L’Estromissione Agevolata Imprese Individuali

L’estromissione agevolata degli immobili è una disposizione fiscale che consente alle imprese individuali di prelevare beni immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa per assegnarli al patrimonio personale dell’imprenditore, beneficiando di un’imposizione fiscale ridotta rispetto alle ordinarie modalità di cessione o prelievo. L’obiettivo di questa norma è duplice: da un lato, facilitare la “chiusura” di posizioni immobiliari all’interno dell’impresa, magari in vista di una cessazione dell’attività o di un cambio di forma giuridica; dall’altro, incentivare la fuoriuscita di beni che, per diverse ragioni, non sono più funzionali all’attività d’impresa.

È fondamentale sottolineare che l’estromissione agevolata non è una misura strutturale e permanente nel panorama fiscale italiano. L’ultima riproposizione di questa agevolazione è avvenuta con la Legge di Bilancio 2025, che ha riaperto i termini per le estromissioni da perfezionare entro il 31 maggio 2025, con effetti a partire dal 1° gennaio 2025.

L’agevolazione riguarda gli immobili strumentali per natura o per destinazione posseduti dall’impresa individuale.

  • Immobili strumentali per natura: Si tratta di quegli immobili che, per le loro caratteristiche intrinseche, non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni (es. fabbricati delle categorie catastali D/1, D/5, D/7, D/8).
  • Immobili strumentali per destinazione: Sono immobili utilizzati esclusivamente e direttamente per l’esercizio dell’attività d’impresa, indipendentemente dalla categoria catastale (es. l’ufficio dell’imprenditore individuale, il capannone adibito a laboratorio).

È importante che l’immobile sia stato iscritto nel libro dei beni ammortizzabili o, in generale, che abbia concorso alla formazione del reddito d’impresa.

Il principale beneficio dell’estromissione agevolata consiste nell’applicazione di un’imposta sostitutiva ridotta (pari all’8%) sulla differenza tra il valore normale dell’immobile (o in alternativa, il valore catastale rivalutato) e il suo costo fiscalmente riconosciuto (ovvero il costo storico al netto degli ammortamenti dedotti). L’aliquota dell’imposta sostitutiva è significativamente inferiore rispetto all’ordinaria tassazione che deriverebbe da una plusvalenza in caso di cessione dell’immobile o di un prelievo a valore di mercato.

L’estromissione agevolata degli immobili rappresenta un’occasione preziosa per gli imprenditori individuali che desiderano riorganizzare il proprio patrimonio, separando quello aziendale da quello personale, e beneficiando di un regime fiscale favorevole.

Autofattura TD29

Il codice documento TD29 è una nuova tipologia di codice introdotta con le specifiche tecniche 1.9 della fatturazione elettronica, in vigore dal 1° aprile 2025.

La sua funzione principale è quella di identificare le “comunicazioni per omessa o irregolare fatturazione” ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del D.Lgs. 471/97.

In pratica, il codice TD29 deve essere utilizzato dal cessionario/committente per comunicare all’Agenzia delle Entrate:

  • La mancata ricezione di una fattura entro i termini previsti.
  • La ricezione di una fattura irregolare (ad esempio, con errori nell’indicazione dei dati obbligatori, dell’imponibile o dell’IVA).

Cosa cambia rispetto al passato?

Prima dell’introduzione del TD29, per sanare l’omessa o irregolare fatturazione, il cessionario/committente era tenuto, entro specifici termini, ad emettere un’autofattura (o un documento integrativo) utilizzando il codice TD20 e, in alcuni casi, a versare la relativa imposta.

Con l’introduzione del TD29, l’obbligo di emettere un’autofattura per segnalare l’omissione o l’irregolarità viene meno. Il cessionario/committente dovrà invece comunicare l’evento all’Agenzia delle Entrate tramite l’invio di un file XML al Sistema di Interscambio (SdI) utilizzando il nuovo codice TD29.

Importante:

  • Il codice TD20 non scompare, ma viene ora specificamente destinato alla regolarizzazione di omissioni ed irregolarità nella fatturazione di operazioni soggette a reverse charge e di acquisti/prestazioni intracomunitari.
  • La comunicazione con codice TD29 deve essere effettuata entro 90 giorni dal termine in cui la fattura avrebbe dovuto essere emessa o da quando è stata rilevata l’irregolarità.
  • La mancata comunicazione o la comunicazione tardiva possono comportare l’applicazione di sanzioni.

In sintesi, il codice TD29 rappresenta un cambiamento significativo nella gestione delle mancate o errate fatturazioni, semplificando l’adempimento per il cessionario/committente che ora ha l’obbligo di comunicare l’irregolarità all’Agenzia delle Entrate senza necessariamente emettere un’autofattura (in questi specifici casi).

È fondamentale che i soggetti interessati si informino adeguatamente sulle nuove procedure e sulle corrette modalità di utilizzo del codice TD29 per evitare errori e sanzioni. Si consiglia di consultare il proprio commercialista o consulente fiscale per chiarimenti specifici.

Bando per l’autoproduzione di energia rinnovabile

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha lanciato un bando per sostenere le piccole e medie imprese (PMI) che desiderano investire nell’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Questa iniziativa mira a promuovere la transizione energetica, ridurre i costi per le imprese e aumentare la competitività del sistema produttivo italiano.

Chi può beneficiare del bando?

Il bando è rivolto alle PMI, operanti su tutto il territorio nazionale, che intendono realizzare investimenti per l’autoproduzione di energia elettrica attraverso:

  • Installazione di impianti solari fotovoltaici o mini-eolici per l’autoconsumo immediato.
  • Sistemi di accumulo/stoccaggio dell’energia per l’autoconsumo differito.

Sono escluse le imprese che operano nel settore carbonifero e della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura.

Non sono ammissibili alle agevolazioni le imprese la cui attività non garantisce il rispetto del principio DNSH, ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020.

Quali sono le agevolazioni previste?

Il bando prevede la concessione di contributi in conto impianti, variabili in base alla dimensione dell’impresa:

  • 40% dei costi ammissibili per le piccole imprese.
  • 30% dei costi ammissibili per le medie imprese.

Inoltre, sono previste riserve per le imprese del Mezzogiorno e per le micro e piccole imprese, al fine di favorire una distribuzione equa delle risorse.

Come presentare la domanda?

Le domande di agevolazione dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, attraverso la piattaforma informatica di Invitalia. È fondamentale consultare attentamente il bando e la documentazione allegata per conoscere i requisiti, i criteri di valutazione e le modalità di presentazione della domanda.

Informazioni importanti:

  • Il bando sarà operativo a partire dalle 12 del 4 aprile fino alle 12 del 5 maggio 2025
  • Gli investimenti devono essere completati entro 18 mesi dall’approvazione della domanda
  • Gli investimenti devono avere un valore compreso tra 30.000 e 1 milione di euro.

PEC PERSONALE AMMINISTRATORI

Con la Nota n. 43836 del 12 marzo 2025, il MIMIT ha fornito chiarimenti circa l’obbligo, previsto dalla Legge n. 207/2024 (legge di Bilancio 2025), di iscrivere nel Registro delle Imprese un indirizzo PEC personale per ciascun amministratore di società.

L’obbligo si applica sia agli amministratori di società di neo costituzione sia a quelle costituite prima del 2025.

Nella pratica di nuova iscrizione al Registro Imprese, le società dovranno comunicare l’indirizzo PEC di ciascun amministratore. Ciò vale anche nel caso di pratiche di variazioni dati quali modifiche nella composizione dell’organo amministrativo e conferma di cariche.

Per le società in essere alla data del primo gennaio 2025, la comunicazione andrà assolta entro il entro il 30 giugno 2025.

La disposizione coinvolge tutti coloro che esercitano formalmente poteri di gestione e organizzazione aziendale, compresi i liquidatori. L’obbligo riguarda tutte le imprese commerciali costituite in qualsiasi forma societaria ed iscritte al Registro Imprese; quali società di persone, di capitali, i consorzi e le società consortili ad esclusione delle società semplici. Sono incluse le reti di imprese che abbiano soggettività giuridica e svolgano attività commerciale verso terzi.

Non è consentito utilizzare la PEC della società per comunicare quella personale dell’amministratore, in quanto il legislatore intende garantire ai terzi un canale diretto e univoco di comunicazione con ciascun amministratore. Tuttavia, un amministratore che svolge tale ruolo in più imprese può indicare la stessa PEC per ciascuna società amministrata.

La comunicazione e l’aggiornamento degli indirizzi PEC degli amministratori non comportano versamento di imposta di bollo né diritti di segreteria.

L’omissione dell’obbligo determina la sospensione e, in mancanza di regolarizzazione entro 30 giorni, il rigetto delle domande d’iscrizione o di rinnovo degli amministratori presso il Registro imprese.

La nuova normativa non prevede sanzioni specifiche tuttavia, resta applicabile la sanzione amministrativa (da €. 103 a €. 1.032) generale prevista dall’art. 2630 Cod. Civ. per l’omessa comunicazione nei termini di comunicazioni obbligatorie da parte degli amministratori.

ROTTAMAZIONE QUATER – REMISSIONE IN BONIS

I debitori che hanno presentato domanda entro il 30/06/2023 potevano ottenere la rottamazione per i carichi affidati alla riscossione tra il 2000 e il 30 giugno 2022, beneficiando dello stralcio delle sanzioni amministrative, degli interessi di mora e degli aggravi di riscossione.

Il decreto “Milleproroghe” prevede che, in relazione ai debiti inclusi nell’istanza di adesione originaria alla “rottamazione-quater”, presentata entro il 30/06/2023, i soggetti che al 31/12/2024 sono decaduti a causa di omesso/insufficiente/tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme dovute, possono essere riammessi alla procedura agevolata.

I soggetti che hanno regolarmente effettuato i pagamenti in scadenza entro il 31/12/2024, non essendo decaduti, sono estranee alla procedura di riammissione.
Come indicato nell’Avviso AdE-R del 25/02/2025, tali soggetti dovranno proseguire con il piano di pagamento già in corso, inclusa la prossima rata che scade al 28/02/2025.

Per accedere alla remissione in termini, i soggetti decaduti dovranno presentare apposita istanza telematica all’Agenzia Entrate e della Riscossione entro il 30/04/2025. Le modalità  di presentazione dell’istanza saranno rese disponibili dall’AdE-R entro il prossimo 16/03/2025.

Rientrano nella possibilità di riammissione solo i debiti già oggetto di un piano di pagamento della Rottamazione quater.

L’Agente della riscossione, entro il 30/06/2025, comunica l’ammontare complessivo di quanto dovuto.

Il pagamento può avvenire in unica soluzione o in un massimo di 10 rate consecutive con le stesse scadenze previste per la Rottamazione quater.

https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/il-gruppo/lagenzia-comunica/novita/Riammissione-alla-Definizione-agevolata-Rottamazione-quater/

 

ISI ED IVA 2025

Entro il prossimo 17/03/2025 gli utilizzatori di “apparecchi da intrattenimento” meccanici ed elettromeccanici (biliardi, flipper, calcetto ecc.) devono versare l’ISI e l’IVA dovuti per l’anno 2025.
L’ISI va determinata in via forfettaria sulla base di “imponibili medi” fissati a regime; tali imponibili:
– confermati nelle misure dello scorso anno (Circ. Dogane 6/2023)
– rilevano anche per l’Iva, per la quale, tuttavia, è possibile optare per il regime ordinario.

L’imposta è dovuta da parte, alternativamente:

  • dall’ESERCENTE DEL LOCALE. Titolare del pubblico esercizio, del circolo, ecc. se “proprietario” degli apparecchi installati (diviene lui il “gestore”)
  • dal “GESTORE” (c.d. noleggiatore”). Colui che esercita l’attività, installando gli apparecchi presso locali aperti al pubblico, in circoli e simili in tutti gli altri casi (non rileva il titolo del possesso degli apparecchi: se in proprietà, a noleggio, ecc.)

In relazione agli apparecchi con vincite non denaro si applica un criterio “forfetario” di determinazione delle imposte indirette (ISI/IVA) sugli incassi, non rilevando le somme effettivamente incassate dal gioco. È soggetta ad imposta sugli intrattenimenti “ISI” l’utilizzazione di qualsiasi tipo di apparecchio da intrattenimento che funzioni a gettone/moneta o con scheda, automatico, semiautomatico o meccanico, installato:

  • in luoghi pubblici o aperti al pubblico (es.: bar, ristoranti, sale giochi, ecc.)
  • in circoli o associazioni di qualunque specie.

Il DM 10/03/2010 ha individuato gli imponibili forfettari applicabili di anno in anno facendo riferimento non all’art. 110 c. 7 TULPS, ma alle caratteristiche dell’apparecchio. Ciò comporta che agli apparecchi espressamente individuati dal DM (all. A), si applicano i relativi imponibili; agli apparecchi diversi, non presenti nell’allegato, si applica ancora l’imponibile unico del co-3bis dell’art. 14-bis Dpr 640/73. Gli imponibili medi forfetari sono:

  1. AM1 Biliardo e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone (o affittati a tempo) € 3.800
  2. AM2 Elettrogrammofono e apparecchi simili attivabili a moneta o gettone Esempi: Juke-box, riproduttori di dischi e CD, musicassette/videocassette, ecc. € 540
  3. AM3 Apparecchi meccanici attivabili a moneta o gettone (o affittati a tempo): Esempi: calcetto (cd. calcio balilla o biliardino) e apparecchi similari € 510
  4. AM4 Apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone (o affittati a tempo): Esempi: Flipper; freccette elettromeccaniche; apparecchi similari € 1.090
  5. AM5 Apparecchi meccanici e/o elettromeccanici per bambini attivabili a moneta o gettone (o affittati a tempo) Esempi: congegno a vibrazione tipo “Kiddie rides” (cd. “dondolo”); apparecchi similari € 520
  6. AM6 Apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone (o affittati a tempo): Esempi: gioco a gettone azionato da ruspe (senza vincita); apparecchi similari € 1.630

Ai sensi della Tariffa allegata al Dpr 640/72, per tali tipologie di apparecchi l’aliquota è pari all’8% da applicare all’imponibile medio, come sopra individuato.
In presenza delle seguenti fattispecie operano delle riduzioni degli imponibili medi forfetari:
1. Attività stagionali per gli apparecchi installati stabilmente in locali che chiudono per almeno 6 mesi l’anno (attività stagionali) si applica l’abbattimento al 50%
2. Pubbliche amministrazioni per gli apparecchi installati stabilmente in sale ricreative delle Amministrazioni militari, dei Corpi di polizia e dei Vigili del fuoco si applica la riduzione pari a 1/3.

Per quanto riguarda la determinazione dell’Iva dovuta per gli apparecchi/congegni precedenti, questa viene assolta, alternativamente:
a) quale regime “naturale”: tramite la detrazione forfettizzata del 50% (art. 74 c. 6 DPR 633/72), sulla medesima base imponibile prevista per l’ISI (imponibili “medi”).
b) su opzione: nei modi “ordinari” (l’ISI rimane determinata a forfait). L’opzione (per la quale si applica il comportamento concludente) va comunicata sia all’Ufficio SIAE che a quadro VO: barrando la specifica casella.
Il versamento dell’ISI e dell’IVA dovute va effettuato, alternativamente:

  • entro il 17/03/2025 (il 16/03 cade di domenica), per l’intero anno solare (il 2025), in relazione agli apparecchi/congegni: non disinstallati entro il 31/12/2024 o installati entro il 28/02/2025
  • entro il 16° giorno del mese successivo a quello di prima installazione per gli apparecchi/congegni installati a partire dall’1/03/2025 (l’imposta va calcolata in 12° a partire dal mese di prima installazione fino al 31/12/2025).

ISI ed IVA vanno versate in unica soluzione utilizzando il modello F24 “accise”.
Il soggetto obbligato al versamento (gestore o esercente del locale), entro 5 gg lavorativi successivi al versamento dell’ISI e dell’IVA, deve presentare apposita dichiarazione all’Ufficio Regionale dei Monopoli di cui al mod. “Dichiarazione di liquidazione dell’imposta sugli intrattenimenti”

CESSIONE DI BENI A TITOLO DI SCONTO

Con la Risposta n. 25/2025 l’Agenzia delle Entrate ha definito il trattamento fiscale delle cessioni di beni a titolo di sconto, nel caso siano previste in accordi commerciali basati sul raggiungimento di soglie di fatturato predefinite.

Ai fini IVA, in base all’articolo 15 del DPR 633/72, il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono non concorre a formare la base imponibile, a condizione però che la cessione sia espressamente pattuita nel contratto di vendita iniziale e l’aliquota IVA dei beni concessi a titolo di sconto non sia superiore a quella applicata sui prodotti principali.

Ai fini dell’imposta sul reddito delle società, la deducibilità dei costi è regolata dall’articolo 109 del TUIR, che stabilisce il principio di correlazione tra costi e ricavi. L’Agenzia riconosce che i costi sostenuti per l’acquisto dei beni promozionali, siano deducibili in quanto direttamente collegati alla vendita. Lo stesso trattamento è previsto ai fini IRAP. L’Agenzia conferma che i costi sono deducibili, purché rispettino i criteri di imputazione contabile e competenza temporale.

Il Caso

L’Istante è una società che esercita l’attività di distribuzione di pneumatici e accessori per autoveicoli. Ha attivato un programma di fidelizzazione dei clienti ai quali riserva sia un kit promozionale contenente prodotti di abbigliamento che un piano di accumulo di punti per l’ottenimento di prodotti premio.

La società acquista direttamente i beni promozionali e ne garantisce la consegna ai clienti al raggiungimento degli obiettivi prestabiliti.

RENTRI

Il Rentri è il nuovo sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal ministero dell’Ambiente con il supporto tecnico operativo dall’Albo nazionale gestori ambientali.

Con il Rentri si intende realizzare un modello di gestione digitale per l’assolvimento degli adempimenti quali l’emissione dei formulari e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico.

Il Rentri è costituito da una sezione anagrafica e da una sezione tracciabilità.

I soggetti obbligati ad iscriversi al Rentri, sono:

  1. gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
  2. i produttori di rifiuti pericolosi;
  3. gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
  4. i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
  5. i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, del Dlgs 152/2006, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, da intendersi come: i trasportatori di rifiuti non pericolosi; gli intermediari di rifiuti non pericolosi; i produttori di rifiuti non pericolosi di cui ai punti c) d) e g) dell’articolo 184 del Dlgs 152/2006e s.m.i. con più di 10 dipendenti.

Per rifiuti non pericolosi si fa riferimento alla seguente classificazione:

  1. prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali diversi da quelli urbani;
  2. prodotti nell’ambito delle lavorazioni artigianali diversi da quelli urbani;
  3. derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.

Gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti si iscrivono a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025.

Gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 e fino a 50 dipendenti compresi si iscrivono a decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025.

Gli enti o imprese produttori iniziali di soli rifiuti speciali pericolosi con un numero di dipendenti inferiore o uguale a 10 sono tenuti a iscriversi al Rentri a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026.

I produttori di rifiuti speciali pericolosi non rientranti in organizzazioni di ente e impresa sono tenuti a iscriversi al Rentri a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026, a prescindere dal numero di dipendenti.

Entro il 13 febbraio 2025, dovranno perciò iscriversi obbligatoriamente al Rentri:

  • impianti di recupero e smaltimento di rifiuti
  • trasportatori e intermediari di rifiuti;
  • imprese con più di 50 dipendenti che producono rifiuti pericolosi o non pericolosi da lavorazioni industriali o artigianali, e trattamento di rifiuti, acque e fumi.

Questi soggetti dovranno tenere i registri di carico e scarico con i nuovi modelli, in formato digitale, utilizzando i propri sistemi gestionali o i servizi del Rentri.

Per l’iscrizione, occorre accedere al servizio tramite strumenti digitali di autenticazione (Spid di persona fisica o giuridica, Cns, Cie) da parte di uno o più utenti che rappresentano l’operatore

Con la medesima decorrenza del 13 febbraio 2025, tutti gli operatori dovranno utilizzare i nuovi modelli di Registro carico scarico e Formulari di identificazione rifiuti (Fir). I nuovi Fir dovranno essere vidimati digitalmente: se non si dispone di un sistema gestionale, si potranno utilizzare i servizi messi a disposizione dal Rentri.

nuovi Registri di carico scarico in formato cartaceo dovranno essere vidimati dalle Camere di Commercio prima di essere utilizzati (dal 13 febbraio 2025).

La mancata o irregolare iscrizione al Rentri, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500 a Euro 2.000 per i rifiuti non pericolosi e da Euro 1.000 a Euro 3.000 per i rifiuti pericolosi.

BONUS EDILI 2025

La legge di Bilancio 2025 ha modificato sensibilmente il regime dei bonus edilizi a decorrere dalle spese sostenute dal primo gennaio 2025. In particolare:

  1. interventi di recupero edilizio e per ecobonus/sismabonus:
    • permane al 50% per gli interventi effettuati dal proprietario/titolare di diritto reale sull’abitazione principale
    • si riduce al 36% in qualsiasi altro caso permanendo i previgenti limiti di spesa massima agevolabile
  2. superbonus: la detrazione del 65% per condomini/edifici interamente posseduti è applicabile solo agli interventi per i quali al 15/10/2024 risulta presentata la CILA-S e adottata la delibera assembleare (per i condomìni), nonché la richiesta del titolo abilitativo nel caso di intervento di demolizione e ricostruzione Inoltre:
    • la detrazione Superbonus per spese sostenute nel 2023 è ripartibili in 10 quote annuali prezzi esercizio di un’opzione del tutto analoga a quanto avvenuto l’anno scorso per le spese sostenute nel 2022.
    • non sono più detraibili le spese relative alla sostituzione dell’impianto esistente con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

Nessuna modifica è intervenuta per quanto attiene il “bonus barriere” e il “bonus mobili”.

Le modifiche alla disciplina dei bonus edilizi portano ad una proroga della quasi totalità dei bonus in scadenza il 31/12/2024, introduzione di una riduzione progressiva dell’aliquota di detrazione per la maggior parte di essi e lasciano inalterato il solo bonus mobili, nonché di interventi la cui agevolazione era già previsto scadere nel 2025 (Bonus barriere  ed alcuni casi di Superbonus).

Si ricorda che per i soggetti che possiedono un reddito superiore a Euro 75.000, il nuovo art. 16ter inserito nel Tuir prevede una specifica limitazione alla detrazione delle rate per gli interventi sostenuti a decorrere dal.

Clicca sul link sotto perla circolare completa:

I BONUS EDILIZI DAL 2025

PEC Obbligatoria anche per gli amministratori

Il comma 860 dell’articolo unico della legge di Bilancio 2025 introduce l’obbligo per i singoli amministratori di società, sia di persone che di capitali, di dotarsi di una propria Pec. Tale obbligo viene introdotto con modifica dell’articolo 5 del Dlgs 179/2012 che aveva esteso alle imprese individuali l’obbligo di iscrivere la propria Pec nel registro delle imprese.

La norma non è molto esplicita e si limita ad introdurre il nuovo obbligo. Sono diversi i punti critici che dovranno essere chiariti; fra questi meritano di essere evidenziati:

  1. L’ambito soggettivo:
    • non è chiaro se l’obbligo riguarda le sole imprese costituitesi a partire dal 2025
    • non viene specificato se la Pec deve essere registrata per i nuovi amministratori o anche per quelli già nominati
  2. Non sono state previste sanzioni particolari e quindi si presume siano applicabili quelle già in vigore per le società (da 206 a 2.064 Euro)
  3. Pec unica. Non si specifica se possa essere utilizzata la stessa Pec della società o ne vada richiesta una personale; così come non si capisce se ogni amministratore debba avere un proprio indirizzo o possa esserne utilizzato uno per tutti i membri del consiglio di amministrazione. Infine un amministratore nominato in più società potrà avere una unica Pec o una per ogni società.

Per ora sono troppe le questioni da chiarire e si auspica un pronto intervento che chiarisca i diversi aspetti.

Intanto però, il Registro delle Imprese di Milano ha bloccato l’iscrizione di una nuova società in quanto, nella pratica presentata, mancava l’indirizzo Pec degli amministratori nominati.