La UE ha aggiornato la lista dei Paesi “non collaborativi” rientranti nella norma dell’art.110 co.9bis del TUIR (Paesi Black list).
Dal 2023, i costi sostenuti per acquisti da soggetti residenti nei Paesi rientranti nella lista citata, dovranno essere separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi. Per la loro deducibilità, si dovranno rispettare le esimenti richiamate dalla norma dei Paesi Black list.
Riassumendo le esimenti: il fornitore dovrà essere un soggetto impresa effettivamente esistente ed operante nel proprio Paese; l’acquisto deve essere una vera operazione commerciale il cui scopo non dovrà essere solo quello di spostare denaro verso il Paese di residenza del fornitore.
La lista è stata aggiornata ieri 14/2 aggiungendo la RUSSIA. La lista completa dei Paesi:
Russia,
Isole Vergini Britanniche,
Costa Rica e Isole Marshall,
Samoa Americane,
Anguilla, Bahamas,
Fiji,
Guam,
Palau,
Panama,
Samoa,
Trinidad e Tobago,
Turks e Caicos,
Isole Vergini Americane
Vanuatu