A norma dell’art.1 co.153 e seguenti della Legge di Bilancio è possibile fruire della definizione agevolata degli avvisi bonari. È stata emanata la circolare 1/E del 13 gennaio 2023 da parte dell’Agenzia delle Entrate nella quale si chiariscono i perimetri ed i calcoli della definizione.
L’agevolazione consiste nella riduzione delle sanzioni dal 10% al 3%; restano dovute per intero le somme per imposte, contributi, interessi e somme aggiuntive.
La norma riguarda le comunicazioni da controlli automatizzati di cui agli art.36-bis del DPR n.600/73 e 54-bis del DPR 633/72 relative alle dichiarazioni per gli anni 2019, 2020 e 2021 ed i pagamenti rateali in corso al 1° gennaio 2023, anche se riferiti ad anni precedenti, a condizione che le rate siano state pagate e per le quali, alla stessa data, non si è verificata alcuna causa di decadenza.
Con riferimento agli avvisi per le annualità 2019, 2020 e 2021, rientrano nella definizione agevolata:
- le comunicazioni per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023, ossia le comunicazioni già recapitate per le quali, alla stessa data, non è ancora scaduto il termine di 30 giorni;
- le comunicazioni recapitate successivamente alla medesima data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023.
Le modalità di pagamento restano quelle previste ordinariamente per gli avvisi bonari e quindi in unica soluzione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione o in un numero massimo di rate di 20 la cui prima rata scadente sempre nei 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione e le successive con cadenza trimestrale.
Per i rateizzi in corso al 31 dicembre 2022 è prevista una rideterminazione delle rate successive a tale data; per gli importi già versati, non sono possibili rimborsi e si intendono quindi acquisiti definitivamente da parte dell’Agenzia delle Entrate. Eventuali rate non versate nei termini entro il 31 dicembre 2022, devono essere ravvedute nei termini della rata successiva senza poter beneficiare dell’agevolazione in oggetto.
Infine è prevista la soppressione della norma che prevede un numero massimo di rate pari ad 8 per importi a debito richiesti fino ad Euro 5.000,00. Per tutti gli avvisi bonari, a prescindere quindi dall’importo richiesto, si può ora richiedere un rateizzo con un numero massimo di 20 rate trimestrali. Questo vale anche per avvisi bonari per i quali sono in essere piani di rateizzi.
Per assistenza e richieste di informazioni in merito a questa agevolazione, lo Studio è a disposizione e si prega di inviare richieste alla mail presente nei contatti. Lo Studio ha adottato il foglio di calcolo predisposto dall’Agenzia delle Entrate per i ricalcoli delle sanzioni.