Pubblicata la Circolare N. 2/E del 6 febbraio 2024 con primi chiarimenti sulla riforma fiscale delle imposte sul reddito.
Il documento dell’Agenzia delle Entrate richiama in prima battuta, i nuovi scaglioni Irpef validi dal periodo di imposta 2024. Riportiamo sotto la tabella riassuntiva.
| SCAGLIONI 2024 | ALIQUOTE 2024 | IMPOSTA DOVUTA |
| Fino a € 28.000 | 23 % | 23% sul reddito |
| Da € 28.001 a € 50.000 | 35 % | € 6.400 + 35% sul reddito che supera i 28.000 e fino a 50.000 |
| Oltre € 50.000 | 43 % | 14.140 + 43% sul reddito che supera i 50.000 |
Altra novità riguarda le detrazioni per i contribuenti titolari di reddito da lavoro dipendente ed assimilati che, per il solo anno 2024, passa da Euro 1.880 ad Euro 1.955 per redditi non superiori ad Euro 15.000.
La modifica interessa anche la così detta no tax area che, per la stessa tipologia di redditi, viene portata ad Euro 8.500. Le novità non riguardano le altre norme inerenti le detrazioni come il redditi di riferimento.
La Circolare specifica che il trattamento integrativo, per i redditi fino ad Euro 15.000, continua a spettare a coloro per i quali l’imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente è di importo superiore alla detrazione spettante in base all’articolo 13 del Tuir diminuita, però, dell’importo di Euro 75 rapportato al periodo di lavoro nell’anno.
Si specifica l’operatività della riduzione di Euro 260 per le detrazioni fiscali applicabile ai contribuenti con reddito superiore ad Euro 50.000.
La riduzione di 260 euro si applica solo qualora il contribuente abbia oneri appartenenti ad una o più delle seguenti categorie:
- gli oneri per i quali la detrazione delle spese sostenute è fissata nella misura del 19% dal Tuir o da qualsiasi altra disposizione fiscale, con esclusione delle spese sanitarie (quindi, ad esempio, interessi passivi su mutui, spese universitarie, spese funebri, eccetera);
- le erogazioni liberali in favore dei partiti politici per le quali spetta una detrazione nella misura del 26% per importi compresi tra 30 euro e 30mila euro annui;
- premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all’articolo 119, comma 4, quinto periodo, del Dl 34/2020. Si tratte delle polizze stipulate nel caso interventi super sismabonus con cessione del credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipulazione di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi per le quali spetta una detrazione del 90 per cento.
La novità si applica all’imposta lorda per l’anno 2024. La Circolare chiarisce che la decurtazione riguarda l’importo totale delle detrazioni e non quella relativa ai singoli oneri.
Viene infine menzionata anche l’abrogazione dell’agevolazione ACE. In questo caso, l’Agenzia si limita a ricordare che eventuali eccedenze riportabili da esercizi precedenti, potranno essere riportate in avanti fino al loro esaurimento.