Superbonus, donazione e plusvalenze

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 62/2025, ha chiarito che ricevere un immobile in donazione non è sufficiente per evitare la tassazione speciale sulle plusvalenze in caso di vendita dopo lavori con il Superbonus. La norma (Legge di Bilancio 2024) mira a tassare le vendite speculative di immobili riqualificati con fondi pubblici, se venduti entro 10 anni dalla fine dei lavori.

Le regole sulla tassazione

La tassa sulla plusvalenza non si applica solo in due casi specifici:

  1. Se l’immobile è stato acquisito per successione (eredità).
  2. Se l’immobile è stato adibito ad abitazione principale (dal proprietario o da un familiare) per la maggior parte del tempo richiesto dalla legge.

Il caso specifico e la decisione

Il dubbio era stato sollevato da un contribuente che aveva ricevuto un immobile in donazione, lo aveva ristrutturato con il Superbonus (lavori finiti nel 2024) e non lo aveva mai usato come abitazione principale. L’Agenzia delle Entrate ha stabilito che la donazione non può essere equiparata alla successione. Di conseguenza, mancando anche il requisito dell’abitazione principale, il contribuente che vende l’immobile prima dei 10 anni dovrà pagare la tassa sulla plusvalenza. L’Agenzia ha inoltre confermato che, nel caso di successione, l’esenzione vale indipendentemente da chi (il defunto o l’erede) abbia effettivamente eseguito i lavori del Superbonus.