci sono modifiche all’agevolazione per il recupero edilizio, confermata fino al 31 dicembre 2024. Il bonus è una detrazione Irpef del 50% su una spesa di 96mila euro, da recuperare in 10 anni. È riservata agli immobili residenziali e loro pertinenze.

Agevolati gli interventi indicati all’articolo 16-bis del Tuir, che cita tutti i lavori di recupero edilizio e altri interventi “puntuali” (prevenzione atti illeciti, infortuni domestici e così via). La manutenzione ordinaria, da sola, è incentivata solo su parti comuni condominiali.

Agevolati anche la costruzione o l’acquisto di box auto pertinenziali e l’acquisto di case in edifici ristrutturati (il bonus si applica sul 25% del prezzo).

 

ECOBONUS

Nessuna novità anche per l’ecobonus, la detrazione Irpef e Ires del 50 o 65% per il risparmio energetico, che sarà attiva fino al 31 dicembre 2024. La detrazione è valida per immobili abitativi e no, di qualsiasi categoria catastale; si recupera in dieci anni, ma l’importo massimo agevolato varia in base al tipo di intervento. L’elenco di lavori agevolati, che devono rispettare gli standard di prestazione fissati dal Dm Requisiti 6 agosto 2020:

coibentazioni di tetti e pareti (65%) e cambio delle finestre (50%), con detrazione massima di 60mila euro;

riqualificazione globale di edifici (65%), detrazione massima di 100mila euro;

– installazione di pannelli solari per acqua calda (65%), detrazione massima di 60mila euro;

– installazione di schermature solari (50%), detrazione di 60mila euro;

– acquisto e posa in opera di dispositivi per la domotica (65%), con detrazione massima di 15mila;

– sostituzione di impianti termici con caldaie a condensazione (50% o 65% se c’è sistema di termoregolazione evoluto o generatore d’aria calda a condensazione), con detrazione massima di 30mila euro;

pompe di calore ad alta efficienza o sistemi geotermici o scaldaacqua a pompa di calore (65%) con detrazione massima di 30mila euro;

sistemi ibridi con pompa di calore e caldaia a condensazione (65%) con detrazione massima di 30mila euro;

generatori di calore a biomassa (50%), con detrazione massima di 30mila euro;

microcogeneratori (65%) con una detrazione massima di 100mila euro.

La congruità della spesa va sempre verificata nell’ambito della pratica Enea.

 

SISMABONUS

Sgravi dal 50 all’85% per le opere di sicurezza

Per le opere di messa in sicurezza antisismica, nelle zone sismiche 1, 2 e 3, fino al 31 dicembre 2024 c’è la detrazione Irpef e Ires del 50 per cento. L’agevolazione, che si applica su immobili residenziali o per attività produttive, va calcolata su un ammontare complessivo di 96mila euro per unità immobiliare per ciascun anno.

La detrazione si recupera in cinque anni e aumenta nel caso si migliori la sicurezza di una o due classi di rischio su singole unità immobiliari (bonus al 70 o 80%) o su edifici condominiali (75 o 85%). Previsto anche un “sismabonus acquisti” per chi compra immobili demoliti e ricostruiti da imprese, con miglioramento di una o due classi di rischio sismico (detrazione al 75% o 85%).

 

ECO-SISMABONUS

Fino al 31 dicembre 2024, quando gli interventi di riqualificazione in condominio conseguono determinati indici di prestazione energetica, l’ecobonus può salire al 70 o 75%, da calcolare su una spesa massima di 40mila euro moltiplicata per il numero di unità immobiliari dell’edificio.

Detrazioni da ripartire in dieci anni. Sono inoltre previste nelle zone sismiche 1, 2 e 3, agevolazioni sulle parti comuni dei condomìni quando si realizzano interventi misti, finalizzati sia alla riduzione del rischio sismico che alla riqualificazione energetica. È il cosiddetto “eco-sismabonus”, anch’esso in vigore fino al 31 dicembre 2024: detrazione dell’80% della spesa se il rischio sismico si riduce di una classe, e dell’85% se si riduce di due classi. Il limite di spesa agevolato è di 136mila euro moltiplicato per il numero di unità dell’edificio.

 

SUPERBONUS

Eliminate le aliquote del 110% e del 90%, la detrazione spetta nella misura del 70% fino al 31 dicembre 2024 e 65% dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025. Dal 2024 il superbonus resta soltanto, in ambito residenziale, per gli edifici condominiali e per quelli da due a quattro unità, posseduti da un unico proprietario.

Le regole generali rimangono le stesse. Resta anche il sistema dei lavori trainanti (sostituzione di impianto di riscaldamento o cappotto termico) e dei lavori trainati (come la sostituzione di infissi). E resta anche il requisito del doppio salto di classe energetica.

Il decreto legge 212/2023 ha previsto una sorta di sanatoria a beneficio di chi non riesca a completare gli interventi avviati nel 2023: le detrazioni spettanti per gli interventi di superbonus, per i quali sia stata esercitata l’opzione di cessione e sconto sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati entro il 31 dicembre del 2023, non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell’intervento stesso, ancorché tale circostanza comporti il mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento di due classi energetiche. La presenza di adempimenti piuttosto complessi rischia di diventare un elemento sfavorevole, per il superbonus, rispetto ad altre agevolazioni con percentuali simili ma con una maggiore semplicità di utilizzo.

In qualche caso è ancora possibile avere il 110%. Per gli Enti del Terzo settore (Onlus, Associazioni di promozione sociale e Organizzazioni di volontariato) che svolgano servizi socio-sanitari e assistenziali e che siano in possesso di immobili nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito potranno avere ancora il 110% fino a tutto il 2025. Per loro ci sarà anche una modalità più vantaggiosa di calcolo dei massimali di spesa, che tenga conto della dimensione solitamente superiore alla media di questi immobili.

Per gli interventi di ricostruzione seguiti agli eventi sismici post 2009, nelle aree in cui è stato dichiarato lo stato d’emergenza, ci sarà il 110% ancora e per tutto il 2024 e 2025. In questi casi la detrazione spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

 

BONUS GIARDINI

Il bonus per risistemare le aree verdi residenziali durerà fino al 31 dicembre 2024. Consiste in una detrazione Irpef del 36%, che si recupera in dieci anni e si calcola su un importo fino a 5.000 euro per unità (quindi la detrazione massima è 1.800 euro).

Le spese agevolate riguardano interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. Agevolati anche i costi di progettazione e manutenzione legati a questi interventi. Interventi che non devono essere per forza abbinati ad altri lavori edilizi detraibili.

Le spese possono essere pagate con bonifico ordinario, carte di credito e debito (bancomat)

 

BONUS BARRIERE

Il bonus del 75% per l’abbattimento delle barriere architettoniche resta confermato fino al 31 dicembre 2025, ma con una stretta sui lavori ammessi e sulle possibilità di cessione. Non cambia la natura del bonus (detrazione Irpef e Ires), gli edifici su cui è applicabile (immobili di qualsiasi categoria catastale, anche non abitativi) e il periodo di recupero (5 anni). I limiti di spesa:

– 50mila per unità singole ed edifici monofamiliari;

– 40mila euro moltiplicato per il numero di unità per gli edifici fino a otto unità immobiliari;

– 30mila euro per unità per gli edifici più grandi.

Per le spese sostenute dal 30 dicembre 2023 in poi, il bonus agevola solo gli interventi riguardanti scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. Escluso il cambio delle finestre e il rifacimento dei servizi igienici. Non sono più agevolati gli interventi di automazione degli impianti né le spese di smaltimento e bonifica dei materiali in caso di sostituzione di un impianto preesistente.

Dal 1° gennaio 2024, non è più possibile fare la cessione del credito e lo sconto in fattura, tranne che nel caso dei lavori eseguiti da condomìni e da singoli proprietari a basso reddito o disabili.

 

BONUS MOBILI

La spesa massima nel 2024 scende a 5mila Euro. Da questo importo vanno comunque sottratte le spese dell’anno precedente.

Il bonus mobili è una detrazione Irpef del 50% e si recupera in 10 anni. È riservato a chi beneficia della detrazione del 50% sulle ristrutturazioni o del sismabonus per lavori almeno di manutenzione straordinaria su immobili residenziali. La scadenza è il 31 dicembre 2024.

È agevolato l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici almeno classe A per i forni, E per lavatrici, lavasciugatrici e lavastoviglie, F per frigoriferi e congelatori. È ammesso il pagamento con bonifico ordinario e carte di credito o debito (bancomat).

 

CESSIONI E SCONTI IN FATTURA

Oltre a limitare l’azione del bonus barriere del 75%, il decreto “salva spese” (Dl 212/23) ha chiuso ulteriormente le possibilità di cessioni e sconti in fattura. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024, sui lavori agevolati al 75% la cessione o lo sconto restano consentiti solo per gli interventi:

– eseguiti dai condomìni sulle parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;

– eseguiti da singoli proprietari su appartamenti o edifici unifamiliari adibiti ad abitazione principale, ma solo se il reddito di riferimento (calcolato con il quoziente familiare) non supera 15mila euro o in famiglia è presente un disabile accertato.

Nulla cambia nelle aree colpite dai terremoti. Nei Comuni per i quali dal 1° aprile 2009 è stato dichiarato lo stato d’emergenza, fino al 31 dicembre 2025 chi sosterrà spese del 110% per lavori di ricostruzione post sismica degli edifici danneggiati e resi inagibili potrà continuare a fruire della cessione del credito o dello sconto in fattura. Per le opere realizzate dopo il 30 dicembre 2023 occorre stipulare, entro un anno dalla fine dei lavori, una polizza assicurativa per eventuali danni da calamità naturali e catastrofi.

La novità più sostanziale riguarda invece gli interventi di demolizione e ricostruzione nelle zone sismiche 1, 2 e 3; anche quando i lavori di superbonus sono compresi in piani di recupero approvati dai Comuni entro il 16 febbraio 2023, cessione e sconto in fattura restano possibili solo se prima del 30 dicembre 2023 è stata presentata anche la richiesta di titolo abilitativo per i lavori.

Per il resto, le opzioni di cessione dei crediti restano possibili ad un ristretto numero di casi. Ad esempio, per le spese di superbonus, le cessioni permangono se prima del 17 febbraio 2023 è stata presentata la Cilas per interventi su singole unità, ed è stata anche adottata la delibera per quelli condominiali. E permangono per enti del Terzo settore, cooperative di abitazione a proprietà indivisa o Iacp già costituiti al 17 febbraio 2023.

Bonus Casa STUDIO PICCOLI - Tax & Corporate Consulting ultima modifica: Gennaio 16th, 2024 da STUDIO PICCOLI