CIN

 

 

 

 

CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE PER LE LOCAZIONI TURISTICHE, LOCAZIONI BREVI E ATTIVITA’ TURISTICO RICETTIVE

 

In attesa che la Manovra di fine anno modifichi la tassazione delle locazioni ai fini turistici e locazioni brevi”, con l’art.13-ter del DL n.145/2023 (“Decreto Anticipi”) convertito con Legge nr.191/2023, viene previsto che il Ministero del turismo provveda ad assegnare, tramite apposita procedura automatizzata, un codice identificativo nazionale (CIN) alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche e alle locazioni brevi, nonché alle strutture turistico ricettive alberghiere ed extra alberghiere, come definite ai sensi delle normative regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Per le Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, che hanno attivato procedure di attribuzione di specifici codici identificativi alle unità immobiliari e strutture ricettive soggette al CIN, è stabilita una procedura automatica di ricodificazione, aggiungendo, ai codici regionali e provinciali, un prefisso alfa-numerico fornito dal Ministero del turismo.

Il CIN viene assegnato previa presentazione telematica di una apposita istanza da parte del locatore ovvero del soggetto titolare della struttura turistico ricettiva; l’invio deve essere fatto al Ministero del turismo.

La ricodificazione come CIN e la trasmissione dei codici e dei dati sono assicurate, ai fini dell’inserimento nella banca dati nazionale, anche dai comuni che hanno attivato procedure di attribuzione di specifici codici identificativi alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle locazioni brevi , in base a quanto disposto dall’articolo 4 del decreto-legge n. 50 del 2017, e alle strutture turistico ricettive alberghiere ed extralberghiere.

Chiunque proponga o conceda in locazione, per finalità turistiche o per locazioni brevi, una unità immobiliare ad uso abitativo o una porzione di essa, ovvero il soggetto titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera, deve esporre il CIN all’esterno dell’immobile in cui è collocato l’appartamento o la struttura ricettiva, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici, nonché ad indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato.

I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici hanno l’obbligo di indicare, negli annunci ovunque pubblicati e comunicati, il CIN dell’unità immobiliare destinata alla locazione per finalità turistiche o per locazioni brevi, ovvero della struttura turistico ricettiva alberghiera o extralberghiera.

Tutte le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione, per finalità turistiche o per locazioni brevi, gestite in forma imprenditoriale devono essere munite dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale. In ogni caso tutte devono essere dotate:

  • di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti,
  • di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano.

Chiunque esercita l’attività di locazione per finalità turistiche o locazioni brevi in forma imprenditoriale, è obbligato alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune nel cui territorio è svolta l’attività.

Le sanzioni previste sono:

  • per chiunque sia privo del CIN è prevista la sanzione pecuniaria da euro 800 a euro 8.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile;
  • la mancata esposizione e indicazione del CIN da parte dei soggetti obbligati è punita con la sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 5.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile;
  • per gli immobili in cui vi è l’obbligo e che risultino privi degli impianti di sicurezza, le sanzioni sono previste dalla relativa normativa statale o regionale applicabile e, in caso di assenza dei dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti e degli estintori, la sanzione pecuniaria va da euro 600 a euro 6.000 per ciascuna violazione accertata;
  • l’esercizio dell’attività di locazione per finalità turistiche o per locazioni brevi in forma imprenditoriale in assenza della SCIA, è punita con la sanzione pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile.

Il regime sanzionatorio di cui sopra non trova applicazione se lo stesso fatto è sanzionato dalla normativa regionale.

Le funzioni di controllo e verifica e all’applicazione delle sanzioni amministrative di cui sopra, sono di competenza del Comune nel cui territorio è ubicata la struttura turistico ricettiva o l’unità immobiliare concessa in locazione. Al fine di contrastare l’evasione, all’Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza spetta il compito di effettuare specifiche analisi del rischio orientate all’individuazione di soggetti da sottoporre a controllo.

Le disposizioni inerenti il CIN decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’avviso attestante l’entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del turismo per l’assegnazione del CIN.

CIN STUDIO PICCOLI - Tax & Corporate Consulting ultima modifica: Gennaio 2nd, 2024 da STUDIO PICCOLI